Libri di testo Impresa CAMPOBASSO, Diritto commerciale, Vol. 1, Diritto dell’impresa, UTET oppure PRESTI, RESCIGNO, Corso di diritto commerciale, Vol.

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Libri di testo Impresa CAMPOBASSO, Diritto commerciale, Vol. 1, Diritto dell’impresa, UTET oppure PRESTI, RESCIGNO, Corso di diritto commerciale, Vol. 1 (capitoli da I a V), Zanichelli Società ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, Il diritto delle società, Il Mulino

imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi

Attività economica nozione comunitaria di impresa qualsiasi entità che svolga una attività economica. Non rilevano la forma giuridica e le finalità differenze:  enti no profit  liberi professionisti

Scopo di lucro destinazione al mercato economicità di gestione cooperative attività di godimento -rendita fondiaria -locazione immobili

imprenditore agricolo art coltivazione del fondo silvicoltura allevamento del bestiame attività connesse

trasformazione alienazione (vendita) se rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura  criterio: connessione col fondo  agriturismo?

imprenditore commerciale art imprese soggette ad iscrizione nel registro delle imprese 1) produttive industriali 2) intermediarie nella circolazione dei beni 3) trasporto 4) bancarie e assicurative 5) altre ausiliarie

fatti da iscrivere (art. 2196) entro 30 gg. dall’inizio dell’impresa al registro presso la CCIAA  dati anagrafici dell’imprenditore  ditta, oggetto e sede dell’impresa  nome e firma di institori e procur.  modifiche  cessazioni

effetti (art. 2193) i fatti la cui iscrizione è obbligatoria  se non iscritti, non possono essere opposti a terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza  dalla data in cui sono iscritti, i terzi non possono opporre di non averne conoscenza

institore (art. 2203) è il preposto dal titolare all’esercizio:  dell’impresa  di una sede secondaria  di un ramo d’azienda può compiere tutti gli atti, salvi i limiti della procura, salvo:  vendere o ipotecare immobili  cedere l’azienda

pubblicità della procura (art ss.) se non è depositata c/o il registro, la rappresentanza si ritiene generale le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non si prova che ne erano a conoscenza al momento della conclusione dell’affare lo stesso vale per le modifiche e le limitazioni successive (art. 2207)

responsabilità (art. 2208) l’institore è personalmente obbligato se non fa sapere al terzo che agisce per l’imprenditore il terzo può agire anche nei confronti dell’imprenditore per gli atti compiuti dall’institore pertinenti all’esercizio dell’impresa cui è preposto

piccolo imprenditore art Sono piccoli imprenditori  i coltivatori diretti del fondo  gli artigiani  i piccoli commercianti  e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia

scritture contabili art ss. L’imprenditore commerciale non piccolo deve tenere:  libro giornale (operazioni giornaliere)  libro degli inventari (all’inizio, e ogni anno) deve conservare, per 10 anni, anche in forma digitale:  le scritture contabili  fatture, lettere, telegrammi ricevuti  copie di quelli inviati

libro giornale (2216)  deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa  deve essere vidimato ogni anno libro degli inventari (2217)  contiene l’indicazione delle attività e passività inerenti e non all’impresa  si chiude con il bilancio e il conto profitti e perdite

criteri e obblighi (2217 ss.)  il conto p.p. deve dimostrare con evidenza e verità utili e perdite  nelle valutazioni occorre attenersi ai criteri stabiliti per la s.p.a., in quanto applicabili  le scritture vanno tenute senza spazi in bianco, interlinee, abrasioni  le cancellature devono rendere leggibili le parole cancellate

azienda (art. 2555) Definizione: complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa  beni materiali e immateriali  crediti, contratti  avviamento  valutazione

trasferimento (2556) I contratti di trasferimento della proprietà o del godimento di un’azienda commerciale devono essere  registrati entro 30 giorni  provati per iscritto, salvo siano richieste forme particolari - per il trasferimento di certi beni es. beni immobili - per la natura del contratto es. donazione

successione nei contratti  Salvo patto contrario, l’acquirente subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’impresa che non hanno carattere personale (2558) es. immobile locato dal cedente  Il terzo può recedere per giusta causa entro 3 mesi dalla notizia della cessione, salva la responsabilità del cedente  Le norme si applicano anche a affitto e usufrutto d’azienda

successione nei crediti (2559)  La cessione ha effetto verso i terzi dalla data in cui è iscritta nel registro  Non occorre notifica o accettazione  Il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente  Le norme si applicano anche a affitto e usufrutto d’azienda

