CORSO DI COMUNICAZIONE E IDEE IMPRENDITORIALI Giovedì 18 Febbraio 2016 IV LEZIONE Avv. Cristiana De Paola
IV LEZIONE L’integrazione e la collaborazione tra imprese: i consorzi Le società di persone: tipi e disciplina Le società di capitali: tipi e disciplina
L’INTEGRAZIONE E LA COLLABORAZIONE TRA IMPRESE: I CONSORZI
DEFINIZIONE istituto giuridicoistituto giuridico che disciplina un'aggregazione volontaria legalmente riconosciuta che coordina e regola le iniziative comuni per lo svolgimento di determinate attività di impresa, sia da parte di enti privati che da parte di enti pubbliciimpresaenti pubblici
IN PARTICOLARE L'istituto è disciplinato dal codice civile italianocodice civile italiano L'istituto è disciplinato dal codice civile italianocodice civile italiano art 2602art 2602: I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi art 2612art 2612: I consorzi con attività esterna art 2616art 2616: I consorzi obbligatori, tra cui quelli per l'ammasso dei prodotti agricoli art 862art 862: I consorzi di bonifica art 863art 863: I consorzi di miglioramento fondiario Può anche essere costituito tra società cooperative.società cooperative
IL CONSORZIO NON E’ UN’ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE enteente costituito da un insieme di persone fisiche o giuridiche (gli associati) legate dal perseguimento di uno scopo comune.persone fisichegiuridiche COMUNIONE situazione per la quale la proprietà o un altro diritto reale spetta in comune a più persone ("comproprietà")proprietàdiritto reale SI AVVICINA DI PIU’
Il consorzio è uno schema aggregativo tra imprenditori che comprendente distinti fenomeni a seconda dell'oggetto Consorzi anticoncorrenziali Hanno lo scopo disciplinare la reciproca concorrenza sul mercato fra imprenditori (per impedire che si instaurino tra loro rapporti di elevata concorrenza e monopoli) Consorzi di coordinamento per conseguire un fine diverso, ovvero per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese consortili (finalizzato per la riduzione dei costi di gestione e produzione). Consorzi di servizio per svolgere attività di servizio nell'interesse comune delle imprese consorziate: si pensi ad esempio ai consorzi agrari per l'approvvigionamento di concimi e sementi ovvero ai consorzi per l'esportazione di merci.
Possiamo individuare due tipi di consorzi con attività interna disciplinati negli artt c.c. solo per gli aspetti che riguardano la nascita del consorzio e i rapporti tra i singoli consorziati. Questi consorzi non hanno direttamente rapporti con i terzi estranei al consorzio con attività esterna disciplinati negli artt ter c.c. Questi consorzi operano direttamente anche con i terzi ed è quindi necessario definirne i poteri e le responsabilità
Consorzi con attività interna- Disciplina comune Partiil contratto può essere stipulato solo tra imprenditori contrattodev'essere redatto per iscritto a pena di nullità modificazioni del contratto devono essere fatte per iscritto a pena di nullità e, salvo diversa pattuizione, devono ottenere il consenso di tutti i consorziati duratain mancanza di determinazione, il contratto, è valido per dieci anni maggioranze le deliberazioni per l'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto della maggioranza dei consorziati, salvo diverse maggioranze previste dal contratto di consorzio recesso ed esclusione le cause di recesso ed esclusione sono previste nel contratto sociale. La quota del consorziato che non fa più parte dell'organizzazione si accresce in misura proporzionale a quelle degli altri
Consorzi con attività esterna ufficio destinato a svolgere attività con i terzi la creazione di questo ufficio rende applicabile al consorzio la normativa particolare prevista negli artt.2612 e ss. Poiché il consorzio è con attività esterna sono previsti particolari obblighi e responsabilità pubblicità un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori ed entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese rappresentanza è attribuita alle persone individuate nel contratto di consorzio. La rappresentanza processuale passiva spetta sempre a coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione fondo consortile costituisce un patrimonio autonomo da quello dei singoli consorziati. Sul fondo possono soddisfarsi i creditori del consorzio, ma non quelli dei singoli consorziati. insolvenza di un consorziato in caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote
LE SOCIETA’ DI PERSONE: TIPI E DISCIPLINA
Dal punto di vista formale, i tipi di società di persone sono tre SOCIETA’ SEMPLICE (S.S): sono formate da una pluralità di soci che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO (S.n.c) SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (S.a.s.): sono caratterizzate dalla presenza di due diverse categorie di soci: i soci accomandatari e i soci accomandanti. Non sono considerabili società di persone, anche se a esse spesso accomunate: l'impresa familiare dove con l'imprenditore collaborano anche i familiari; l'impresa coniugale esercitata dai coniugi.
