Diritto privato Circolazione giuridica
Circolazione di diritti o di beni La teoria tradizionale della circolazione giuridica si riferisce al fenomeno della modifica di situazioni soggettive. Al prodursi di determinate fattispecie si ha la costituzione, modifica o estinzione di situazioni giuridiche (diritti). Tali effetti giuridici producono il fenomeno circolatorio. Esistono teorie diverse che parlano piuttosto di circolazione dei beni.
Circolazione di diritti e di beni La tesi della circolazione dei beni in vero meglio spiega i differenti regimi circolatori in ragione della particolarità dei beni. In particolare si veda la partizione tra: Beni mobili e immobili Beni privati, pubblici, demaniali, del patrimonio indisponibile
Fattispecie o procedimento Gli effetti giuridici possono essere ricondotti non ad una fattispecie ma ad un procedimento ovvero ad un “agere” entro cui si sviluppano poteri che rappresentano i veri motori degli effetti giuridici (Salv. Romano).
Circolazione: effetti costitutivi Acquisti a titolo derivativo: diritto (o bene) ricevuto dal precedente titolare. Acquisto a titolo originario: si viene a costituire su quel bene una situazione nuova non derivante da un precedente titolare
Circolazione: effetti estintivi I diritti possono estinguersi in rispondenza all’acquisto degli stessi da parte di altri. I diritti possono però estinguersi in assenza di un acquisto di altri prescrizione
Prescrizione Art. 2934: Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Esistono diritti imprescrittibili: proprietà (v. però usucapione); diritti della personalità, diritti connessi con situazioni familiari. Non si prescrivono le singole facoltà componenti un diritto.
Il decorso del termine La prescrizione inizia a decorrere da quando “il diritto può essere fatto valere” (art. 2935). In alcuni casi la legge fissa criteri diversi (v. art. 1495). Il termine ordinario è di dieci anni (2946) ma si danno prescrizioni brevi (2947 ss.).
Il decorso del termine Ipotesi interruttive: - Atti di esercizio del diritto elencati all’art Atti di controparte di riconoscimento del diritto ex art Effetti dell’interruzione: dal momento interruttivo inizia nuovamente il decorso dall’inizio.
Il decorso del termine Ipotesi sospensive: -rapporti esistenti tra le parti (art. 2941) -condizioni soggettive del titolare (art. 2942) Effetti della sospensione: in caso di sospensione il termine si arresta e riprende quando l’ipotesi sospensiva viene meno..
Fondamento della prescrizione Il fondamento della prescrizione viene rinvenuto nell’interesse generale alla certezza del diritto e all’uso produttivo delle risorse. In ciò troverebbe giustificazione: -indisponibilità del regime di prescrizione, che riposando in interessi generali sarebbe sottratta alla autonomia privata (art. 2936). -rinunciabilità solo dopo la sua maturazione (art. 2937).
Prescrizioni presuntive Il loro decorso crea una semplice presunzione di prescrizione. Il titolare del diritto che si presume prescritto ha due mezzi di prova per vincere la presunzione: confessione (art. 2959) o deferimento del giuramento alla controparte (art. 2960).
Decadenza L’art si limita a dire che “Quando un diritto deve essere esercitato entro un dato termine sotto pena di decadenza non si applicano le norme relative all’interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti”.
Distinzioni relative ai beni mobili … ancora diversa è l’autonomia delle parti in tale ambito. Ex art. 2968: “Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza [2936] né possono rinunziare alla decadenza medesima [2937], se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti.” con riguardo ai diritti disponibili le parti possono modificare la disciplina legale della decadenza. L’autonomia delle parti in tema di decadenza trova inoltre un limite nell’art per cui è nullo ogni patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile l’esercizio del diritto.
Come si distingue la prescrizione dalla decadenza Distinzione debole: tiene conto di indicazioni nominali del legislatore
Come si distingue la prescrizione dalla decadenza Distinzione strutturale: La prescrizione interviene per il non esercizio del diritto La decadenza interviene per il mancato compimento della condotta richiesta entro un certo termine per acquisire o mantenere una data situazione giuridica collegamento onere-decadenza.
Come si distingue la prescrizione dalla decadenza Distinzione funzionale: La prescrizione è ordinata a funzioni di certezza e di uso produttivo delle risorse. Per il suo impedimento non è necessario l’esercizio del diritto, sono sufficienti atti “equipollenti” all’esercizio (art. 2943) che rilevano ai fini dell’interruzione (v. riconoscimento della “controparte” ex art. 2944). La decadenza è mossa da funzioni di certezza che può essere raggiunta solo con il compimento degli atti tipici individuati (v. comunicazione art. 1495).
I criteri della circolazione Carnelutti nella sua teoria della circolazione individua i criteri, per risolvere i vari problemi che si pongono in ambito di circolazione giuridica, nei seguenti termini: libertà, apparenza e sicurezza.
