Funzione giurisdizionale Applicazione in concreto di una norma giuridica astratta Principio di separazione dei poteri: «non vi è libertà quando il potere giudiziario non è separato da quello legislativo e da quello esecutivo. Se fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e sulla libertà dei cittadini sarebbe arbitrario. Se fosse unito all’esecutivo il giudice avrebbe la forza di un oppressore» (Montesquieu) Professionalizzazione Posizione “neutra” di chi decide
Indipendenza della magistratura I. esterna: da altri poteri dello Stato I. interna: rapporti fra singoli magistrati Art. 101 i giudici sono soggetti soltanto alla legge
Indipendenza interna Inamovibilità, il magistrato non può essere trasferito se non in casi particolari I magistrati si distinguono solo per le funzioni che esercitano Provvedimento del Csm con particolari garanzie o con il consenso
Indipendenza esterna Csm esercita una funzione di garanzia nei confronti degli altri poteri e soprattutto del potere “politico”
Articolazione del sistema giudiziario Giudici ordinari giudici speciali –amministrativi –contabili –tributari –militari
Giudici speciali Art. 102 c. 2 divieto di istituire nuovi giudici speciali e giudici straordinari principio del giudice naturale (art. 25) Materie specifiche Istituiti ex post
Magistratura ordinaria Competenze civili e penali generali Legge sull’ordinamento giudiziario Organo di riferimento è il Consiglio superiore della magistratura
Organi giurisdizionali ordinari Organi giudicanti In materia civile: –giudice di pace –Tribunale –Corte d’appello –Corte di Cassazione In materia penale: –giudice di pace –Tribunale –Corte d’assise –Corte d’appello –Corte d’assise d’appello –Corte di Cassazione Tre gradi di giudizio Distinzione fra merito e legittimità
Organi requirenti Procura della Repubblica: pubblici ministeri (PM) Obbligatorietà dell’azione penale: persecuzione di tutti i reati (art. 112) nessuna distinzione di status tra magistrati giudicanti e requirenti
Atti giurisdizionali Sentenza Ordinanza Decreto «giudicato»
Consiglio superiore della magistratura Composizione secondo costituzione: –1/3 eletto dal Parlamento: cd. membri laici –2/3 eletto dai magistrati ordinari: cd. membri togati –3 membri di diritto: Presidente della Repubblica Primo Presidente C. Cass. Procuratore generale presso C. Cass.
Membri elettivi In totale 24: –16 togati, (elezione separata di giudici e pubblici ministeri) –8 laici eletti dal Parlamento in seduta comune a magg. dei 3/5 durano in carica 4 anni Problematica delle correnti della Magistratura
Organizzazione Presidente Vice-presidente (laico) Plenum Commissioni e sezioni, in particolare la sezione disciplinare
Funzioni Assunzioni e assegnazioni Trasferimenti e promozioni nomina a magistrato di Cassazione di professori e avvocati per meriti insigni proposte al Ministro della giustizia sul funzionamento dei servizi relativi alla giustizia pareri su ddl in materia di ordinamento giudiziario potere disciplinare
Azione disciplinare Promossa dal Ministro della giustizia o dal Procuratore generale presso la Cassazione Condotta che compromette la fiducia di cui devono godere o il prestigio dell’ordine giudiziario Sanzioni: es. censura, perdita dell’anzianità, rimozione
Responsabilità civile dei magistrati Casi in cui i magistrati rispondono dei danni ingiusti causati a terzi Limitazione a dolo e colpa grave Competenza: della stessa magistratura ordinaria
Principi costituzionali in materia di esercizio della funzione giurisdizionale Obbligatorietà dell’azione penale (art. 112) Obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111) Diritto ad agire e a difendersi in giudizio (art. 24) Principio del giudice naturale (art. 25) Principio del giusto processo (art. 111) contraddittorio durata ragionevole condizioni della difesa...