Caratteristiche società di persone Amministrazione la qualifica di amministratore è strettamente collegata alla responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni sociali (NO SOCI ACCOMANDANTI) due tipi CONGIUNTIVA: per il compimento di ogni atto è necessario il consenso di tutti gli amministratori (salvo, in casi di emergenza) e quindi si parla di potere di firma congiunta DISGIUNTIVA: ogni amministratore può compiere qualsiasi atto, salvo il potere di ogni altro amministratore di porre un veto (atto in grado di bloccare una deliberazione) preventivo per un singolo atto, e quindi si parla di potere di firma disgiunta. È questa la situazione standard che è prevista per le S.n.cveto
Amministrazione agiscono sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto socialeragione sociale Per le S.a.s. la ragione sociale deve contenere il nome di uno o più soci accomandatari.
Amministrazione si costituiscono per scrittura privata autenticata da un Notaio oppure per atto pubblico L'atto costitutivo deve essere poi depositato a cura del Notaio per l'iscrizione nel registro delle impreseregistro delle imprese Entro 30 giorni occorre inoltre comunicare all'Agenzia delle Entrate l'inizio dell'attività per farsi attribuire il numero di partita IVA.Agenzia delle Entratepartita IVA
Soci Nelle S.n.c. tutti i Soci sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali nelle S.a.s. sono presenti due distinte categorie di Soci:
Responsabilità dei soci La responsabilità dei soci nei confronti delle obbligazioni sociali èsoci ILLIMITATA, perché per le obbligazioni sociali i Soci rispondono non solo nei limiti della quota conferita, ma anche con tutto il patrimonio personale. SOLIDALE, in quanto i creditori della Società possono rivalersi per l'intero ammontare del loro credito sul patrimonio di uno qualsiasi dei Soci, i quali, fatto salvo il regresso, rispondono l'uno per l'altro.regresso SUSSIDIARIA, perché essa scatta solo se il patrimonio sociale è insufficiente a pagare i creditori della Società (i Soci godono quindi del beneficio della preventiva escussione dei beni sociali).escussione
preventiva escussione dei beni sociali escussione Nella società in nome collettivo (S.N.C.) o società in accomandita semplice (S.A.S.) il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale opera automaticamente, ponendosi cioè come una condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei riguardi del socio (con relativo onere, per il creditore sociale, di provare l'insufficienza del patrimonio sociale già aggredito). Nel caso di società semplice (S.S.), invece, il creditore può immediatamente agire nei confronti del socio, il quale può solo paralizzare l'azione con un'eccezione volta a dimostrare che esistono altri beni sociali sui quali il creditore può "agevolmente soddisfarsi".
