Il sistema informativo aziendale è un complesso armonico di elementi che elaborano, trasmettono anche reciprocamente e archiviano dati al fine di generare.

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il sistema informativo aziendale è un complesso armonico di elementi che elaborano, trasmettono anche reciprocamente e archiviano dati al fine di generare e mettere a disposizione informazioni a chi opera nella struttura aziendale nei diversi livelli tale sistema è costituito da: un patrimonio rappresentato da dati un insieme di procedure per l’acquisizione ed il trattamento di dati e la generazione di informazioni principi generali, valori e di idee di fondo che connotano il sistema e ne determinano il funzionamento un gruppo di operatori preposti a tali procedure un complesso di mezzi e strumenti atti al trasferimento e all’archiviazione di dati e di informazioni

Nell’ambito del “sistema informativo d’azienda” la funzione di rilevazione economica costituisce uno dei suoi sottosistemi In ragione del momento di effettuazione della rilevazione (prima, durante o dopo lo svolgimento della operazione aziendale cui si riferisce), si possono distinguere: rilevazioni preventive o antecedenti rilevazioni concomitanti rilevazioni consuntive o successive Nell’azienda pubblica sono prioritarie le rilevazioni preventive, mentre nell’azienda di produzione assumono particolare rilevanza quelle concomitanti e consuntive

Nell’azienda di produzione l’economicità è espressione della sua autonomia nel sistema e della capacità di continuare ad essere attiva nel tempo L’economicità presuppone il conseguimento e il mantenimento di un accettabile equilibrio economico per le diverse categorie di stakeholder L’equilibrio economico dipende dai valori generati dalle operazioni di scambio; in questo ambito il sistema di rilevazione ha pertanto come oggetto principale: i valori che si formano negli scambi (rilevazioni concomitanti); il loro effetto sul reddito di esercizio, che rappresenta in sintesi la misura dell’economicità, e sulla dimensione e composizione del patrimonio, indispensabile condizione per l’economicità futura (rilevazioni consuntive)

Le aziende pubbliche, diversamente da quelle di produzione, agiscono in sistemi decisionali “non di mercato” esercitando poteri caratterizzati da sovraordinazione (si valuta come di interesse pubblico un servizio, che viene reso alla collettività anche in assenza del consenso dei cittadini: OP, manutenzione strade) In queste aziende l’economicità non è frutto dei giudizi di convenienza che si manifestano nei singoli scambi (espressi dalle parti e che portano alla fissazione del corrispettivo della transazione), ma piuttosto da decisioni che, dipendendo da poteri sovraordinati, risultano cogenti sia per gli organi pubblici che devono attuarle sia per le aziende esterne, che ne subiscono le conseguenze dirette o indirette Il prezzo può pertanto essere fissato non tenendo conto della sua convenienza

Le differenti finalità perseguite dagli enti pubblici e dagli enti privati determinano riflessi anche nelle rispettive forme e metodologie di contabilità Le differenze riguardano in particolare: oggetto (cosa si rileva?) metodo (come si rileva?)

DIFFERENZE DI OGGETTO Contabilità dell’azienda privata Valori numerari e non numerari, che si generano nello scambio Reddito di esercizio e capitale di funzionamento (le fonti di finanziamento, ovvero i flussi che raggiungono l’azienda per alimentare la propria attività, e sono dati dal capitale proprio e dal capitale di finanziamento) Contabilità dell’azienda pubblica ha ad oggetto solo valori numerari (certi, assimilati o stimati) Fondo cassa e risultato di amministrazione

METODO DI RILEVAZIONE Contabilità generale d’azienda (economico- patrimoniale) Contabilità di azienda pubblica (finanziaria) Momento di rilevazione variazione della moneta e del credito Fasi decisionali ed operative dei processi di entrata e spesa Modalità tecnica di rilevazione Partita doppiaPartita semplice Modalità di costruzione delle sintesi Utilizzo di stime e congetture Nessuna stima o congettura nella costruzione delle sintesi

METODO DELLA PARTITA SEMPLICE Si fonda sulla rilevazione di un solo valore che: consente di identificare la natura della decisione; viene seguito nelle varie fasi in cui la decisione si sviluppa e produce i suoi effetti (fasi di entrata e spesa); confluisce nelle sintesi d’esercizio senza rettifiche o integrazioni.

la contabilità pubblica è caratterizzata da funzione autorizzativa tale funzione assume il ruolo di strumento di regolazione ex ante dei rapporti tra i diversi poteri e i diversi organi aziendali lo strumento tecnico fondamentale di rilevazione per l’adempimento della funzione di autorizzazione è il BILANCIO DI PREVISIONE