I criteri della circolazione Osserva l’autore che “poiché la circolazione serve a far defluire i beni dal luogo in cui non possono sviluppare la loro utilità e a farli affluire dove ve ne è maggior bisogno, il mezzo migliore per determinarla è quella iniziativa delle parti….la circolazione secondo il diritto privato è dunque tipicamente libera e volontaria, mentre alla circolazione secondo il diritto pubblico si può riconoscere il carattere di circolazione forzata..le parti (inoltre) possono far muovere i beni o lasciarli fermi ma quando li muovono conviene che facciano sapere dove vanno…infine, affinché i vantaggi della circolazione siano garantiti, occorre che il fatto determinante la circolazione abbia tale efficacia che ne consegua per chi aspira al godimento del bene altrui la sicurezza di poterlo godere”.
L’apparenza della circolazione La pubblicità Le prove
La pubblicità Nella circolazione giuridica il principio di apparenza sopra enunciato trova riscontro negli oneri che l’ordinamento pone a carico dei consociati al fine di rendere nota a terzi la vicenda circolatoria
Pubblicità notizia E’ ordinata a rendere giuridicamente conoscibili i fatti resi di pubblico dominio secondo le formalità indicate dalla legge. Questo non importa che gli stessi si possano considerare anche conosciuti ai fini della loro opponibilità (v. pubblicazioni di matrimonio).
Pubblicità dichiarativa Rende i fatti, resi pubblici secondo le formalità di legge, opponibili a terzi (trascrizione nei registri immobiliari).
Pubblicità costitutiva In sua assenza l’atto posto a fondamento del fenomeno circolatorio non produce effetti (v. iscrizione di ipoteca).
La tutela giudiziale dei diritti Il libro VI della tutela dei diritti contiene anche norme per l’azione processuale avuto particolare riguardo ad un altro aspetto dell’evidenza relativa alle situazioni giuridiche.
Le prove In base all’art “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento.” Dall’altra parte chi formula eccezione deve provare i fatti su cui questa si fonda. TIPOLOGIA DI PROVE Documentali Non documentali
Prove documentali Nella teoria tradizionale il documento è la cosa corporale, semplice o composta, idonea a ricevere, conservare, trasmettere, la rappresentazione descrittiva o emblematica o fonetica di un dato ente, giuridicamente rilevante.
Prove documentali Il documento verrebbe a comporsi dell’elemento materiale mediante il quale si rende percepibile l’evento della documentazione (carta, pietra, nastro magnetico, pellicola ecc.) e del mezzo (penna, matita, gesso) adoperato per imprimere sul mezzo materiale la rappresentazione dell’evento.
Le prove documentali Il terzo elemento della struttura documentale è costituito dal contenuto. Il documento, per la propria funzione comunicativa, dovrà infine essere intelligibile. Laddove tale condizione dovrà intendersi comunque non in senso stretto. Talché una qualunque parziale oscurità grafica non potrà compromettere la “validità” del documento stesso.
Prove documentali Atto pubblico L’Art descrive le formalità necessarie perché si abbia atto pubblico “L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.” L’Art delimita la sua efficacia probatoria “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.”
Prove documentali L’efficacia probatoria della scrittura privata art. 2702: “La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso [221 ss. c.p.c.], della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.
Prove documentali Scrittura privata Art Delimita l’efficacia probatoria piena prova della provenienza fino a querela di falso Descrive formalità necessarie riconoscimento della sottoscrizione
Prove documentali Riproduzioni meccaniche ex art Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fotografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Prove documentali -Documenti elettronici Documento su supporto elettronico. Ex art. 21 del codice dell’amministrazione digitale- dlvo 82/2005 “Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita' del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.”
Prove non documentali La testimonianza consiste nell’esposizione di fatti rilevanti per la decisione della lite resa da un terzo davanti al giudice in contraddittorio tra le parti. Il codice civile individua limiti alla prova testimoni (presunzioni art. 2729, II) dei contratti all’art (cenni e rinvio alla parte dedicata alla forma dei contratti)
Prove non documentali Le presunzioni ex art sono “le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato” Presunzioni presunzioni semplici (2729) presunzioni legali (2728) –assolute - relative
Prove non documentali La confessione consiste ex art nella dichiarazione che una parte fa della verità di fatti a essa sfavorevole e favorevoli all’altra parte. Confessione giudiziale fa piena prova nei limiti della disponibilità delle situazioni stragiudiziale ha lo stesso effetto solo se rivolta alla parte o a chi la rappresenta
Prove non documentali GIURAMENTO ART Decisorio: deferito alla controparte per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa. Supplettorio: deferito dal giudice a una parte al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non siano pienamente provate sebbene non siano neppure del tutto sfornite di prova ovvero si tratta di stabilire il valore della cosa domandata.
Prove non documentali Efficacia del giuramento ex art Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario, né può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso. Può tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento. Se la condanna penale non può essere pronunziata perché il reato è estinto, il giudice civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento.