Legge regionale n. 12 del 2009 Capo III Valutazione di Impatto Ambientale.

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Transcript della presentazione:

Legge regionale n. 12 del 2009 Capo III Valutazione di Impatto Ambientale

Articolo 15 (Ambito di applicazione) Progetti soggetti a VIA (progetti di cui Allegato A, progetti assoggettabili a VIA ai sensi dell’articolo 17); Riduzione delle soglie dimensionali (soglie ridotte del 50 % per progetti in aree protette); Esclusione dal campo di applicazione della legge (singoli interventi disposti in via d’urgenza, per salvaguardare incolumità persone, pericolo imminente, calamità, ecc.).

Articolo 16 (Modalità di svolgimento) A) verifica di assoggettabilità (ove prevista) B) definizione dei contenuti dello Studio di impatto ambientale (ove richiesto) C) attivazione, (eventuale richiesta di integrazioni), pubblicazione D) consultazioni e concertazioni E) valutazione F) decisione G) informazione H) monitoraggio

Articolo 17 (Verifica di assoggettabilità) Progetti soggetti a verifica: A) progetti di cui all’allegato B B) modifiche sostanziali (dei progetti Allegato A e Allegato B) C) progetti la cui verifica sia richiesta dal proponente o dal Comune

Articolo 17 (Verifica di assoggettabilità) Comma 2: (trasmissione istanza con studio preliminare ambientale - Allegato G - e progetto preliminare, anche su supporto informatico); Comma 3: (verifica completezza documentazione, e eventuale richiesta integrazioni); Comma 4: consultazione con i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale coinvolti dalla realizzazione dell’intervento al fine dell’espressione di eventuali osservazioni (es. Strutture regionali che devono esprimere un parere ai sensi di legge, Comune interessato per territorio);

Articolo 17 (Verifica di assoggettabilità) Comma 5: La struttura competente (sulla base degli elementi di cui all’allegato F – per valutare entità impatti, e delle osservazioni pervenute) considera i possibili impatti significativi sull’ambiente ed esprime un provvedimento di assoggettabilità (entro 45 gg.): provvedimento - reso pubblico anche sul sito web della Regione - via/progetti via/progetti Il progetto è escluso dalla necessità di attivare successiva procedura di VIA (possono però essere impartite delle prescrizioni/indicazioni, anche sulla base delle osservazioni pervenute) Il progetto è da sottoporre a procedura di VIA (articoli 18 e seguenti)

Verifica di assoggettabilità Definita dall’art. 17; Si applica per i progetti di cui all’allegato B; Risponde alla domanda “l’intervento è da sottoporre a successiva procedura di VIA?”; Si conclude con un provvedimento dirigenziale che non rappresenta un’autorizzazione né sostituisce i pareri previsti dalle diverse norme; Il provvedimento può contenere indicazioni/prescrizioni alle quali il progetto dovrà attenersi nel momento di acquisizione dei pareri delle singole autorità ambientali (anche nel caso di esclusione dalla VIA);

Art 18 (Contenuti studio di impatto ambientale) È facoltà del proponente attivare una fase di concertazione con la Struttura competente al fine di determinare i contenuti dello Studio di impatto Presentazione dell’istanza con un piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto corredato dallo studio preliminare ambientale e dal progetto preliminare; Consultazione con soggetti competenti in materia territoriale e ambientale: Entro 60 gg. la Struttura regionale competente : - Verifica eventuali incompatibilità normative; - Esamina alternative di progetto; - Si pronuncia su c ondizioni per elaborazione progetto, dettaglio e metodologie per lo Studio di impatto.

Art 19 (Studio di impatto ambientale) - Lo Studio di impatto ambientale è predisposto secondo le indicazioni di cui all’Allegato H (e degli esiti della consultazione ai sensi dell’art 18 qualora attivata); - Allo Studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica.

Articolo 20 (Presentazione dell’istanza) Istanza presentata alla Struttura competente corredata dai seguenti documenti (anche su supporto informatico): Progetto definitivo; Studio di impatto ambientale; Sintesi non tecnica; Elenco autorizzazioni, pareri, ecc. necessari per realizzazione ed esercizio opera (verifica dei vincoli territoriali e ambientali presenti e dei pareri necessari).

