GLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI LE COMUNICAZIONI DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ALL’AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE DOGANE DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI DOTT.SSA PATRIZIA ISOLA
Normativa di riferimento MODIFICA NORME IN MATERIA IVA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ELENCHI RIEPILOGATIVI SERVIZI INTRACOMUNITARI RESI MODIFICANO DIRETTIVA 112/2006/CE DAL 1° GENNAIO 2010 DIRETTIVA 8/2008/CE DIRETTIVA 117/2008/CE LOTTA ALLE FRODI MODIFICA NORME PRESENTAZIONE ELENCHI RIEPILOGATIVI PER SCAMBI INTRACOMUNITARI DI BENI Normativa di riferimento
Legge comunitaria 2008 Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 18 Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2010 Determinazione del Direttore Agenzia Dogane di concerto con il Direttore dell’Agenzia Entrate e d’intesa con l’ISTAT del 22 febbraio 2010 RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE
I modelli oggi in uso sono: Modello INTRA 1, per la rappresentazione delle informazioni relative all’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi registrati nel periodo Modello INTRA 2, per la rappresentazione delle informazioni relative all’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti registrati nel periodo NUOVI MODELLI INTRA CARATTERISTICHE
I nuovi modelli sono composti: da un frontespizio contenente i dati generali e riassuntivi dell’elenco da 4 sezioni bis: cessioni/acquisti registrati ter: rettifiche relative a periodi precedenti NOVITA’ quater: servizi resi/ricevuti registrati quinquies: rettifiche relative a periodi precedenti NUOVI MODELLI INTRA
Art. 1 – Soggetti passivi IVA italiani obbligati alla presentazione di: a)elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie di beni comunitari e delle prestazioni di servizi, diversi da quelli di cui all’art. 7 quater e 7 quinquies del DPR n. 633/72, effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE; DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 22 FEBBRAIO 2010
b) elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni comunitari e delle prestazioni di servizi, diversi da quelli di cui all’art. 7 quater e 7 quinquies del DPR n. 633/72, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE. DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 22 FEBBRAIO 2010
Art. 1, 3° comma - Deroga: Anche i soggetti che effettuano scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, energia elettrica, gas, merci acquisite o cedute come soccorsi d’urgenza in regioni sinistrate sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi ancorché tali operazioni non costituiscano cessioni, acquisti o prestazioni di servizi intracomunitari (finalità statistiche) DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 22 FEBBRAIO 2010
Art. 2, 1° c. – Periodicità degli elenchi: a)trimestrale, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a euro (trimestri che compongono l’anno solare, art.2, 5° c.); b)mensile, per i soggetti che non si trovano in tale condizione DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 22 FEBBRAIO 2010
Art. 2, 1° c. – Periodicità degli elenchi Modalità per la determinazione della soglia Circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 18 marzo 2010 Superamento accertato distintamente per tipo di elenco Periodicità diversa per tipo di elenco Superamento soglia per una categoria di operazioni “trascina” la periodicità intero elenco riepilogativo DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 22 FEBBRAIO 2010
Art. 2, 2° c. – Periodicità degli elenchi Soggetti che hanno iniziato attività da meno di quattro trimestri presentano elenchi riepilogativi trimestrali, purché la soglia dei euro non sia stata superata nei trimestri già trascorsi Circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 18 marzo 2010 Principio applicabile anche ai soggetti passivi IVA tenuti soltanto alla presentazione elenchi servizi DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 22 FEBBRAIO 2010
Art. 2, 3° c. – Periodicità degli elenchi Soggetti tenuti alla presentazione di elenchi riepilogativi con periodicità trimestrale hanno la facoltà di presentarli con periodicità mensile per l’intero anno solare DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 22 FEBBRAIO 2010
Art. 2, 4° c. – Periodicità degli elenchi Superamento della soglia dei euro nel corso del trimestre comporta l’obbligo di presentare elenchi mensili già dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata Circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 18 marzo 2010 Presentazione elenchi per i periodi mensili già trascorsi DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 22 FEBBRAIO 2010
Art. 2, 6° c. – Periodicità degli elenchi Deroga: i soggetti che effettuano scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, energia elettrica, gas, merci acquisite o cedute come soccorsi d’urgenza in regioni sinistrate, presentano elenchi con periodicità mensile DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 22 FEBBRAIO 2010
Art. 3, 1° c. – Presentazione degli elenchi Agenzia delle dogane NOVITA’: - presentazione in via telematica - data unificata (presentazione elenchi sia trimestrali che mensili entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 22 FEBBRAIO 2010
Art. 3, 2° c. – Presentazione degli elenchi Deroga: fino al 30 aprile 2010, gli elenchi possono essere presentati in formato elettronico (floppy disk, CD, dispositivi USB, es. pen drive ) agli uffici doganali territorialmente competenti entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 22 FEBBRAIO 2010
Art. 3, 2° c. – Presentazione degli elenchi In tal caso, la Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane del 22 febbraio 2010 ha precisato che i dati devono essere accompagnati dai frontespizi dei Modelli INTRA compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal soggetto delegato DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 22 FEBBRAIO 2010
Art. 3, 2° c. – Presentazione degli elenchi Dal 1° maggio 2010 sarà possibile presentare gli elenchi riepilogativi esclusivamente per via telematica Presentazione in forma cartacea non è più ammessa già dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni Obbligo di aderire al Servizio Telematico Doganale DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 22 FEBBRAIO 2010
Art. 3, 3° c. – Presentazione degli elenchi Alla Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane del 22 febbraio 2010 vengono rimandate le modalità tecnico operative per la presentazione degli elenchi Con successivo provvedimento sarà comunicata la data a partire dalla quale gli elenchi potranno essere presentati anche attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (art. 3, 2°c.) DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 22 FEBBRAIO 2010
Presentazione degli elenchi La Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane del 22 febbraio 2010 prevede la facoltà per il soggetto obbligato di delegare, mediante apposita procura, terzi soggetti alla sottoscrizione degli elenchi riepilogativi, ferma restando la loro responsabilità in materia (art.2) La delega deve essere conferita in forma scritta con autenticazione della sottoscrizione nelle modalità previste dal DPR 445/200 ed esibita a richiesta degli organi di controllo DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 22 FEBBRAIO 2010
Art. 4 – Contenuto degli elenchi Dati di natura fiscale Dati di natura statistica DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 22 FEBBRAIO 2010
Art. 5 – Contenuto degli elenchi – Parte Fiscale Negli elenchi riepilogativi sono riepilogati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento Art. 6 – Contenuto degli elenchi – Parte statistica DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 22 FEBBRAIO 2010