successione nei debiti (2560)  Il cedente non è liberato dei debiti anteriori al trasferimento se non c’è il consenso dei creditori  Se l’azienda è commerciale, l’acquirente risponde in solido con il cedente dei debiti, purché risultino dalle scritture contabili

divieto di concorrenza (2557) Chi cede l’azienda non può, nei 5 anni successivi, iniziare una nuova impresa che, per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze, si idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta Un limite più ampio è valido, purché  non impedisca ogni attività professionale  non superi i 5 anni di durata Se la durata del divieto è > 5 anni o non è indicata, si intende di 5 anni

concorrenza sleale (2598) Compie atti di concorrenza sleale chi: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con quelli altrui, imita servilmente i prodotti di un concorrente, compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti o l’attività di un concorrente 2) diffonde notizie o apprezzamenti sui prodotti o l’attività di un concorrente idonei a determinarne il discredito si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente

concorrenza sleale (continua) 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo contrario alla correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda Esempi:  pubblicità ingannevole  storno di dipendenti  violazione di segreti  vendite sotto costo  concorrenza parassitaria  violazione di norme di diritto pubblico

sanzioni (2599 ss.)  inibitoria  rimozione degli effetti  risarcimento del danno se c’è dolo o colpa la colpa è presunta  pubblicazione della sentenza presupposti  qualità di imprenditore  rapporto di concorrenza

Legge antitrust introdotta nel 1990 modello comunitario artt del Trattato CE Regolamento concentrazioni Autorità garante della concorrenza e del mercato sito:  intese  abusi di posizione dominante  concentrazioni

intese vietate se hanno per oggetto o per effetto di restringere o alterare la concorrenza  in modo consistente  in una parte sostanziale del mercato interessato Possono consistere in:  accordi  deliberazioni di associazioni di imprese o di consorzi  pratiche concordate n introdotta nel 1990 Õ modello comunitario Õ artt del Trattato CE Õ Regolamento concentrazioni n Autorità garante della concorrenza e del mercato Õ sito: n intese n abusi di posizione dominante n concentrazioni

esempi  accordi sui prezzi  limiti quantitativi  ripartizioni dei mercati o delle fonti di approvvigionamento  discriminazioni di prezzo  contratti “leganti” (tying contracts) Distinzione fra:  intese orizzontali  intese verticali

sanzioni  nullità  inibitoria  sanzioni pecuniarie amministrative (fino al 10% del fatturato) autorizzazioni (art. 4)  disposte, anche per categorie, se producono miglioramenti a vantaggio dei consumatori aumento o miglioramento della produzione, della distribuzione o del progresso tecnologico  revocabili se vengono meno i presupposti

abuso di posizione dominante  non è vietato raggiungere una posizione dominante, ma abusarne  negli USA è diverso  può essere singola o collettiva  esempi: gli stessi delle intese inoltre: imposizione del prezzo  sanzioni: le stesse delle intese

concentrazioni modello: Regolamento CE n. 4064/1989 modificato 4 volte (ultima: Reg. CE 1310/1997) vietate se creano o rafforzano una posizione dominante limiti dimensionali aggiornati periodicamente possono realizzarsi attraverso:  fusione, acquisto o affitto d’azienda  costituzione di un’impresa comune  acquisizione del controllo (diretto o indiretto) su un’impresa o parte di essa

nozione di controllo  nei casi dell’art c.c. 1) controllo giuridico (maggioranza) 2) controllo di fatto (nomina maggioranza amministratori) 3) controllo contrattuale (tipico tedesco, in Italia non c’è)  diritti, anche esercitatati congiuntamente, che di fatto danno, anche indirettamente, un’influenza dominante su un’impresa. Es.: diritti di proprietà o godimento su tutto o parte del patrimonio di un’impresa diritti che attribuiscono un’influenza determinante sulla composizione o sulle decisioni degli organi

Marchi: requisiti di validità  novità confondibilità sull’origine, anche per associazione, con marchi o altri segni distintivi altrui, registrati o usati con notorietà generale per prodotti simili somiglianza con marchi rinomati altrui (anche se registrati per prodotti diversi) o con segni notori altrui  capacità distintiva segni di uso generale nel commercio segni che descrivono natura, qualità, provenienza geografica del prodotto  liceità segni contrari a legge, ordine pubblico, buon costume

acquisto del diritto  registrazione persone fisiche o giuridiche nazionale, comunitaria, internazionale pagamento tasse per ogni classe esclusiva 10 anni - rinnovabile  uso di fatto con notorietà e estensione nazionale onere della prova tutela della concorrenza sleale no descrizioni e sequestri

