Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale I DELITTI AMBIENTALI NEO INTRODOTTI DALLA LEGGE 68 DEL 2015
2 Art. 452-bis: Inquinamento ambientale E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro a , chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna La pena è aumentata quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
3 Art. 452-bis: Compromissione e deterioramento significativi e misurabili Il Iegislatore non ha qualificato in cosa consista una «compromissione o deterioramento significativi e misurabili» I due termini compromissione e deterioramento potrebbero essere sovrapponibili: punto comune è riscontrabile in quella «situazione fattuale risultante da una condotta che ha determinato un danno all’ambiente» (Ufficio del Massimario Corte di Cassazione del 29/05/2015)
4 Art. 452-bis: Compromissione e deterioramento significativi e misurabili Prime indicazioni utili per dare una dimensione della “compromissione o un deterioramento significativi e misurabili”, sono state fornite dall’Ufficio del Massimario – Settore Penale- della Corte di Cassazione nella propria Relazione alla Legge n. 68/2015: “il confine sul lato inferiore della condotta [di inquinamento ambientale] dovrebbe essere rappresentato dal mero superamento delle concentrazioni soglie di rischio (CSR) – punito dalla diversa fattispecie di pericolo prevista dall’art. 257 del D. Lgs. 152 del 2006, ove non seguito dalla bonifica del sito – che non abbia arrecato un evento di notevole inquinamento; mentre sul versante opposto la fattispecie confina, nella progressione immaginata dal legislatore, con il più grave reato di disastro, che pretende […] una alterazione “irreversibile o particolarmente onerosa” dell’ecosistema: di modo che l’inquinamento è ravvisabile in tutte le condotte di danneggiamento delle matrici che, all’esito della stima fattane, producono una alterazione significativa del sistema, senza assumere le connotazioni dell’evento tendenzialmente irrimediabile”.
5 Art. 452-bis: Compromissione e deterioramento significativi e misurabili Significatività: indica una situazione di chiara evidenza dell’evento di inquinamento in virtù della sua dimensione Misurabilità: necessità di una oggettiva possibilità di quantificazione, sia con riferimento alle matrici aggredite che ai parametri scientifici (biologici, chimici, organici, naturalistici…) dell’alterazione
6 Art. 452-bis: Abusività della condotta sussiste criticità interpretativa; nell’originaria formulazione dell’articolo in esame non compariva il termine abusivamente che è stato introdotto in un momento successivo; parte prevalente della giurisprudenza nell’ambito del reato di traffico illecito di rifiuti, interpreta «abusivamente» come assenza di autorizzazioni previste dalla normativa; altra parte, invece, attribuisce all’avverbio portata più ampia, rinvenendo tale comportamento in una mera violazione di regole; “nel concetto di “abusivamente” dovrebbero dunque potersi ricomprendere anche le situazioni nelle quale l’attività, pur apparentemente ed esteriormente corrispondente al contenuto formale del titolo, presenti una sostanziale incongruità con il titolo medesimo, il che può avvenire non solo quando si rinvenga uno sviamento dalla funzione tipica del diritto/facoltà conferiti dal titolo autorizzatorio, ma anche quando l'attività costituisca una non corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti all’autorizzazione in questione, in tal caso superandosi i confini dell'esercizio lecito” (Ufficio del Massimario Corte di Cassazione del 29/05/2015)
7 Art. 452-bis: Previsione colposa Il legislatore ha previsto, per la norma in esame, anche la punibilità nella forma colposa, con una riduzione della pena da un terzo a due terzi con l’art. 452-quinquies c.p. Nel caso in cui dalla commissione dei fatti derivi il pericolo di inquinamento ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo; Con riferimento al 2° comma dell’art. 452-quinquies, il pericolo di inquinamento ambientale ha sollevato delle criticità interpretative.
8 Art. 452-ter: Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale Se da uno dei fatti di cui all’art. 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l’ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.