Con l’approvazione del bilancio di previsione l’organo rappresentativo (nel senso che l’organo volitivo di un’azienda pubblica, e cioè quello che esprime la volontà dell’ente, è rappresentativo di un soggetto, ad esempio la giunta comunale che lo ha nominato, che a sua volta è rappresentativa del consiglio comunale, a sua volta ancora rappresentativo della massa di elettori) definisce le scelte relative alla natura e provenienza delle entrate e impone un vincolo ex ante alla natura e alla destinazione delle spese che l’azienda pubblica potrà sostenere nell’esercizio di riferimento il bilancio di previsione è una sintesi a preventivo dei valori che prefigurano l’andamento della gestione Ha una fondamentale rilevanza giuridica esterna e costituisce il documento contabile fondamentale dell’azienda pubblica Le norme e la prassi lo definiscono per antonomasia “bilancio”

LE RILEVAZIONI PREVENTIVE nelle aziende pubbliche il momento della previsione non costituisce solo una fase tecnica del processo decisionale con rilevanza puramente interna la fase della previsione assume, al contrario, una rilevanza esterna, concretizzandosi in un’indicazione vincolante di allocazione delle risorse tra i diversi impieghi

IL BILANCIO DI PREVISIONE Il bilancio di previsione si compone di una parte “entrata” e di una parte “spesa” entrambe le partizioni si articola in voci elementari tradizionalmente denominate “capitoli” ogni capitolo assolve alla funzione autorizzativa. Per ogni capitolo è definito l’ammontare dell’entrata o della spesa specificatamente prevista il singolo ammontare è denominato “stanziamento”

IL BILANCIO DI PREVISIONE Unità previsionali di Base titoli categorie capitoli entrate uscite Sviluppate in Unità previsionali di Base titoli Macro aggregati capitoli Sviluppate in La struttura del bilancio di previsione nello Stato

IL BILANCIO DI PREVISIONE per ogni capitolo sono definiti l’ammontare dell’entrata o quello della spesa prevista l’ammontare prende il nome di “stanziamento” per ogni capitolo di spesa va rispettato il vincolo uscite effettive ≤ uscite previste il successivo controllo economico si rivolgerà alla verifica del rispetto dei limiti di spesa definiti a preventivo e non, invece, alla valutazione dei risultati conseguiti il bilancio di previsione può essere redatto in termini di competenza finanziaria e/o di cassa

SISTEMA DI COMPETENZA FINANZIARIA Gli stanziamenti si riferiscono ad accertamenti (entrate) e impegni (spese) e sono denominati stanziamenti di competenza il sistema di competenza finanziaria è incentrato sui momenti della decisione e dell’assunzione di obbligazioni giuridiche verso terzi gli stanziamenti di competenza in entrata corrispondono agli accertamenti previsti gli stanziamenti di competenza in uscita corrispondono agli impegni previsti

SISTEMA DI CASSA gli stanziamenti si riferiscono a riscossioni e pagamenti e prendono il nome di stanziamenti di cassa il sistema si incentra sul momento in cui avvengono gli effettivi movimenti monetari in entrata e in uscita gli stanziamenti di cassa in entrata corrispondono alle riscossioni previste gli stanziamenti di cassa in uscita corrispondono ai pagamenti previsti

la normativa attuale prevede l’adozione congiunta di entrambi i sistemi (competenza finanziaria e sistema di cassa) e pertanto il sistema di autorizzazioni risulta duplice gli enti locali, diversamente redigono il proprio bilancio di previsione esclusivamente in base al sistema di competenza finanziaria il duplice sistema di autorizzazioni consente astrattamente di beneficiare dei benefici dei due sistemi, anche se si manifestano alcune significative esigenze di coerenza: infatti tra momento di diritto (impegno e accertamento) e momento di cassa (pagamento e riscossione) intercorre un lasso di tempo che può anche non essere breve questo arco di tempo è funzionale: alle caratteristiche formali che l’azione amministrativa deve rispettare al grado di efficienza amministrativa che l’ente è in grado di garantire

il sistema di rilevazione è costituito da altri due elementi: le rilevazioni concomitanti: con esse si procede alla rilevazione delle operazioni che avvengono nel corso del periodo di esercizio. Tali rilevazioni costituiscono la “gestione del bilancio” le sintesi di fine periodo. Si tratta di documenti espressione della accountability pubblica: infatti, nella logica della contabilità pubblica, le sintesi di fine periodo rappresentano uno strumento documentale con il quale gli organi che hanno amministrato l’azienda “rendono conto” del corretto uso delle risorse (ecco il perché della denominazione di “rendiconto”) ai cittadini

rilevazioni antecedenti redatte prima del compimento delle operazioni aziendali e prima del verificarsi degli eventi cui si riferiscono. Nelle aziende private comprendono i preventivi e i documenti di preordinazione con i quali si preparano e si ordinano i lavori da eseguire e, nelle medie e grandi imprese, i budget con cui si programma l'attività aziendale nel breve e medio termine (Ente Pubblico: bilancio preventivo)

rilevazioni concomitanti documenti che si compilano all’atto della realizzazione delle operazioni aziendali: es. emissione dei documenti di trasporto o di consegna (Ente Pubblico: registrazione dei pagamenti)

rilevazioni consuntive redatte a posteriori, in base ai documenti originari. Analizzano le operazioni compiute, mettono in evidenza i risultati conseguiti, consentono di ottemperare agli obblighi fiscali e, opportunamente rielaborate, forniscono indici segnaletici utili per interpretare la condotta dell'azienda e suggerire comportamenti futuri: bilancio d'esercizio (Ente Pubblico: bilancio consuntivo o rendiconto)

