BREVE STORIA DELLA TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO

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Transcript della presentazione:

BREVE STORIA DELLA TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO In epoca preunitaria lo Stato Pontificio è quello che si dota delle leggi più efficaci a favore del patrimonio culturale. Editto Pacca (7 aprile 1820): disposizioni in materia di tutela, ma anche di conservazione e restauro dei beni immobili. Disciplina anche le attività di scavo. Dopo pochi anni verranno emanati decreti analoghi Il Regno di Napoli e il Granducato di Toscana.

Dopo l’unità d’Italia L’ideologia del liberismo ottocentesco che dominava nelle classi di governo dello Stato unitario considerava con sfavore ogni ingerenza pubblica diretta che in qualche modo inficiasse il principio libero-scambista. La prima iniziativa in materia si ebbe solo nel 1902, piuttosto carente nei contenuti: l’esportazione, ad esempio, era vietata solo per le opere dichiarate di sommo pregio e iscritte in un catalogo. Legge 20 del 1909: le opere appartenenti allo Stato sono inalienabili; quelle di soggetti privati che siano notificate come di importante interesse, si istituisce l’obbligo di denuncia di ogni trasmissione di proprietà e possesso e il diritto di prelazione da parte dello Stato.

Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 Anche le cose mobili di privata proprietà soggiacciono al divieto di demolizione, rimozione, modificazione e restauro. Lo Stato può imporre opere di manutenzione e restauro. All’occorrenza un bene può essere espropriato. Gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico, artistico, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi rientrano nel demanio dello Stato. Appartengono allo Stato le cose di interesse storico, archeologico e artistico ritrovate nel sottosuolo.

Legge n. 4 del 1993 (legge Ronchey) Introduce la gestione privata dei servizi aggiuntivi nei musei italiani, allo scopo di garantire il parziale autofinanziamento del patrimonio storico e artistico - Decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei Beni culturali) Viene esteso il concetto di valorizzazione anche agli interventi di conservazione del patrimonio culturale, e l'apertura alla partecipazione di soggetti privati alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale. Inoltre, viene posto l'obbligo al proprietario del bene culturale di garantirne la conservazione del bene.

I Beni Culturali La terminologia di bene culturale compare per la prima volta nella Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (L’Aja, maggio 1954). In Italia viene recepito dalla Commissione Franceschini (1964-67), istituita per verificare lo stato del patrimonio artistico nazionale. Il bene culturale viene definito «testimonianza materiale avente valore di civiltà». Dal 1975 va a sostituire la vecchia terminologia («cose di interesse artistico e storico» oppure «antichità e belle arti»…)

I beni culturali sono classificati in: BENI MOBILI Beni che possono essere spostati senza comprometterne l’integrità. Es: quadri, sculture, monete, vestiti, mobili ecc. BENI IMMOBILI Beni che non possono essere spostati dal luogo nel quale sotgono. Es: In questa categoria rientra tutto ciò che è architettura e urbanistica, nonché tutto ciò che è strutturalmente connesso ad esso: affreschi, monumenti, elementi di arredo urbano, ecc. Tra questi anche i BENI PAESAGGISTICI, cioè angoli del territorio italiano che hanno particolare valore storico e estetico (vulcani, laghi, fiumi ecc.)

Recentemente (Convenzione per la salvaguardia del patrimonio Culturale immateriale, Parigi 2003) si sta facendo strada una più ampia definizione di bene culturale, che include anche beni immateriali. Esse sono: le pratiche, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, le abilità – così come gli strumenti, gli oggetti, gli artefatti e gli spazi culturali ad essi associati – che comunità, gruppi e, in certi casi, individui riconoscono come parte del loro patrimonio culturale;

Secondo il CODICE dei beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose Individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Il Codice stabilisce che sono beni culturali anche quelli appartenenti ai privati: le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestono come complesso un eccezionale interesse

La gestione dei beni culturali Nel 1975 viene istituito il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, modificato poi in Ministero per i Beni Culturali e per le Attività Culturali (1998). L'organizzazione periferica del ministero è alquanto variegata: 17 direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici (DRBCP), con competenza pressoché su tutte le regioni italiane, coordinano le soprintendenze suddivise nelle quattro seguenti tipologie: le Soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici; le Soprintendenze per i beni storici, artistici ed etnoantropologici; le Soprintendenze per i beni archeologici; le Soprintendenze archivistiche. Le soprintendenze hanno una specifica competenza territoriale che alcune volte coincide con la regione, altre con una o più province.

