Lo Stato e le Norme Giuridiche ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” LICEO LINGUISTICO LICEO DELLE SCIENZE UMANE LICEO ECONOMICO SOCIALE.

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Lo Stato e le Norme Giuridiche ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” LICEO LINGUISTICO LICEO DELLE SCIENZE UMANE LICEO ECONOMICO SOCIALE LICEO SCIENTIFICO

Norme sociali e norme giuridiche Norme sociali: Sono regole che non appartengono al diritto e hanno la funzione di permettere la convivenza. Norme giuridiche: Regole obbligatorie la cui violazione prevede una sanzione. Comandi: obbligo di seguire un certo comportamento. Divieti: proibizione di mettere in atto un comportamento.

I caratteri delle norme giuridiche Coattività: (obbligatorietà) Generalità: valgono per chiunque. Astrattezza: disciplinano situazioni che si potrebbero verificare, non fatti concreti. Esteriorità: Riguardano solo i comportamenti messi in atto (non i sentimenti ) Bilateralità: al diritto di qualcuno corrisponde un dovere di qualcun altro.

SANZIONE conseguenza della trasgressione di una norma giuridica MUTAMENTI SOCIALI Ai cambiamenti sociali corrispondono cambiamenti giuridici.

Che cos’è lo stato? Regolatore della vita sociale -> garantisce il benessere e lo sviluppo della collettività Grazie a: norme giuridiche (il diritto) ; e monopolio della forza (la sovranità)

Compiti dello stato 1.Esercitare il potere politico 2.Definire le regole emanando le norme giuridiche 3.Garantire gli interessi della collettività

Le caratteristiche dello Stato 1.Popolo 2.Territorio 3.Sovranità

Popolo e Cittadinanza Il popolo è formato dalle persone fisiche legate allo Stato dal rapporto di cittadinanza (il cittadino è un soggetto attivo). – I diritti e i doveri non si applicano agli stranieri e agli apolidi (senza cittadinanza).

La cittadinanza italiana si ottiene: nascita – Diritto di nascita (padre o madre italiani) adozione – Diritto di adozione (minori adottati da italiani) suolo – Diritto di suolo (nati in Italia da ignoti o apolidi) matrimonio – Coniuge di cittadino italiano che risiede da almeno 6 mesi in Italia o dopo 3 anni dal matrimonio – I figli maggiorenni di genitori stranieri che hanno sempre vissuto in Italia naturalizzazione – Lo straniero che abbia la residenza legale da 10 anni (fa richiesta al presidente della Repubblica di concessione o naturalizzazione)

Il territorio È l’elemento materiale di uno Stato È delimitato da confini e comprende: la terraferma, il sottosuolo, le acque territoriali (12 miglia marine), lo spazio aereo, territorio flottante e sedi diplomatiche È lo spazio sul quale lo Stato esercita in modo esclusivo il suo potere sovrano.

La sovranità È il potere di supremazia che lo Stato esercita nei confronti dei cittadini e di chi si trova sul suo territorio grazie al potere esclusivo di usare la forza (monopolio della forza) Nei confronti degli altri stati la sovranità significa assoluta indipendenza.

Stato e Nazione Stato Lo Stato è un ente politico e giuridico (modello organizzativo) - l’organizzazione di un popolo su un territorio Nazione La Nazione è un’entità storico-culturale: unisce cioè le persone all’interno di un patrimonio culturale, una stessa lingua, una religione prevalente e un’unica storia.

Stati nazionali e Stati plurinazionali Gli Stati plurinazionali sono quelli che presentano al loro interno gruppi etnici diversi Stati nazionali-> un gruppo etnico dominante

Società civile e Stato-apparato società civile La società civile è l’insieme dei cittadini e delle organizzazioni che questi creano. Stato-apparato Lo Stato-apparato è l’insieme dei soggetti grazie ai quali lo Stato fa valere la propria supremazia nei confronti dei cittadini.