Articolo 20 Esame preliminare della completezza della documentazione da parte della Struttura competente (30 gg.); Eventuale richiesta di integrazioni con determinazione dei tempi per produrle.

Articolo 20 Pubblicazioni: La Struttura competente provvede a: A) dare notizia sul sito web della Regione; B) pubblicare avviso sul BUR; C) dare disposizione ai Comuni interessati per la pubblicazione sull’Albo pretorio (il proponente ha depositato il progetto completo anche presso il Comune o i Comuni interessati dalle opere); D) trasmettere il progetto ai soggetti competenti in materia territoriale e ambientale al fine dell’acquisizione del parere di competenza; Il proponente provvede a: dare comunicazione dell’avvenuto deposito dell’istanza di VIA e sintetica descrizione del progetto su un quotidiano a diffusione regionale.

Art 20 Dalla data di pubblicazione sul BUR decorrono i termini successivi del procedimento 60 giorni Consultazione con il pubblico (articolo 21) Concertazione con i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale (articolo 22)

Articolo 21 (Consultazione con il pubblico) Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR chiunque può prendere visione del progetto e formulare osservazioni; la consultazione può avvenire anche mediante lo svolgimento di una inchiesta pubblica (illustrazione del progetto, eventuale raccolta di osservazioni).

Articolo 22 (Concertazione con i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale) Entro il termine del periodo di pubblicazione (60 giorni) la Struttura competente acquisisce i pareri da parte dei soggetti competenti in materia territoriale e ambientale (Strutture regionali che devono esprimere un parere ambientale ai sensi di legge,Enti coinvolti quali Parchi, Arpa, Comuni coinvolti); Al fine dell’acquisizione dei suddetti pareri può essere indetta Conferenza dei Servizi.

Nei successivi 90 giorni dopo la scadenza della pubblicazione avvengono le fasi di valutazione e decisione (prorogabili nei casi in cui è necessario procedere ad indagini/accertamenti particolari fino ad un max. di ulteriori 60 giorni) 30 gg: il Proponente prende atto dei documenti istruttori (pareri, osservazioni) e può richiedere contradditorio, di modificare o integrare i documenti; la Struttura competente può richiedere integrazioni; 30 gg: la Struttura competente formula parere di VIA e lo trasmette alla Giunta regionale; 30 gg: la Giunta regionale adotta il provvedimento di VIA. 90 giorni Valutazione

Articolo 23 (Valutazione) La Struttura competente acquisisce le risultanze della consultazione con il pubblico (eventuali osservazioni) e i pareri delle autorità ambientali e territoriali coinvolte e le rende note al proponente 30 giorni La Struttura competente -Può richiedere al proponente integrazioni (ad es. se richieste dalle autorità ambientali e territoriali); Il Proponente - Può richiedere un contradditorio con i soggetti che hanno presentato osservazioni o pareri; - Può decidere di modificare o integrare i documenti presentati.

Articolo 23 (Valutazione) Nel caso in cui a seguito delle osservazioni/pareri pervenuti il proponente decide di avvalersi della facoltà di modificare/integrare il progetto, oppure nel caso in cui è la Struttura competente a richiedere integrazioni vengono fissati dei tempi per la presentazione delle modifiche/integrazioni; Nel caso in cui le suddette modifiche/integrazioni sono sostanziali la Struttura competente valuta l’opportunità di riattivare la partecipazione pubblica (nuova pubblicazione); Nei suddetti casi i tempi istruttori sono sospesi fino alla produzione dei nuovi elaborati(che devono essere prodotti entro tempi concordati) o ripartono con i tempi previsti per la pubblicazione.

