L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI: Indicazioni nutrizionali e sulla salute (Nutrition Claims e Health Claims) (dal Reg. CE n. 1924/06 smi al Reg. UE n. 1169/2011;) 15 febbraio 2016 ARSIAL – CCIAA DI RIETI dott.ssa Miria Catta & dott agr. Giovanni Pica
Le etichette alimentari per un acquisto consapevole indurre i consumatori ad un acquisto consapevole… …sia in ambito nazionale che comunitario molto è stato fatto sul piano normativo per indurre i consumatori ad un acquisto consapevole… …conoscere un proprio diritto resta il punto di partenza, l’elemento fondante per farlo valere e rispettare; ignorarlo equivale ad una autopenalizzazione. Fonti ComunitarieFonti Nazionali Direttiva 79/112/CEE del DPR , n. 322 Direttiva 87/250/CEE del (titolo alcolimetrico) Direttive 89/395/CE Direttiva 89/396/CE del D.Lgs , n. 109 Direttiva 90/496/CEE del (et.nutrizionale) D. Lgs n.77 Direttiva 2000/13/CE del (divieto di attribuzioni proprietà medicamentose) D.Lgs , n. 181 Direttiva 2003/89/CE del (indicazione ingredienti) D.Lgs , n. 114 D.Lgs , n. 61 (vino) Decreto (vino) Reg. CE 1924/2006 del (smi) Reg UE 1169/2011 del Reg UE 1308/2013 del Reg UE 1335/2013 del Reg UE 1337/2013 del
Cos’è e cosa contiene un’etichetta (1) carta d’identità E’ la carta d’identità dell’alimento. Offre: completecaratteristiche Informazioni complete su caratteristiche, ingredientiqualità ingredienti e qualità dei prodotti alimentari utiliscelte d’acquisto Indicazioni utili per scelte d’acquistoinformate
Cos’è e cosa contiene un’etichetta (2) etichetta L' etichetta, proprio per il suo contenuto informativo, non deve rivolgersi in alcun modo al consumatore dandogli l’illusione di caratteristiche qualitative e nutrizionali diverse da quelle reali, ma deve, garantirgli : chiarezza la chiarezza delle informazioni leggibilità la leggibilità in termini di caratteri tipografici e di dimensioni facilità di lettura la facilità di lettura nel senso che alcune indicazioni siano riportate in uno spazio in cui l'occhio del consumatore riesca subito a coglierne la visione d'insieme ' indelebilità l' indelebilità delle indicazioni apposte che dovranno accompagnare il prodotto per tutta la sua vita commerciale. => a 1,2 mm Le indicazioni obbligatorie che appaiono sull’imballaggio o sull’etichetta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è => a 1,2 mm => a 0,9 mm Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie = a 0,9 mm
L’etichetta deve garantire trasparenza evitando di: indurre in errore indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche, qualità, composizione e luogo di origine del prodotto; caratteristiche come particolari evidenziare caratteristiche come particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi le possiedono; prevenire, curare, guarire una attribuire all’alimento proprietà atte a prevenire, curare, guarire una malattia umana o accennare proprietà farmacologiche malattia umana o accennare proprietà farmacologiche. Leggere sempre l’etichetta è importante Leggere sempre l’etichetta è importante anche per non fidarsi delle indicazioni promozionali; se, per esempio…. l’indicazione senza zucchero sciroppo di glucosio, di sciroppo di fruttosio, di succo di mela, di succo d’uva, di maltosio, di sciroppo di cereali, prodotti, questi, tutti ad alto indice glicemico…. ….in una etichetta compare l’indicazione senza zucchero sarebbe opportuno leggere tutte le altre indicazioni apposte nell’elenco riguardo gli ingredienti perché si potrebbe trovare la presenza di sciroppo di glucosio, di sciroppo di fruttosio, di succo di mela, di succo d’uva, di maltosio, di sciroppo di cereali, prodotti, questi, tutti ad alto indice glicemico…. Cos’è e cosa contiene un’etichetta
