LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NELLA SCUOLA E LE RESPONSABILITA’ CONSEGUENTI AGLI INFORTUNI DEGLI ALUNNI Fonte Giuridica D.Lgs. 09/04/08 n. 81 D. Lgs. N.165/ c.Civ. -ccnl - Aran R.S.P.P. Alessandro Maianti
DIRIGENTE SCOLASTICO Il Dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, è tenuto all’organizzazione e al controllo dell’attività scolastica. Il Dirigente scolastico può essere civilmente responsabile nel caso siano accertate carenze organizzative di controllo e vigilanza.
PREPOSTI Obbligo di vigilanza sugli alunni Gli alunni accolti nelle istituzioni scolastiche non possono essere lasciati senza sorveglianza nelle diverse fasi della svolgimento della vita scolastica. Sia i docenti, sia il personale ausiliario sono chiamati, ciascuno per la propria parte a svolgere compiti di sorveglianza sugli alunni.
Entrata e uscita dalla scuola Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni; sono altresì tenuti ad assistere all’uscita degli alunni. La responsabilità è civile, deriva dal contratto collettivo di lavoro che pone a loro carico tale obbligo di servizio.
Art. 27, comma 5 del CCNL Se l’alunno subisce un infortunio in aule nei 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni risponde il docente; Se l’infortunio si verifica prima che il docente abbia assunto l’onere di vigilanza, cioè prima che l’alunno sia entrato in classe, risponde il personale ausiliario di piano.
Vigilanza in classe La vigilanza in classe è compito esclusivo dell’insegnante. In caso d’incidente la prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, tutte le misure idonee ad evitarlo.
Vigilanza sugli alunni Sono da valutare i rischi per gli alunni, sono da adottare efficaci misure di prevenzione e protezione. Il docente, o il collaboratore scolastico sono tenuti a rispondere se il danno causato da un compagno di classe trova origine da un clima di generale irrequietezza, o dalla momentanea assenza dello stesso docente, o personale scolastico, o dalla mancanza di idonee misure preventive.
Vigilanza durante l’intervallo L’intervallo fa parte dell’attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. La giurisprudenza ha ritenuto che, la mancata sorveglianza durante l’intervallo, costituisca una ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo viene richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi.
Vigilanza in attività esterne alla scuola La vigilanza è altresì dovuta per i periodi di affidamento durante le visite guidate ed i viaggi d’istruzione. Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, provando di aver adottato le opportune misure e di non aver potuto impedire il fatto. Durante il riposo notturno, per soggetti particolarmente difficili è considerata la carenza educativa dei genitori (culpa in educando).
Denuncia infortuni Tutti gli infortuni devono essere tempestivamente comunicati alla segreteria didattica, saranno annotati su apposito registro indicando chiaramente lo svolgimento dei fatti e le persone che erano presenti.
La prevenzione è vecchia come il mondo, è soltanto da attuare!
Grazie per l’attenzione