Articolo 24 (Decisione) La Struttura competente conclude la fase istruttoria con la formulazione di un parere da trasmettere alla Giunta regionale La Giunta regionale adotta il Provvedimento finale di VIA

Articolo 24 (Decisione) Il provvedimento di VIA contiene le condizioni per la realizzazione, e per l’esercizio dei progetti; (rappresenta un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, in materia ambientale e di patrimonio culturale – Articolo 2, Definizioni); I lavori di realizzazione dei progetti sottoposti a VIA devono essere iniziati entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA (salvo che il provvedimento preveda tempi più lunghi); trascorso il suddetto periodo, salvo proroga concessa dalla Giunta, senza che siano iniziati i lavori, la procedura di VIA deve essere reiterata.

Articolo 25 (Informazione sulla decisione) Il Provvedimento di VIA è pubblicato per estratto sul BUR; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale; Il Provvedimento di VIA viene pubblicato integralmente anche sul sito web della Regione.

Articolo 26 (Monitoraggio) Il provvedimento di VIA contiene indicazioni per lo svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio degli impatti (rimandando alle indicazioni progettuali, o mediante specifiche prescrizioni); al fine di assicurare il controllo sugli impatti e la corrispondenza alle prescrizioni impartite; Il monitoraggio viene effettuato a carico del soggetto proponente; I risultati del monitoraggio devono essere comunicati alla Struttura regionale competente (e alle altre autorità ambientali competenti per settore); I risultati del monitoraggio sono resi pubblici sul sito web della Regione

Allegato A (Progetti da sottoporre a VIA) - soglie ridotte del 50 % per progetti in aree protette - es: Impianti eolici con potenza installata superiore a 100 Kw; Impianti fotovoltaici con potenza installata superiore a 1 Mw; Impianti termici con potenza installata superiore a 15 Mw; Discariche per rifiuti speciali inerti superiori a metri cubi; Strade, piste, di nuova realizzazione superiori a 2 Km.; Funivie bifune, funicolari ed impianti a fune ad ammorsamento automatico insistenti su nuovi tracciati; Elettrodotti con tensione nominale superiore a 100 kV e lunghezza maggiore 10 km..

Allegato B (Progetti da sottoporre a Verifica) - soglie ridotte del 50 % per progetti in aree protette - Es.: Interventi di sistemazione agraria con una superficie superiore a 5 ettari; Impianti termici con potenza compresa fra 3 e 15 Mw; Impianti eolici con potenza compresa fra 20 e 100 Kw; Impianti fotovoltaici con potenza compresa fra 100 Kw e 1 Mw; Impianti idroelettrici con potenza superiore a 100 Kw; Strade, piste, soggette ad allargamento superiori a 1 km., o di nuova realizzazione comprese fra 500 mt. e 2 km., o piste di cantiere temporanee superiori a 500 mt.; Edifici di qualsiasi destinazione con volume complessivo superiore a metri cubi; Discariche per rifiuti speciali inerti con capacita compresa fra e metri cubi; Cave e torbiere; Rifugi superiori a 30 posti letto.

Allegato F (Criteri per la verifica di assoggettabilità) l’entità degli impatti sull’ambiente che un progetto soggetto a verifica può comportare deve essere valutata in base ai seguenti criteri: Caratteristiche dei progetti (es. dimensione, cumulo con altri progetti, produzione rifiuti, utilizzo risorse naturali, ecc.); Localizzazione progetti (utilizzazione attuale del territorio, tipologie di zone interessate dalle opere); Caratteristiche degli impatti (portata dell’impatto, probabilità, durata, frequenza, reversibilità).

Allegato G (Studio preliminare ambientale) Descrizione dell’intervento Inquadramento delle caratteristiche del territorio Modalità di realizzazione Tempi di attuazione Stima dei costi Vincoli territoriali e ambientali presenti Stima degli impatti e misure di mitigazione

Allegato H (Studio di impatto ambientale) Descrizione del progetto (con riferimento a: descrizione ambiente, illustrazione vincoli territoriali e ambientali e compatibilità intervento con pianificazione, descrizione caratteristiche progetto, modalità di realizzazione, tempi di attuazione, descrizione processi produttivi); alternative prese in esame (analisi delle alternative e motivazioni delle scelte); componenti dell’ambiente soggette ad impatto; probabili impatti; misure di mitigazione; analisi costi-benefici; misure previste per il monitoraggio; sintesi non tecnica.