(1) ……alimenti etichettati e pubblicizzati nella Comunità recanti indicazioni nutrizionali e sulla salute ……garantire un elevato livello di tutela dei consumatori…….i prodotti immessi sul mercato devono essere sicuri e adeguatamente etichettati. (2) Le differenze tra le disposizioni nazionali relative a tali indicazioni possono impedire la libera circolazione degli alimenti e instaurare condizioni di concorrenza diseguali……È pertanto necessario adottare norme comunitarie sull'utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute relative ai prodotti alimentari. (8) ……ampia gamma di sostanze nutritive e di altre sostanze a effetto nutrizionale e fisiologico, compresi, … vitamine, minerali, oligoelementi, amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre, varie piante ed estratti di erbe, con un effetto nutrizionale o fisiologico, che potrebbero essere presenti in un prodotto alimentare ed essere oggetto di un'indicazione. Pertanto, è opportuno stabilire principi generali applicabili a tutte le indicazioni fornite sui prodotti alimentari per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, per dare ai consumatori le informazioni necessarie affinché compiano scelte nella piena consapevolezza dei fatti e per creare condizioni paritarie di concorrenza per l'industria alimentare. (20)…..istituzione di un elenco delle indicazioni nutrizionali….. (22)….indicazioni sulla salute dovrebbero essere autorizzate…….dopo valutazione scientifica….....considerando del Reg CE 1924/2006
Reg CE 1924/2006 – art. 1 oggetto e ambito di applicazione comma 2….si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell'etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale, compresi quelli commercializzati senza imballaggio o offerti alla rinfusa. Esso si applica anche ai prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali, scuole, mense e servizi analoghi di ristorazione di collettività. comma 3. Un marchio, denominazione commerciale o denominazione di fantasia riportato sull'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto alimentare che può essere interpretato come indicazione nutrizionale o sulla salute può essere utilizzato senza essere soggetto alle procedure di autorizzazione previste dal presente regolamento a condizione che l'etichettatura, presentazione o pubblicità rechino anche una corrispondente indicazione nutrizionale o sulla salute conforme alle disposizioni del presente regolamento.
Esempio di indicazione nutrizionale su un marchio, denominazione commerciale o denominazione di fantasia riportato sull'etichettatura (Fonte: E. Monica Russo)
Reg.1924/06 (Art. 1, co 5) rapporti con altre normative Il regolamento si applica FATTE SALVE le norme su: Alimentazione particolare (89/398/CEE - D.Lgs n. 111/92 e Reg UE n. 609/13) Acque minerali naturali (80/77/CCE – Dlgs n. 105/92) Acque destinate al consumo umano (98/83/CE – Dlgs 31/01) Integratori alimentari (2002/46/CE – Dlgs m. 169/04)
Reg CE 1924/2006 – definizioni e tre diverse categorie di indicazioni sostanza nutritiva: proteine, carboidrati, grassi, fibre, sodio, vitamine e minerali elencati nell'allegato della direttiva 90/496/CEE e le sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie (es: colesterolo, Omega 3 perché componente dei grassi); indicazione nutrizionale: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute: indicazioni sulla salute: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute; indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia: qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana; a) all'energia (valore calorico) (kcal) che i) apporta, ii) apporta a tasso ridotto o accresciuto o, iii) non apporta, e/o b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che i) contiene, ii) contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o iii) non contiene;
Reg CE 1924/2006 – CAPO II - art. 3 Principi generali per tutte le indicazioni Le indicazioni nutrizionali e sulla salute possono essere impiegate nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario solo se conformi alle disposizioni del presente regolamento. Fatte salve le direttive 2000/13/CE e 84/450/CEE, l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute non può: essere falso, ambiguo o fuorviante; dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti; incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento; affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive. Nel caso di sostanze nutritive che una dieta varia ed equilibrata non può fornire in quantità sufficienti, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, deroghe e le relative condizioni di applicazione, in considerazione della situazione particolare esistente negli Stati membri; fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore, sia mediante il testo scritto sia mediante rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche.
