Istituzioni di diritto romano

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Istituzioni di diritto romano Diritti reali di garanzia

Diritti reali di garanzia I diritti reali di garanzia sono diritti reali che il debitore concede sulla cosa propria o di un terzo al creditore a garanzia dell’adempimento dell’obbligazione

Diritti reali di garanzia Se il debitore non adempie l’obbligazione, il creditore ha un potere sulla cosa che può concretizzarsi in due modi: Venderla ad altri trattenendo il prezzo sino alla soddisfazione del credito Acquistare la proprietà della cosa a soddisfazione del suo credito

Diritti reali di garanzia Al creditore è attribuito Un diritto reale potenziale sulla cosa altrui

Diritti reali di garanzia Il creditore diviene titolare del diritto reale quando viene costituito sulla cosa, ma può esercitarlo solo quando si verifichi l’inadempimento dell’obbligazione

Diritti reali di garanzia L’esistenza del diritto reale dipende dall’esistenza dell’obbligazione principale Se l’obbligazione principale si estingue, si estingue anche il diritto reale Le garanzie reali sono tre: fiducia, pegno e ipoteca

Pegno Nel diritto classico il pegno è un diritto reale a favore del creditore sulla cosa del debitore o di un terzo Si costituiva con l’accordo tra debitore e creditore e la consegna della cosa Il creditore teneva la cosa presso di sé fino al pagamento del debito

Pegno Il debitore conservava il diritto di proprietà Poteva agire con la reivindicatio contro terzi che la detenessero illegittimamente e anche contro il creditore pignoratizio se usava la cosa al di fuori dei limiti

Pegno Le facoltà riconosciute al creditore erano: Diventare proprietario della cosa se il debitore non pagava entro un certo termine o, se il debitore non pagava, vendere la cosa e soddisfarsi sul prezzo

Pegno Nel primo caso i giuristi ritenevano che si trattasse di una traditio condizionata Gli effetti della traslazione e, dunque, il passaggio di proprietà, si sarebbero verificati solo in caso di inadempimento dell’obbligazione

Pegno Nel secondo caso, il creditore che vendeva la cosa a terzi, tratteneva il prezzo fino a concorrenza del suo debito e restituiva al debitore l’eccedente Questo diritto di vendita prendeva il nome di ius distrahendi

Pegno La particolarità del ius distrahendi è questa, che pur non essendo il creditore proprietario della cosa, la può vendere a terzi I Romani lo configuravano come un diritto reale

Pegno Se il debitore adempie, l’obbligazione si estingue e il debitore può agire con un’actio in personam per riottenere la cosa Nel 239 d.C. l’imperatore Gordiano interviene sulla disciplina del pegno: chi vanta più crediti verso la stessa persona, alcuni garantiti da pegno e altri no, può tenere le cose date a pegno anche se i crediti per i quali erano state date sono stati estinti

Pegno A questa estensione si dà il nome di pignus Gordianum Tra debitore e creditore vi potevano poi essere altri accordi sulle facoltà che il creditore poteva esercitare: una di queste era l’antichresis, cioè la facoltà per il creditore di fare propri i frutti della cosa pignorata, diminuendo proporzionalmente gli interessi o l’ammontare del debito

Hypotheca L’hypotheca è il diritto reale di garanzia su cosa altrui di cui il creditore non ha il possesso Mentre nel pegno c’è il trasferimento del possesso della cosa da debitore a creditore, nel caso dell’hypotheca si costituisce il diritto reale di garanzia ma non vi è il passaggio della cosa

Hypotheca L’origine dell’hypotheca è da ricollegare probabilmente alla garanzia che veniva data dal locatario di un fondo al locatore sugli invencta et illata, cioè su animali e strumenti di lavoro, nel caso non avesse pagato il canone Si aveva perciò una garanzia su delle cose che rimanevano nella disponibilità del locatario

Hypotheca Nel caso di mancato pagamento del canone, il locatore poteva chiedere al pretore il rilascio di un interdetto per entrare nel possesso degli strumenti e degli animali detenuti dal locatario (interdictum Salvianum) Successivamente venne concessa anche un’actio Serviana esperibile contro chiunque possedesse gli invencta et illata

Hypotheca Questa tipologia di diritto reale si estese nei confronti di qualsiasi obbligazione e con riguardo a qualunque cosa A tutela del diritto del creditore vi era un’azione in rem esperibile contro chiunque (quasi Serviana)

Hypotheca Il pegno e l’hypotheca si estinguono per: a) estinzione dell’obbligazione garantita; b) distruzione della cosa c) confusione (si riuniscono nella stessa persona proprietario e creditore) d) rinuncia del titolare del diritto e) per usucapione della cosa da parte di un terzo che ignori l’esistenza del pegno