IL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI (GESTIONE DEL BILANCIO) Nell’ambito della normativa e della prassi relative alla contabilità delle aziende pubbliche non si parla di “rilevazione delle operazioni”, ma di “gestione del bilancio” Ciò in quanto, nella logica dell’azienda pubblica, le singole operazioni sono considerate come attuazione di decisioni assunte Il sistema di gestione del bilancio si fonda sul metodo della rilevazione o partita semplice rileva le fasi in cui la decisione si sviluppa e produce i suoi effetti non prevede rettifiche o integrazioni di fine periodo

ACCERTAMENTO momento in cui sorge sotto l’aspetto giuridico il diritto a riscuotere una certa somma RISCOSSIONE momento in cui il debitore salda il proprio debito verso l’azienda pubblica agli incaricati interni o esterni della riscossione VERSAMENTO momento in cui le somme riscosse dagli incaricati vengono versate al tesoriere Le fasi delle entrate nella contabilità pubblica Le aziende pubbliche affidano di norma il servizio di tesoreria a un’azienda di credito, che assume la denominazione di tesoriere. Se il debitore salda direttamente il proprio debito al tesoriere, i momenti della riscossione e del versamento coincidono

le fasi della spesa nella contabilità pubblica IMPEGNO momento in cui sorge giuridicamente l’obbligo di sostenere l’uscita LIQUIDAZIONE momento in cui si determina con precisione la somma certa e liquida da pagare al creditore ORDINAZIONE è rappresentata dalla disposizione impartita al tesoriere di provvedere al pagamento delle somme liquidate, attraverso un documento denominato “mandato di pagamento” PAGAMENTO momento in cui il tesoriere effettua il pagamento delle somme indicate nel mandato, e cioè quello in cui si verifica l’effettiva variazione monetaria

LE RILEVAZIONI CONSUNTIVE al termine di ogni periodo di gestione amministrativa viene effettuata una composizione di sintesi, che consente di individuare i risultati effettivi della gestione riscontrare se la gestione si è effettivamente svolta nei termini indicati in sede di preventivo e, in caso contrario, quali sono stati gli scostamenti e quali fenomeni e fatti di gestione li hanno determinati

IL CONTO CONSUNTIVO O RENDICONTO il sistema dei documenti di sintesi della contabilità pubblica è definito “conto consuntivo” o “rendiconto”. il rendiconto riporta in primis gli accertamenti (impegni) e le riscossioni (pagamenti) effettuati nel corso dell’esercizio, relativamente a ogni capitolo o altra voce elementare di entrata e/o uscita. il “conto consuntivo” o “rendiconto” riporta poi altre due specie di valori: i residui (iniziali e finali) le economie o diseconomie

I RESIDUI FINALI i residui finali (che possono essere attivi e passivi) si distinguono in: residui presenti all’inizio dell’esercizio che, al termine dello stesso, non risultano ancora incassati (o pagati) residui derivanti da somme accertate (o impegnate) nel corso dell’esercizio che, al termine dello stesso, non risultano ancora incassate (o pagate)

ECONOMIE E DISECONOMIE Le economie e diseconomie possono essere in conto residui: sono generate dalla rettifica dei valori dei residui iniziali, con conseguente loro incremento (maggiori residui) o diminuzione (minori residui); di stanziamento o in conto competenza: sono originate dalle differenze fra stanziamenti definitivi di competenza e accertamenti (impegni).

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO il bilancio di previsione ha la funzione di assicurare appunto in via preventiva a priori l’equilibrio dei valori di entrate e spese È un principio che si traduce in disposizioni che impongono un obbligo di pareggio (o un divieto di disavanzo) tra stanziamenti in entrata e in uscita

legge costituzionale n.1/2012 articolo 81 Costituzione introduzione del principio dell’equilibrio tra entrate e spese del bilancio, cd. “pareggio di bilancio”, correlato a un vincolo di sostenibilità del debito di tutte le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole in materia economico-finanziaria derivanti dall’ordinamento europeo

(articolo 81 Costituzione - Testo applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014) Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

CALCOLO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FONDO CASSA INIZIALE + + Riscossioni (in conto competenza o in conto residui) - - Pagamenti (in conto competenza o in conto residui) = = FONDO CASSA FINALE + + Residui attivi finali (in conto competenza o in conto residui) - - Residui passivi finali (in conto competenza o in conto residui) = RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE = Disponibilità liquide ad inizio esercizio Disponibilità liquide a fine esercizio Disponibilità liquide + somme che si ha diritto ad incassare – somme che si devono pagare