I funzionari pubblici Lo Stato è un soggetto impersonale Lo Stato è titolare di poteri ma ha bisogno di persone fisiche per poterli esercitare, che agiscono in suo nome (funzionari pubblici) Gli atti compiuti dai funzionari pubblici sono atti dello Stato Lo Stato, quindi, è soggetto di diritto in quanto compie atti giuridici attraverso i propri organi

Le funzioni dello Stato Sono gli atti compiuti dagli organi dello Stato (magistratura, anagrafe etc.) Funzione legislativa Funzione legislativa: potere di emanare le norme giuridiche Funzione esecutiva/amministrativa Funzione esecutiva/amministrativa: potere di applicare quanto previsto dalle norme giuridiche Funzione giurisdizionale Funzione giurisdizionale: è il potere di applicare le norme giuridiche

La separazione dei poteri Le tre funzioni corrispondono ai tre poteri principali dello Stato : – Legislativo – Legislativo -> Parlamento – Esecutivo – Esecutivo -> Governo – Giurisdizionale – Giurisdizionale -> Magistratura La separazione dei poteri serve per evitare il rischio di accentrare tutti i poteri in una sola persona.

L’ordinamento giuridico Le norme giuridiche hanno una logica e un ordine: l’ordinamento giuridico è l’insieme ordinato e coerente di tutte le norme giuridiche Il diritto positivo è l’insieme delle norme in vigore in una società in un determinato momento storico Il diritto naturale è l’insieme dei principi universali che hanno fondamento nella natura e nella coscienza dell’uomo

Diritto privato e diritto pubblico diritto privato Il diritto privato regola i rapporti tra soggetti in condizione di parità Il diritto pubblico Il diritto pubblico regola i rapporti tra lo Stato e i privati e tra gli enti pubblici

Le partizioni del diritto pubblico costituzionale Il diritto costituzionale: disciplina (regola) l’ordinamento (la struttura) dello Stato, diritti e doveri dei cittadini, etc. amministrativo Il diritto amministrativo: riguarda la Pubblica Amministrazione. penale Il diritto penale: indica i reati e le sanzioni. civile Il diritto civile: le controversie tra i privati. processuale Il diritto processuale penale e amministrativo internazionale Il diritto internazionale ecclesiastico Il diritto ecclesiastico

Le partizioni del diritto privato Il diritto civile: regola i rapporti tra i privati (per es. le successioni e la proprietà) Il diritto commerciale: regola i rapporti relativi ad attività economiche, comprende anche il diritto del lavoro. Il diritto della navigazione

Il diritto oggettivo: Insieme delle norme giuridiche (quelle che prescrivono i comportamenti da tenere) Il diritto soggettivo: È la facoltà di un soggetto di pretendere che gli altri si comportino in base a quanto previsto nel diritto oggettivo

Il sistema giuridico È l’insieme delle norme di un certo ordinamento e delle relazioni che sorgono tra i destinatari delle norme stesse.

Le diverse forme dello Stato Stato di diritto Lo Stato di diritto: prevede che vi sia la sovranità della legge, cioè le norme giuridiche disciplinano i comportamenti dei cittadini e dello Stato; Prevede anche il riconoscimento dei diritti fondamentali e la separazione dei poteri.

Le diverse forme dello Stato Stato liberale Lo Stato liberale: è il primo modello di Stato di diritto; Per la prima volta applica il principio della suddivisione dei poteri, limita i poteri del sovrano e riconosce i diritti fondamentali. Stato dittatoriale Lo Stato dittatoriale: è fondato sul controllo assoluto della vita politica e civile da parte di un partito o di una forza militare.

Stato democratico Lo Stato democratico È la forma di organizzazione oggi più diffusa, accoglie i principi della separazione dei poteri, della sovranità della legge e il riconoscimento dei diritti dei cittadini. La sovranità appartiene al popolo e si esercita anche attraverso il suffragio universale (=diritto di voto).

Lo Stato socialista Interviene direttamente in campo economico, sostituendo iniziativa economica privata Lo Stato liberale non interviene in campo economico, lasciando libera iniziativa ai privati. Lo Stato democratico agisce in ambito economico per garantire diritti economici e sociali, come la salute e i il lavoro (Stato sociale)

Stato unitario o federale Stato unitario accentrato: l’ amministrazione è formata da organi centrali che controllano anche gli organi periferici. Stato unitario decentrato: oltre agli organi dell’ amministrazione centrale ci sono gli enti locali. Stato federale: i diversi Stati rinunciano a una parte di sovranità che è affidata al governo federale.