Reg CE 1924/2006 – CAPO II - art. 4 condizioni d’uso… Comma 1. ….. I profili nutrizionali definiti per gli alimenti e/o loro categorie e le condizioni per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute per gli alimenti e/o loro categorie in considerazione dei loro profili nutrizionali sono elaborati tenendo conto, in particolare: delle quantità di determinate sostanze nutritive e di altro tipo contenute nel prodotto alimentare: grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri e sale/sodio; del ruolo e dell'importanza dell'alimento (o delle categorie di alimenti) nella dieta della popolazione in genere o, se del caso, di certi gruppi a rischio, compresi i bambini; della composizione nutrizionale globale dell'alimento e della presenza di sostanze nutritive il cui effetto sulla salute sia stato scientificamente riconosciuto. I profili nutrizionali sono basati sulle conoscenze scientifiche in materia di dieta, nutrizione e rapporto di queste ultime con la salute…… (fondatezza scientifica…..artt. 5, 6) Valutazione EFSA
Reg CE 1924/2006 – CAPO II - art. 4 condizioni d’uso… Le bevande contenenti più dell'1,2 % in volume di alcol non possono recare: a) indicazioni sulla salute; b) indicazioni nutrizionali diverse da quelle relative a una riduzione nel contenuto alcolico o energetico. In mancanza di norme comunitarie specifiche sulle indicazioni nutrizionali riguardanti la riduzione o l'assenza di contenuto alcolico o energetico in bevande che di norma contengono Alcol possono essere applicate norme nazionali pertinenti ai sensi delle disposizioni del trattato. (es: alcuni integratori alimentari con più del 1,2% di alcol non sono considerate bevande alcoliche e possono contenere Claims). Ammesse indicazioni nutrizionali riguardanti: Un basso tenore alcolico; Una riduzione del tenore alcolico; Una riduzione del valore energetico
Reg CE 1924/2006 – CAPO II - art. 6 Fondatezza scientifica Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono basate su dati scientifici generalmente accettati. 2. L'operatore del settore alimentare che formula un'indicazione nutrizionale o sulla salute giustifica l'impiego di tale indicazione. 3. Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere a un operatore del settore alimentare o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli elementi e i dati pertinenti comprovanti il rispetto del presente regolamento.
Reg CE 1924/2006 – CAPO III INDICAZIONI NUTRIZIONALI art. 8 condizioni specifiche Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se elencate nell'allegato e conformi alle condizioni stabilite dal presente regolamento. (alcuni esempi) ALLEGATO – Indicazioni nutrizionali e relative condizioni di applicazione A BASSO CONTENUTO CALORICO L'indicazione che un alimento è a basso contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 40 kcal (170 kJ)/100 g per i solidi o più di 20 kcal (80 kJ)/100 ml per i liquidi. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 4 kcal (17kJ)/dose unitaria equivalente a un cucchiaino di zucchero. A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO L'indicazione che un alimento è a ridotto contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il valore energetico è ridotto di almeno il 30 %, con specificazione delle caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energetico totale dell'alimento. SENZA CALORIEL'indicazione che un alimento è senza calorie e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 4 kcal (17 kJ)/100 ml. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 0,4 kcal (1,7kJ)/dose unitaria equivalente a un cucchiaino di zucchero. A BASSO CONTENUTO DI GRASSI L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 3 g di grassi per 100 g per i solidi o 1,5 g di grassi per 100 ml per i liquidi (1,8 g di grassi per 100 ml nel caso del latte parzialmente scremato). SENZA GRASSIL'indicazione che un alimento è senza grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di grassi per 100 g o 100 ml. Le indicazioni con la dicitura «X % SENZA GRASSI» sono tuttavia proibite.
Reg CE 1924/2006 – CAPO III INDICAZIONI NUTRIZIONALI art. 8 condizioni specifiche Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se elencate nell'allegato e conformi alle condizioni stabilite dal presente regolamento. (alcuni esempi) ALLEGATO – Indicazioni nutrizionali e relative condizioni di applicazione A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans contenuti nel prodotto non supera 1,5 g/100 g per i solidi o 0,75 g/100 ml per i liquidi; in entrambi i casi la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non può corrispondere a più del 10 % dell'apporto energetico. SENZA GRASSI SATURIL'indicazione che un alimento è senza grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non supera 0,1 g di grassi saturi per 100 g o 100 ml. A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 5 g di zuccheri per 100 g per i solidi o 2,5 g di zuccheri per 100 ml per i liquidi. SENZA ZUCCHERIL'indicazione che un alimento è senza zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml. SENZA ZUCCHERI AGGIUNTIL'indicazione che all'alimento non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l'alimento contiene naturalmente zuccheri, l'indicazione seguente deve figurare sull'etichetta: «CONTIENE IN NATURA ZUCCHERI».