9 Art. 452-quater: Disastro ambientale Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) Alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2) Alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) Offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
10 Art. 452-quater: Disastro ambientale Prima dell’introduzione dell’art. 452-quater, il disastro era punito sulla base dell’art. 434 c.p. (disastro c.d. “innominato”) per l’ipotesi dolosa e dell’art. 449 c.p. per l’ipotesi colposa. Le tre ipotesi del 452-quater sono tra loro alternative. L’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ha osservato che: L’irreversibilità dell’alterazione della prima ipotesi si verifica anche laddove occorra per la sua reversibilità, il decorso di un ciclo temporale talmente ampio da non essere rapportabile con le categorie dell’agire umano. La seconda ipotesi, si realizza con l’ardua reversibilità dell’alterazione che si sostanzia nella particolare onerosità e nella necessità di provvedimenti eccezionali.
11 Art. 452-quater: Disastro ambientale E’ previsto che il disastro debba essere causato «abusivamente» (si vedano considerazioni svolte per la fattispecie dell’inquinamento ambientale). La clausola di riserva («fuori dei casi previsti dall’articolo 434»), mostra la natura speciale del nuovo delitto rispetto alla classica ipotesi del «disastro innominato»: tuttavia non è chiara la portata della stessa e si prospettano difficoltà interpretative. Il delitto in questione è punito a titolo di dolo. Esiste anche la fattispecie colposa, disciplinata dall’art. 452-quinquies, che prevede una riduzione di pena da un terzo a due terzi. Inoltre, qualora dalla commissione del fatto derivi il pericolo di disastro ambientale, la pena sarà ulteriormente diminuita di un terzo.
12 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies) Il delitto punisce, da due a sei anni e con la multa da a euro, chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Le fattispecie sono tra loro alternative, per cui il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola condotta tra quelle previste. E’ prevista l’aggravante se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: - delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; - di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
13 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies) Si ricade in tale delitto “se il fatto non costituisce più grave reato”. Secondo l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione la clausola in questione fa ipotizzare che, ricorrendone gli elementi costitutivi (carattere di rifiuto, organizzazione, fine di ingiusto profitto, ingente quantità), la norma prevista all’art. 260 del D.Lgs. 152/2006, che prevede un’ipotesi aggravata di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti quando si tratti di rifiuti ad alta radioattività, può assorbire la nuova fattispecie, prevedendo pene superiori, da tre ad otto anni di reclusione.
14 Impedimento del controllo (art. 452-septies) «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni». Nuova fattispecie è destinata a supportare l’opera di vigilanza degli organi competenti. Osserva comunque Confindustria che la fattispecie in questione non dovrebbe configurarsi nelle ipotesi in cui l’impedimento del controllo deriva dal rispetto di disposizioni o provvedimenti che hanno per oggetto la sicurezza e l’incolumità delle persone, compreso il personale pubblico ispettivo. L’impedimento si realizza negando o ostacolando l’accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi. Reato esclusivamente doloso. Reato è configurabile quando il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste.
15 Omessa bonifica (art. 452-terdecies) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro a euro Reato omissivo: si perfeziona indipendentemente dal verificarsi di un evento dannoso.
16 Rapporti tra reato di omessa bonifica ex art. 452-terdecies e analoga fattispecie di cui all’art. 257 TUA L’art. 257 TUA sanziona chi cagioni l’inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente. La legge 68/2015 ha modificato l’art. 257 TUA, introducendo per tale disposizione la clausola di riserva: «salvo che il fatto costituisca più grave reato». Pertanto, ne deriva, secondo l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, che: -la contravvenzione ex art. 257 TUA è integrata nel momento in cui vi è stato il superamento delle soglie di rischio senza esserne derivato un inquinamento (compromissione o un deterioramento significativi e misurabili); -il delitto ex art. 452-terdecies si verifica in caso di inquinamento o disastro ambientale nei termini previsti dagli artt. 452-bis e 452-quater.