Funzioni delle Soprintendenze autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali; amministrano e controllano beni dati in consegna; istruiscono e propongono i provvedimenti di verifica dell'interesse culturale; istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal codice; istruiscono e propongono alla direzione generale centrale competente l'esercizio del diritto di prelazione; esercitano i compiti in materia di tutela del paesaggio ad esse affidati in base al codice;

VENETO Direzione regionale per i beni culturali e il paesaggio del Veneto, con sede a Venezia. Da essa dipendono: - Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto - con sede a Padova; - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna con sede a Venezia; - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso - con sede a Venezia; - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza - con sede a Verona; - Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Venezia, con esclusione della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare, Belluno, Padova e Treviso - con sede a Venezia; - Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza - con sede a Verona; - Soprintendenza archivistica per il Veneto - con sede a Venezia; - Archivio di Stato di Venezia; - Biblioteca nazionale Marciana di Venezia.

VERIFICA DELL’INTERESSE CULTURALE Tutte le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli Enti o Istituti pubblici, alle persone giuridiche private senza fini di lucro che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono soggette al Codice dei Beni Culturali e non possono essere alienate (art. 54, c. 2) fino a  conclusione del procedimento di verifica. Lo Stato, le Regioni, gli Enti o Istituti pubblici, le persone giuridiche private senza fini di lucro possono richiedere ai sensi del Codice dei Beni Culturali   (art. 12) la verifica dell'interesse culturale del  patrimonio immobiliare  secondo le procedure previste

ISTITUTO DELLA NOTIFICA Se lo Stato, in seguito ad indagini appurate, viene a conoscenza che un privato possiede un bene di rilevante interesse storico, gli «notifica» lo status di bene culturale, determinando da quel momento il regime vincolistico. I VINCOLI I beni culturali, per essere di interesse collettivo, sono soggetti ad un particolare regime vincolistico. Questo regime serve ad evitare che i beni culturali vengano esportati all’estero o che siano sottratti alla pubblica fruizione. Questi vincoli servono anche a evitare danneggiamenti o distruzioni dei beni culturali per uso improprio

INALIENABILITA’ L’inalienabilità è un vincolo al quale sono soggetti i beni culturali pubblici e che impedisce allo Stato, o agli altri enti territoriali o pubblici, di vendere i beni culturali in loro possesso. Non sono inalienabili i beni pubblici dei privati. DIVIETO DI ESPORTAZIONE I beni culturali, di norma, non possono essere esportati all’estero, tranne in presenza di un permesso speciale del Ministero dei Beni Culturali. Le opere possono essere prestate all’estero per mostre ed esposizioni temporanee, ma sempre dietro preventivo permesso concesso dal Ministero

DIRITTO DI PRELAZIONE I beni culturali di proprietà dei privati, sono soggetti al diritto di prelazione da parte dello Stato. In pratica se un privato vuol vendere un bene culturale di sua proprietà, lo Stato può esercitare il diritto di prelazione: può acquistare esso il bene culturale, per la stessa somma che il proprietario aveva intenzione di ricavare dalla vendita. Il vincolo indiretto L'art. 45 del Codice prescrive che il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

Se un privato possiede un bene culturale, qualsiasi intervento intenda fare (di modifiche, di restauro, o altro) deve sempre chiedere e ottenere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza competente. Ciò in particolare è vincolante soprattutto per le opere di manutenzione dei beni architettonici e urbanistici

www.beniculturali.it/‎ http://sbap-vr.beniculturali.it/vincoli/ricerca.php it.wikipedia.org/wiki/Beni_culturali‎