CRITERI PER L’ACCERTAMENTO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO

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CRITERI PER L’ACCERTAMENTO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO
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CRITERI PER L’ACCERTAMENTO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO IL CREDITO ARTIGIANO CRITERI PER L’ACCERTAMENTO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO

L’ art. 2751-bis n. 5 c.c. assegna un privilegio generale sui beni mobili del debitore ai crediti dell’impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi derivanti dai servizi prestati e dalla vendita dei manufatti.

LEGGE 8 AGOSTO 1985 N. 443 (LEGGE QUADRO) Affinché un credito artigiano venga ammesso al passivo fallimentare in via privilegiata occorre accertare l’effettiva qualifica dell’impresa come artigianale, secondo i requisiti previsti dalla Legge quadro. La natura artigianale dell’impresa deve essere verificata nell’anno in cui è sorto il credito vantato dall’istante.

La mera iscrizione nell’albo delle imprese artigiane non è sufficiente ad ottenere il riconoscimento del privilegio. Occorre accertare la natura artigianale dell’impresa in base al positivo riscontro della coesistenza di tutti i requisiti individuati dalla Legge 8 agosto 1985 n. 433.

LEGGE 8 AGOSTO 1985 N. 443 Requisiti soggettivi Requisiti oggettivi

REQUISITI SOGGETTIVI 1. Partecipazione personale del titolare dell’impresa al processo produttivo; 2. Titolarità di una sola impresa;

REQUISITI OGGETTIVI 3. Oggetto dell’impresa artigiana; 4. Limiti dimensionali; 5. Preminenza dell’impiego del lavoro rispetto al capitale;

1. PARTECIPAZIONE PERSONALE L’imprenditore artigiano è colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare l’impresa artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

2. TITOLARITA’ DI UNA SOLA IMPRESA L’imprenditore può essere titolare di una sola impresa artigiana.

3. OGGETTO DELL’IMPRESA ARTIGIANA L’oggetto dell’impresa artigiana deve essere un’attività volta alla produzione di beni o alla prestazione di servizi (escluse le attività agricole, le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande).

4. LIMITI DIMENSIONALI TIPO DI IMPRESA N. MAX DIPENDENTI ORDINARIO ELEVATO CONDIZIONI Impresa artigiana: lavorazioni non di serie 18 22 Compresi apprendisti in numero non superiore a 9; unità aggiuntive solo apprendisti 2. Impresa artigiana: Lavorazioni in serie 9 12 Compresi apprendisti in numero non superiore a 5; Unità aggiuntive solo apprendisti 3. Impresa artigiana: lavorazioni artistiche tradizionali e abbigliamento su misura 32 40 Compresi apprendisti in numero non superiore a 16; 4. Imprese di trasporti 8 5. Imprese costruzioni edili 10 14

5. LA PREMINENZA DEL LAVORO RISPETTO AL CAPITALE L’impresa ha carattere di artigianalità, e quindi il credito vantato può essere ammesso al passivo fallimentare in via privilegiata, quando il costo del lavoro supera l’ammontare del capitale investito nella gestione caratteristica; Ai fini del calcolo del rapporto tra costo del lavoro e capitale investito si ritiene applicabile quanto espresso dalla Commissione Toscana Procedure Concorsuali nel documento n. 27 del 19/06/1997, che suggerisce il criterio della preminenza del lavoro sul capitale investito per l’accertamento del privilegio artigiano.

COMMISSIONE TOSCANA PROCEDURE CONCORSUALI: DOCUMENTO N COMMISSIONE TOSCANA PROCEDURE CONCORSUALI: DOCUMENTO N. 27 DEL 19/06/1997 IL CRITERIO DELLA PREMINENZA DEL LAVORO SUL CAPITALE Tale metodologia è basata su di un calcolo matematico ed è volta a verificare la prevalenza dell’apporto di lavoro del titolare dell’impresa e dei suoi collaboratori nel processo produttivo, rispetto al capitale investito. Si tratta di un criterio facilmente applicabile poiché richiede una semplice estrapolazione dei dati dal bilancio o dalle dichiarazioni fiscali prodotte dal creditore relativi ai costi effettivi del personale dipendente, la determinazione di un compenso figurativo per remunerare il lavoro apportato nel processo produttivo dal titolare o dai soci e, infine, un confronto con l’ammontare degli investimenti di capitale.