Reg CE 1924/2006 – CAPO III INDICAZIONI NUTRIZIONALI art. 8 condizioni specifiche Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se elencate nell'allegato e conformi alle condizioni stabilite dal presente regolamento. (alcuni esempi) ALLEGATO – Indicazioni nutrizionali e relative condizioni di applicazione A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,12 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. Per le acque diverse dalle acque minerali naturali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 80/777/CEE, questo valore non deve superare 2 mg di sodio per 100 ml. SENZA SODIO o SENZA SALEL'indicazione che un alimento è senza sodio o senza sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,005 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g. FONTE DI FIBREL'indicazione che un alimento è fonte di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal. AD ALTO CONTENUTO DI FIBREL'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal. LEGGERO/LIGHTL'indicazione che un prodotto è «LEGGERO» o «LIGHT» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono soggette alle stesse condizioni fissate per il termine «RIDOTTO»; l'indicazione è inoltre accompagnata da una specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto «LEGGERO» o «LIGHT». NATURALMENTE/NATURALESe un alimento soddisfa in natura le condizioni stabilite dal presente allegato per l'impiego di un'indicazione nutrizionale, il termine «NATURALMENTE/NATURALE» può essere inserito all'inizio dell'indicazione.
REG. (UE) N. 116/2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda l’elenco di indicazioni nutrizionali
REG. (UE) N. 1047/2012 che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda l’elenco di indicazioni nutrizionali
«Non lo mangio perché è buono, lo mangio perché è sano». Fonte: Il Fatto Alimentare IL CASO……MULINO BIANCO
Reg CE 1924/2006 – CAPO IV INDICAZIONI SULLA SALUTE - art. 10 Condizioni specifiche 1. Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del presente capo e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell'elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull'etichettatura o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità sono comprese le seguenti informazioni: una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano; la quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato; se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento, un'appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive.
Reg CE 1924/2006 – art. 12 Restrizioni sull'impiego di talune indicazioni sulla salute Non sono consentite le seguenti indicazioni sulla salute: indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell'alimento; indicazioni che fanno riferimento alla percentuale o all'entità della perdita di peso; indicazioni che fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario e altre associazioni non contemplate dall'art. 11 (ovvero Ass. mediche nazionali e Ass. di volontariato).
Reg CE 1924/2006 – art. 15 Autorizzazione Per l’uso delle INDICAZIONI SULLA SALUTE (nuove) e /o MODIFICA DELL’ELENCO l’operatore deve presentare una domanda di autorizzazione a norma dei paragrafi seguenti: La domanda è trasmessa alla competente autorità nazionale di uno Stato membro (es: Italia è MINISTERO DELLA SALUTE). a) La competente autorità nazionale: i) rilascia ricevuta della domanda, per iscritto, entro 14 giorni dal ricevimento stesso. La ricevuta reca la data di ricevimento della domanda; ii) informa senz'indugio l'Autorità (EFSA) e iii) mette a disposizione dell'Autorità la domanda e le eventuali informazioni supplementari fornite dal richiedente. b) L'Autorità (EFSA): i) informa senza indugio della domanda gli altri Stati membri e la Commissione e mette a loro disposizione la domanda e le eventuali informazioni supplementari fornite dal richiedente; ii) rende pubblica la sintesi della domanda di cui al paragrafo 3, lettera g). 3. La domanda riporta: a) nome e indirizzo del richiedente; b) sostanza nutritiva o di altro tipo, oppure alimento o categoria di alimenti, in riferimento a cui sarà fornita l'indicazione sulla salute e sue caratteristiche particolari; c) copia degli studi, compresi, se del caso, studi indipendenti e soggetti a controllo degli esperti, effettuati relativamente all'indicazione sulla salute, nonché ogni altro materiale disponibile per dimostrare che detta indicazione rispetta i criteri del presente regolamento; d) se del caso, riferimento specifico alle informazioni da considerare protette dalla proprietà industriale, con giustificazione accettabile; e) copia di altri studi scientifici riguardanti l'indicazione sulla salute in esame; f) una proposta di formulazione dell'indicazione sulla salute per la quale è richiesta l'autorizzazione, comprese, se del caso, le condizioni d'impiego specifiche; g) una sintesi della domanda. 4. Previa consultazione dell'Autorità, la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, le norme di attuazione del presente articolo, comprese norme relative alla stesura e alla presentazione della domanda. 5. Per assistere gli operatori del settore alimentare, in particolare le PMI, nella stesura e nella presentazione della domanda di valutazione scientifica la Commissione, in stretta cooperazione con l'Autorità, mette a disposizione assistenza tecnica e strumenti adeguati.
