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Certifico S.r.l. Str. del Piano Ponte S. Giovanni PERUGIA Tel Fax Ing. M. Maccarelli Ing. J. Valli D.Lgs 626/94 e Macchine

D.Lgs 626/94 e Macchine – QUADRO NORMATIVO D.Lgs 626/94 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro D.P.R. n° 459 del 24/07/1996 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. Dir. 98/37 CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 giugno 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine Nuova Direttiva macchine 2006/42/CE Gli stati membri dell’UE dovranno recepirla entro la scadenza del 29 giugno 2008; mentre l’obbligatorietà di applicazione delle disposizioni in essa contenute avrà corso dopo il 29 dicembre2009. D.P.R. 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

D.P.R. 459/96 – Art. 1 c. 2 Campo di applicazione 2. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) macchina: 1) un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidalmente per una applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali; 2) un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale; 3) un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile;

b) componente di sicurezza: un componente, purchè non sia un'attrezzatura intercambiabile, che il costruttore o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione Di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte. D.P.R. 459/96 – Art. 1 c. 2 Campo di applicazione

3. Si intende per immissione sul mercato la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego. Si considerano altresì immessi sul mercato La macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione. D.P.R. 459/96 – Art. 1 c 3 –Immissione nel mercato

4. Si intende per messa in servizio: a) la prima utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza sul territorio dell'Unione europea; b) l'utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti sulla base della legislazione precedente e già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore. D.P.R. 459/96 – Art. 1 c 4 –Messa in servizio

1. Possono essere immessi sul mercato o messi in servizio le macchine ed i componenti di sicurezza conformi alle disposizioni del presente regolamento ed ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, purchè, debitamente installati, mantenuti in efficienza ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la sicurezza e la salute. D.P.R. 459/96 – Art. 2 c. 1 Conformità ai requisiti essenziali di sicurezza RES

1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. D.P.R. 459/96 – Art. 11 c. 1 Norme finali e transitorie

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute. D.Lgs 626/94 - Art. 35 Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinchè per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa: a)alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro; b) alle situazioni anormali prevedibili. 1-bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonchè sui cambiamenti di tali attrezzature (1). 2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. D.Lgs 626/94 - Art. 37 Informazione

1. Il datore di lavoro si assicura che: a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro; b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone. D.Lgs 626/94 - Art. 38 Formazione ed addestramento

1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonchè dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (1). 2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge (2). 3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonchè alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza. D.Lgs 626/94 -Art. 6 - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori

1.Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter. 2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a)con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1, 2 (1); b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire 5 milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2. D.Lgs 626/94 - Art. 89 Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti

1. La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta milioni. 2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni. D.Lgs 626/94 -Art. 91 Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori

MACCHINE NON MARCATE CEMACCHINE MARCATE CE DATORE DI LAVORO Macchine messe a disposizione dei lavoratori Verifica di conformità alla legislazione previgente l’entrata in vigore della D.M. ( ) in sostanza il D.P.R. 547/55 ed eventuale “messa a norma” Acquisto di macchine usate (ante D.M.) con attestazione di conformità (Art 11 D.P.R. 459/96) Macchine messe a disposizione dei lavoratori Verifica di conformità alla D.M. Acquisto di macchine Marcate CE Dichiarazione di Conformità CE Marcatura CE Manuale d’uso Verifica di conformità alla D.M. in fase di accettazione

MESSA A NORMA DI MACCHINE NON CE NUOVA IMMISSIONE SUL MERCATO 3. Si intende per immissione sul mercato la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego. Si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione D.P.R. 459/96 – Art. 1 c. 3 Immissione nel mercato

MESSA A NORMA DI MACCHINE NON CE NUOVA MESSA IN SERVIZIO D.P.R. 459/96 – Art. 1 c. 4 Messa in servizio a) Si intende per messa in servizio: la prima utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza sul territorio dell'Unione europea; b) l'utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti sulla base della legislazione precedente e già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore.

ASL - Lettera Circolare n del 30/09/1999 Oggetto: D.P.R 24 luglio 1996, n Direttiva macchine - Controlli di mercato - Primi chiarimenti operativi. Il comma 3 dell'art. 1 del DPR 459/1996, stabilisce che si considera "immissione sul mercato" anche la messa a disposizione di macchine o componenti di sicurezza che abbiano "subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione". La normativa non chiarisce quali interventi siano da considerare di ordinaria o straordinaria manutenzione. Tuttavia, le modifiche sostanziali di una macchina e gli interventi che introducono elementi di rischio non valutati in fase di progettazione sono da considerarsi eccedenti l'ordinaria o straordinaria manutenzione. Tra gli interventi in argomento rientrano le modifiche funzionali di una macchina es. variazione di portata di un apparecchio di sollevamento), l'installazione di logica programmabile ecc.. Tali modifiche determinano la necessità di assoggettare la macchina o il componente di sicurezza alla eventuale procedura di certificazione e alla marcatura CE (artt. 2 e 4 del DPR 459/1996); necessità che scaturisce anche qualora la macchina o il componente di sicurezza siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore (es. pialla a spessore trasformata in pialla a filo) configurandosi in questo caso una "messa in servizio" (art.1 comma 4 lettera b). Non sono da considerarsi modifiche eccedenti la straordinaria manutenzione il ripristino delle condizioni di sicurezza richieste da norme precedenti al DPR 459/1996 (es. sostituzione dì un carter di protezione) o gli adeguamenti alle stesse norme quali l'installazione di schermi fissi o mobili non automatizzati, microinterruttori di blocco, ecc. Analogamente non è da considerare eccedente la straordinaria manutenzione la sostituzione del quadro elettrico di una macchina senza modifiche nella logica di funzionamento.

Nuova Marcatura CE Macchina immessa sul mercato ante D.M. che all’atto di vendita non presenta modiche costruttive rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione o in accordo precisazione ASL Macchina immessa sul mercato ante D.M. che all’atto di vendita presenta modiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione o non in accordo precisazione ASL Dichiarazione - Art. 11 D.M Macchina immessa sul mercato post D.M. che all’atto di vendita non presenta modiche costruttive rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione o in non accordo precisazione ASL Ri - Marcatura CE Macchina immessa sul mercato post D.M. che all’atto di vendita presenta modiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione. Marcatura CE esistente VENDITA di MACCHINE - Immissione sul mercato