SOCIETA’ DI CAPITALI TIPI E DISCIPLINA
Le società di capitali sono la S.p.A. (società per azioni), la S.a.p.A. (società in accomandita per azioni), la S.r.l. (società a responsabilità limitata), la S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata)società per azionisocietà in accomandita per azionisocietà a responsabilità limitatasocietà a responsabilità limitata semplificata Sono forme giuridiche assunte da imprese di medie e grandi dimensioni operanti nei diversi settori produttivi. Sono società definite tali in quanto in esse l'elemento del capitale ha una prevalenza concettuale e normativa rispetto all'elemento soggettivo rappresentato dai socisocietàcapitale La partecipazione dei soci al capitale sociale può essere rappresentata da azioni o da quote a seconda della specifica tipologia societaria.capitale socialeazioni
Caratteristiche Società di capitali PERSONALITA’ GIURIDICA E AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA (la società risponde soltanto con il suo patrimonio). Fanno eccezione le s.a.p.a., dove i soci accomandanti sono obbligati soltanto nei limiti della quota del capitale sociale sottoscritta, mentre i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente. RESPONSABILITA’ LIMITATA DEI SOCI PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI i soci rispondono per le obbligazioni assunte dalla società nei limiti delle azioni o quote sottoscritte. In caso di insolvenza della società i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale dei singoli soci. Un'eccezione a questo principio si verifica quando il socio firma delle fideiussioni a garanzia di prestiti alla società: in quel caso il creditore può rivalersi sul patrimonio personale del socio-fideiussorefideiussioni
Caratteristiche Società di capitali POTERE DI AMMINISTRAZIONE SVINCOLATO DALLA QUALITA’ DI SOCIO il socio può solo esercitare funzioni di controllo e di partecipazione ad utili e perdite e contribuire, con il suo voto proporzionale alle azioni/quote possedute, a scegliere gli amministratori ORGANIZZAZIONE DI GENERE CORPORATIVO, con organi definiti dalla legge (assemblea dei soci, amministratori, collegio sindacale) GESTIONE CON METODO COLLEGIALE A PRINCIPIO MAGGIORITARIO: le decisioni vengono prese collegialmente, con diritti di voto proporzionati all'entità della partecipazione al capitale sociale
I TITOLI AZIONARI LE AZIONI sono titoli rappresentativi di una quota del capitale della società per azioni o in accomandita per azioni Le AZIONI ORDINARIE rappresentano il tipo di azione più comune e danno ai soci i seguenti diritti: diritto di voto nelle assemblee straordinarie ordinarie diritto di partecipazioni agli utili diritto di sottoscrivere con precedenza eventuali aumenti di capitale diritto a percepire una quota proporzionale al patrimonio netto in caso di liquidazione della società.
Le società per azioni (S.P.A.) Nelle società per azioni (S.p.A.) il capitale sociale è rappresentato da azioni, con un valore minimo in euro pari a (dal 2014) SI DISTINGUONO IN SOCIETA’ CHE FANNO RICORSO AL MERCATO DEI CAPITALI DI RISCHIO : cioè emettono azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante. Queste società si distinguono a loro volta in società quotate e società non quotate. SOCIETA’ CHE NON FANNO RICORSO AL MERCATO DEI CAPITALI DI RISCHIO: società che non fanno ricorso al pubblico risparmio, si tratta di società “chiuse” formate da un ristretto numero di soci.
La società in accomandita per azioni (S.A.P.A.) sono caratterizzate dalla presenza di due categorie di soci SOCI ACCOMANDATARI che rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti sociali, ed hanno la qualifica di amministratori della società SOCI ACCOMANDANTI che rispondono limitatamente alle quote sottoscritte e non possono svolgere le funzioni tipiche degli amministratori
La società in accomandita per azioni (S.A.P.A.) LA COSTITUZIONE AVVIENE CON ATTO PUBBLICO, che deve indicare i soci accomandatari della società A TUTELA DEI TERZI, in modo da rendere immediata l'identificazione di almeno uno degli amministratori, la denominazione sociale deve essere costituita dal nome di uno o più accomandatari, con l'indicazione di S.a.p.a. L’AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ spetta di diritto ai soci accomandatari e la carica di amministratore è a tempo indeterminato.