INDICAZIONI FUNZIONALI GENERICHE INDICAZIONI SULLA RIDUZIONE DI UN FATTORE DI RICHIO DI MALATTIA INDICAZIONI RELATIVE ALLO SVILUPPO E ALLA SALUTE DEI BAMBINI INDICAZIONI SULLA SALUTE
Reg CE 1924/2006 – art. 13 Indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia INDICAZIONI FUNZIONALI GENERICHE Le indicazioni sulla salute che descrivono o fanno riferimento ai seguenti elementi: il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell'organismo, o funzioni psicologiche e comportamentali, o fatta salva la direttiva 96/8/CE (per alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso), il dimagrimento o il controllo del peso oppure la riduzione dello stimolo della fame o un maggiore senso di sazietà o la riduzione dell'energia apportata dal regime alimentare. …e che sono incluse nell'elenco di cui al paragrafo 3 (elenco comunitario) possono essere fornite senza essere oggetto della procedura di autorizzazione di cui agli articoli da 15 a 18, purché siano: i) basate su dati scientifici generalmente accettati e ii) ben comprese dal consumatore medio.
INDICAZIONI FUNZIONALI GENERICHE REGOLAMENTO (UE) N. 432/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini. Applicabile dal 14/12/2012 Modificato dal reg. 536/2013 Reg. UE 1066/2013 e Reg UE 1017/2013 rifiuto dell’autorizzazione alcune indicazioni salutistiche Articolo 1 Indicazioni sulla salute consentite 1. L’elenco delle indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, che possono essere fornite sui prodotti alimentari, figura nell’allegato del presente regolamento.
REGOLAMENTO (UE) N. 432/2012 allegato
Fonte: Il Fatto Alimentare IL CASO……PECORINO ARGIOLAS
Reg CE 1924/2006 – art. 14 Indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia 1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2000/13/CE, le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia possono essere fornite qualora ne sia stato autorizzato, secondo la procedura di cui agli articoli da 15 a 18 del presente regolamento, l'inserimento in un elenco comunitario di tali indicazioni consentite unitamente a tutte le condizioni necessarie per il loro impiego. (fondatezza scientifica…..artt. 5, 6) Valutazione EFSA & AUTORIZZAZIONE
Due diciture riguardano la riduzione di fattori di rischio di malattia. - Fitosteroli ed esteri di stanoli: permettono la riduzione del colesterolo nel sangue (reg. UE 384/2010). Il consumatore deve essere informato che l’effetto si ottiene con una dose giornaliera di 1,5-2,4g. Il riferimento all’entità della riduzione (7-10%) è ammesso solo per alcuni prodotti (burro, margarina e grassi light, prodotti caseari, maionese, condimenti per insalata), precisando che il consumo deve avvenire per almeno 2-3 settimane. - Gomma da masticare addolcita con 100% di xilitolo: permette di ridurre la placca dentale (reg. UE 1024/09). Il consumatore deve sapere che per il beneficio bisogna consumare almeno 2 o 3 gomme al giorno, dopo i pasti. “Health claims” autorizzate dalla Commissione Europea.