Le fonti del diritto Fonti costituzionali: la Costituzione, le leggi costituzionali, le leggi di revisione costituzionale Fonti primarie: sono le leggi dello Stato italiano e dell’Unione Europea (leggi ordinarie, decreti legge, decreti legislativi, leggi regionali Fonti secondarie: regolamenti statali, regionali, provinciali, comunali Fonti consuetudinarie: usi e consuetudini

Fonti di produzione Le fonti di produzione del diritto sono gli atti (= atti normativi) che hanno la capacità di produrre norme giuridiche Gli atti giuridici che non producono norme sono le sentenze dei giudici, i provvedimenti amministrativi (come una bocciatura), alcuni atti compiuti tra privati

Le fonti costituzionali La Costituzione è la fonte più importante dell’ordinamento giuridico: contiene le norme su cui si fonda lo Stato La Costituzione italiana è RIGIDA: può essere modificata solo con una legge di revisione costituzionale

Le Fonti primarie Leggi ordinarie: sono emanate dal Parlamento Atti aventi forza di legge: – decreti legislativi (o leggi delegate) – Decreti legge (in casi di necessità e urgenza) Le leggi regionali Fonti sovranazionali: trattati e regolamenti dell’Unione Europea

La consultazione delle leggi Data: indica il giorno della promulgazione Numero: segna progressivamente le leggi che vengono emanate Nome: sintetizza l’argomento di cui si occupa la legge

Le fonti secondarie Regolamenti: sono atti normativi di grado inferiore rispetto alle leggi Del Governo – emanati dal Presidente della Repubblica, Dei singoli Ministri – decreti ministeriali Delle regioni, delle province e dei comuni

Il coordinamento tra le fonti Se le fonti giuridiche fossero contraddittorie, vale il criterio della gerarchia delle fonti: la fonte subordinata (quella che sta sotto) non può modificare quella sovraordinata. Se due norme di pari grado sono in contrasto, vale il criterio cronologico: la più recente prevale su quella precedente. Criterio della competenza: alcune materie sono riservate a determinate fonti

Le fonti consuetudinarie Sono le fonti del diritto NON scritte Nascono da un comportamento ripetuto nel tempo da parte della collettività e ritenute giuste, però non hanno efficacia se sono in contrasto con una norma giuridica

La Costituzione Scritta o non scritta Concesse (dal sovrano) o votate da un organismo liberamente eletto dai cittadini Brevi (definiscono solo le norme fondamentali) o lunghe (disciplinano anche i diritti e i doveri dei cittadini) Flessibili (modificabili con legge ordinaria) o rigide (modificabile attraverso un procedimento complesso)

Lo Statuto albertino 1848 – Prima Costituzione in «Italia» (che era ancora composta da tanti staterelli) Emanata dal Re Carlo Alberto Concessa Breve flessibile

Il fascismo 1919 – viene fondato a Milano il Movimento dei Fasci di combattimento 1921 – il movimento diventa il Partito Nazionale Fascista (PNF) Il leader è Benito Mussolini 1922 – marcia su Roma -> il Re Vittorio Emanuele III conferisce a Mussolini l’incarico di formare il Governo

Lo Stato Fascista Il regime fascista è totalitario Dal 1925 emana leggi che modificano il modello costituzionale dello Stato Vengono cancellati i diritti politici e civili, e i diversi partiti vengono cancellati: rimane il partito unico Il potere di Mussolini diventa enorme > Leggi razziali

Nasce l’Italia democratica 1940: l’Italia entra in guerra a fianco della Germania nazista 1943: Vittorio Emanuele III fa arrestare Mussolini L’Italia settentrionale è occupata dai soldati tedeschi e si diffonde la resistenza di partigiani I partiti antifascisti costituiscono i Comitati di Liberazione Nazionale (CLN)

Il Referendum istituzionale 2 giugno 1946: scelta tra Monarchia e Repubblica 1° Suffragio universale Costituzione 2 giugno 1946 vengono eletti i membri dell’Assemblea costituente ( le persone che scriveranno la Costituzione )

La Costituzione repubblicana Promulgata il 27 dicembre 1947, entra in vigore il 1 gennaio 1948 Votata Lunga Rigida democratica

Struttura della Costituzione Principi fondamentali (artt. 1-12): valori irrinunciabili Parte Prima (artt ): diritti e doveri dei cittadini e regolamentazione dei rapporti civili, etico-sociali, economici e politici Parte seconda (artt ): ordinamento della Repubblica, poteri dello Stato Disposizioni transitorie e finali

Presentazione realizzata dagli studenti della 1 ASU a.s. 2015/16 Si ringrazia la Fondazione Banca del Monte di Lucca ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO” LICEO LINGUISTICO LICEO DELLE SCIENZE UMANE LICEO ECONOMICO SOCIALE LICEO SCIENTIFICO