perdita del diritto (decadenza)  non uso o sospensione dell’uso per 5 anni  volgarizzazione perdita della capacità distintiva: il marchio diventa nome generico del prodotto  decettività sopravvenuta il marchio diventa ingannevole  illiceità sopravvenuta

trasferimento  si può cedere il marchio, indipendentemente dall’azienda, per la totalità o parte dei prodotti  non deve derivarne inganno per il pubblico licenza  esclusiva o non esclusiva  per la totalità o parte dei prodotti  struttura del contratto  merchandising

azioni giudiziarie  nullità - decadenza - contraffazione  misure preventive: descrizione - sequestro - inibitoria  sanzioni definitive: inibitoria - distruzione - risarcimento danni (se c’è dolo o colpa) - pubblicazione della sentenza Marchi collettivi e di qualità  non indicano l’origine imprenditoriale, ma la qualità o la provenienza geografica  principio della “porta aperta”  disciplinare di concessione

Brevetti: requisiti di validità  novità l’invenzione non è compresa nello stato della tecnica insieme delle conoscenze accessibili ovunque al pubblico, comprese le domande di brevetto anteriori non ancora pubblicate, anche all’estero  originalità (attività inventiva) la soluzione non deve risultare evidente al tecnico medio indizi di non evidenza  industrialità scoperte, teorie scientifiche; metodi matematici, chirurgici, terapeutici, diagnostici (non prodotti per attuarli) piani e metodi per attività intellettuali e commerciali, giochi, presentazioni di informazioni, software “in quanto tali”  sufficiente descrizione l’invenzione deve essere attuabile sulla scorta delle istruzioni contenute nel testo del brevetto

brevettazione  titolari: persone o società - inventore (dir. morale)  tipi di brevetto: nazionale, europeo, comunitario  parti: testo, disegni, rivendicazioni  procedimento: domanda - [esame preventivo] - pubblicazione - [opposizione] - concessione  esclusiva: 20 anni dalla domanda - non rinnovabile invenzione del dipendente ( artt ) 1. pagato per inventare: solo diritto morale 2. pagato per altro: equo premio 3. invenzione occasionale: diritto di prelazione per l’impresa brevettazione del non avente diritto ( art. 27 bis ) a) assunzione domanda a proprio nome b) deposito di nuova domanda con effetti della prima c) rigetto della domanda

La tutela delle invenzioni non brevettate: art. 6-bis l. inv. Informazioni aziendali (ivi comprese le informazioni commerciali)  soggette a legittimo controllo  segrete (nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, non devono essere generalmente note o facilmente accessibili agli esperti o agli operatori del settore)  dotate di valore economico (perché segrete)  sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete

Informazioni aziendali Informazioni tecniche  informazioni brevettabili come invenzione, modello o industrial design, relative a prodotti o a procedimenti produttivi  conoscenze anche non brevettabili che consentono di ottenere vantaggi dal punto di vista tecnico o economico nello svolgimento di un processo produttivo (know-how)

Informazioni commerciali  dati relativi alle tecniche e alle forme di organizzazione dell’attività commerciale (strategie di marketing, forme di distribuzione, strumenti pubblicitari e promozionali, analisi di mercato, business methods)  informazioni relative alla clientela (liste ed ogni altro data base, in forma analogica o digitale, relativi a clienti attuali o potenziali)

Licenze di brevetto  volontarie regime simile ai marchi  obbligatorie ammontare della royalty stabilito dall’Ufficio brevetti mancata attuazione entro 3 anni dalla concessione invenzioni di perfezionamento invenzioni di nuovo uso norme TRIPs a favore dei PVS Tutela giudiziale regime simile ai marchi

ultime cose sull’impresa  Inizio Già dagli atti preparatori  Fine Cessazione dell’attività? Liquidazione Cancellazione dal registro  Imprenditore occulto Socio occulto di società palese: art. 147, 2 l. fall. Socio occulto di imprenditore: società di fatto Imprenditore occulto in luogo di quello palese: non è possibile

associazione in partecipazione  L’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili dell’impresa o di un affare a fronte di un determinato apporto, consistente in denaro o in una prestazione (art c.c.)  i terzi assumono diritti e obblighi solo nei confronti dell’associante  all’associante spetta la gestione dell’impresa  l’associato ha diritto al rendiconto se il contratto dura più di un anno  l’associato partecipa alle perdite in misura uguale agli utili, salvo patto contrario  in ogni caso, le perdite non possono superare il valore dell’apporto