Diciture autorizzate riguarda lo sviluppo, la crescita e la salute dei bambini. - Acido alfa-linoleico (ALA) e acido linoleico (LA). Hanno un ruolo nella crescita. Va precisato che l’effetto positivo si realizza con una dose giornaliera di 2 g (reg. UE 983/09 modificato dal successivo reg. UE 376/10). - Calcio e vitamina D. Funzionali nella crescita e nello sviluppo delle ossa dei bambini (reg. UE 983/2009). L’indicazione può essere utilizzata quando il prodotto si qualifica come “fonte di” calcio o di vitamina D, secondo il regolamento claims (reg. CE 1924/06). - Fosforo. Ruolo nella crescita e nello sviluppo delle ossa (reg. UE 1024/09). Sono richieste le condizioni previste per affermare che il prodotto è “fonte di fosforo”, ai sensi dell’Allegato del reg. CE 1924/06. “Health claims” autorizzate dalla Commissione Europea.
Diciture autorizzate riguarda lo sviluppo, la crescita e la salute dei bambini. - Iodio. Importante per la crescita e le ossa (reg. UE 957/10). L’indicazione può venire fornita in relazione ai soli alimenti che costituiscono “fonte di iodio”, in applicazione del reg. 1924/06. - Ferro. Funzionale nello sviluppo cognitivo dei bambini (reg. UE 957/10). Il claim può essere usato solo per i cibi qualificabili come “fonte di ferro”. - Proteine. Ruolo nella crescita e nello sviluppo delle ossa (reg. UE 983/2009). Il claim può essere usato solo per alimenti che costituiscono “fonte di proteine”, cioè a condizione che almeno il 12% dell’apporto energetico dell’alimento derivi dalle proteine. “Health claims” autorizzate dalla Commissione Europea.
La Commissione europea ha accolto le indicazioni relative a: - Acqua- Concentrato di pomodoro solubile: aiuta l’aggregazione delle piastrine (decisione CE 2009/980). Il consumatore deve essere informato che l’effetto positivo si ha con un consumo giornaliero di 3g di WSTC I o 150 mg di WSTC II (water-soluble tomato concentrate, nella variante in sciroppo e in polvere), in una porzione giornaliera non superiore a 250 ml di succhi di frutta o bevande aromatizzate o yogurt da bere. “Health claims” autorizzate dalla Commissione Europea.
LA PRESENZA IN ETICHETTA DI CLAIMS NUTRIZIONALI O SALUTISTICI COMPORTA L’OBBLIGO DELLA “DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE”
REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.1924/ /200687/250/CEE90/496/CEE1999/10/CE2000/13/CE 2002/67/CE2008/5/CE608/2004 Articolo 49 Modifiche al regolamento (CE) n. 1924/2006 All’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1924/2006, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: L’etichettatura nutrizionale dei prodotti sui quali è formulata un’indicazione nutrizionale e/o sulla salute è obbligatoria, ad eccezione della pubblicità generica. Le informazioni da fornire consistono in quanto specificato all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori. Qualora sia formulata un’indicazione nutrizionale e/o sulla salute per una sostanza nutritiva di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, la quantità di detta sostanza nutritiva è dichiarata in conformità degli articoli da 31 a 34 di tale regolamento. La quantità della sostanza cui fa riferimento un’indicazione nutrizionale o sulla salute che non figura nell’etichettatura nutrizionale è indicata nello stesso campo visivo dell’etichettatura nutrizionale ed è espressa a norma degli articoli 31, 32 e 33 del regolamento (UE) n. 1169/2011. Le unità di misura utilizzate per esprimere la quantità della sostanza sono appropriate alle singole sostanze interessate
(Fonte: E. Monica Russo)
Etichetta nutrizionale Reg UE 1169/2011 art. 30 par. 1 obbligatoria : La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca : a) il valore energetico b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale a. acidi grassi monoinsaturi b. acidi grassi polinsaturi c. Poliolid. amido e. Fibre f. sali minerali o vitamine qualora presenti in quantità uguale o superiore al 15% del valore nutritivo di riferimento (7,5% se bevanda). + indicazioni volontarie (par. 2) Una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.
Art. 30 par. 3: In etichetta quando è presente la dichiarazione nutrizionale obbligatoria possono essere ripetute le seguenti informazioni: Valore energetico Valore energetico oppure Valore energeticograssi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale Valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale Etichetta nutrizionale Reg UE 1169/2011 Art. 34: campo visivo principale
Etichetta nutrizionale Reg UE 1169/2011
Grazie per l’attenzione!!!! Dott.ssa Miria Catta – ARSIAL –