LA DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL LAVORO Retribuzioni + Contributi previdenziali Accantonamento al fondo T.F.R. Altri costi comuni del personale Compensi ai collaboratori coordinati e continuativi Compensi ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro Costo figurativo del lavoro del titolare dell’impresa Costo figurativo del lavoro dei soci amministratori Costo figurativo del lavoro dei collaboratori familiari Costo figurativo del lavoro di associati in partecipazione con apporto di solo lavoro COSTO DEL LAVORO RETTIFICATO =

LA DETERMINAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO Costo di acquisto delle materie prime, semilavorati, sussidiarie, di consumo, prodotti finiti e merci + Rimanenze iniziali di materie prime, semilavorati, sussidiarie, di consumo, prodotti finiti e merci Rimanenze finali di materie prime, semilavorati, sussidiarie, di consumo, prodotti finiti e merci Locazioni ed affitti passivi Incremento delle immobilizzazioni dell’esercizio Ammortamento e svalutazione per gestione caratteristica Canoni di leasing di beni strumentali Costo delle lavorazioni presso terzi o esterne COSTO DEL CAPITALE IMPIEGATO NELLA GESTIONE CARATTERISTICA DELL’IMPRESA =

Quando il costo del lavoro risulta maggiore del capitale investito l’impresa ha carattere di artigianalità; nel caso opposto ha connotazioni d’industrialità. ATTENZIONE: in caso di produzioni che utilizzano materie prime ad alto costo, il risultato del costo del capitale impiegato nella gestione caratteristica dell’impresa potrebbe essere maggiore del costo del lavoro, penalizzando l’impresa che, nonostante i “numeri”, potrebbe essere caratterizzata da un elevato apporto di lavoro del titolare e dei suoi collaboratori nel processo produttivo.

ANALISI QUALITATIVA DEL RAPPORTO LAVORO/CAPITALE L’ammissione del credito artigiano al passivo fallimentare in via privilegiata non può essere determinata sulla base di un semplice calcolo matematico. “Il rapporto lavoro/capitale deve essere inteso non solo in senso quantitativo, ma anche in senso funzionale e qualitativo, in rapporto con le caratteristiche strutturali dell’impresa e con la natura dell’attività svolta, che assume predominanza indipendentemente dall’ammontare del capitale investito nel caso di svolgimento di un’arte o di una capacità propria svolta dal titolare dell’impresa che qualitativamente caratterizza l’attività artigiana”. Corte di Cassazione, sentenza del 2 giugno 1995, n. 6221

E’ necessario valutare anche l’elemento qualitativo dell’attività svolta dall’imprenditore Saranno così incluse tra le imprese artigiane, con la conseguente ammissione del relativo credito al passivo fallimentare in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 5 c.c., anche quelle caratterizzate dall’opera qualificante dell’imprenditore e dei soci che, tuttavia, hanno bisogno strutturalmente di un notevole impiego di capitali. Si pensi al caso dell’orafo o del settore dell’abbigliamento.

IL CASO: Tribunale di Milano, sezione II civile, sentenza n IL CASO: Tribunale di Milano, sezione II civile, sentenza n. 6685, 14 giugno 2003 ha ammesso al passivo fallimentare in via privilegiata il credito vantato da una società in nome collettivo, i cui soci appartengono tutti alla stessa famiglia e prestano regolarmente ed in via esclusiva lavoro manuale avente ad oggetto l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA DETERMINAZIONE DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO I documenti che l’impresa creditrice artigiana deve allegare all’istanza di ammissione al passivo per ottenere il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n. 5 c.c. e sui quali si baserà la verifica del rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla Legge Quadro sono: Certificato di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane; Copia della dichiarazione dei redditi, del bilancio e della dichiarazione annuale IVA, relativa all’anno in cui è sorto il credito e a quello precedente; Copia del libro dei cespiti ammortizzabili (per le imprese in contabilità semplificata); Dichiarazione resa dall’imprenditore artigiano dei beni strumentali impiegati non di proprietà; Copia del libro matricola; Dichiarazione resa dal titolare dell’impresa del personale impiegato nell’anno in cui è sorto il credito; Copia delle fatture relative al credito vantato dall’istante;

8. Prospetto informativo riepilogativo Anno precedente Anno riferimento COSTO DEL LAVORO Retribuzioni Retribuzioni differite Contributi Accantonamento TFR Altri costi LAVORAZIONI ESTERNE Lavorazioni COSTO DEL VENDUTO Acquisto merci Rimanenze iniziali Rimanenze finali COSTO DEL CAPITALE INVESTITO Immobilizzazioni Valore iniziale beni in leasing Valore beni in locazione Valore beni in comodato Ammortamenti ordinari Canoni leasing mensili Canoni comodato mensili

EVENTUALE FORMA SOCIETARIA E’ importante precisare che nel caso in cui l’attività artigiana sia esercitata in forma societaria secondo la tipologia della s.r.l. unipersonale, della s.r.l. pluripersonale e della s.a.s., devono essere verificate le ulteriori seguenti condizioni: S.r.l. uni personale: l’unico socio deve essere in possesso dei requisiti indicati nell’art. 2 della Legge quadro e non deve essere socio di altra s.r.l. uni personale o socio accomandante di una s.a.s. anche non artigiana; S.r.l. pluripersonale: la maggioranza dei soci deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo; S.a.s.: tutti i soci accomandatari devono svolgere in prevalenza lavoro personale.