La società a responsabilità limitata (S.R.L.) MODELLO SOCIETARIO A RISTRETTA COMPAGINE SOCIALE in esse le quote sociali non possono essere rappresentate da azioni ed è vietata la raccolta del risparmio presso il pubblico RAPPRESENTA LA FORMA PIU’ FLESSIBILE E DIFFUSA tra le società di capitali, destinata tendenzialmente ad imprese di dimensioni più ridotte. IL CAPITALE SOCIALE MINIMO E’ di € ,00, suddiviso in quote che attribuiscono a ciascun socio un potere proporzionale alla quota posseduta, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo
LE CARATTERISTICHE SONO La società a responsabilità limitata (S.R.L.) l capitale sociale minimo è di euro (1 euro nella società a responsabilità limitata semplificata)società a responsabilità limitata semplificata l capitale sociale è diviso in quote tutte le quote possono essere sottoscritte od acquisite successivamente da un unico socio (si parla in tal caso di società a responsabilità limitata unipersonale) le quote possono essere di importo diverso, ma non possono essere oggetto di sollecitazione all'investimento del pubblico risparmio
Gli organi sociali delle società di capitali GLI ORGANI DELLE SOCIETA’ DEVONO SVOLGERE DETERMINATE FUNZIONI organizzazione, gestione e controllo Nelle società di capitali ciascuna di queste compete ad un organo corrispondente L’ASSEMBLEA che delibera sull'organizzazione interna e le questioni più importanti della società IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, oppure L’AMMINISTRATORE UNICO, oppure una GOVERNANCE DUALE, che hanno in tutti i casi funzione esecutiva e di gestione IL COLLEGIO SINDACALE, che ha funzioni di controllo
LUOGO DI FORMAZIONE DELLE VOLONTA’ E DELLE SCELTE È l'organo collegiale nel quale si forma, secondo il criterio maggioritario, la volontà sociale Gli altri organi, cioè l'amministratore e il collegio sindacale, sono subordinati all'assemblea Il diritto di voto in assemblea spetta ai soci possessori di azioni ordinarie, i quali possono intervenire in assemblea anche per procura e non quindi per forza di personaazioni ordinarie L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono fondamentalmente lo stesso organo, ma deliberano su questioni diverse
L’ASSEMBLEA E’ ORDINARIA QUANDO approva il bilanciobilancio nomina o revoca gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e il revisore contabilerevisore contabile determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci
L’ASSEMBLEA E’ STRAORDINARIA QUANDO E’ CHIAMATA A DELIBERARE sulle modificazioni dello statuto statuto (compreso l'aumento del capitale sociale) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori
Gli amministratori ORGANO ESECUTIVO Agli amministratori, nominati dall'assemblea o dall'atto costitutivo, è affidato il compito di dare materiale esecuzione sia alle delibere dell'assemblea, sia agli atti di gestione
Gli amministratori L’AMMINISTRAZIONE PUO’ ESSERE UNICA: viene nominato un amministratore unico (AU) DUALE: vengono nominati due amministratori (governance duale)governance duale COLLEGIALE: viene nominato il consiglio di amministrazione (CdA), diretto da un presidente che viene designato dall'assemblea oppure dagli stessi componenti del consiglio di amministrazione. In questi casi spesso il consiglio delega ad un amministratore delegato alcune funzioniconsiglio di amministrazioneamministratore delegato
Gli amministratori GLI AMMINISTRATORI HANNO L’OBBLIGO DI FAR TENERE I LIBRI OBBLIGATORI, sociali e contabili REDIGERE IL BILANCIO DI ESERCIZIO CONVOCARE L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Il controllo sulla gestione e il controllo contabile la funzione di controllo è affidata al collegio sindacalecollegio sindacale composto da tre o cinque membri effettivi e da due membri supplenti tutti nominati dall'assemblea ed ha la durata di tre esercizi Il controllo contabile consiste nella verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale nella verifica del bilancio nella formulazione di un giudizio sul bilancio
La fase costitutiva Per costituire una società per azioni occorre la STIPULAZIONE dell'atto costitutivoatto costitutivo DEPOSITARE LO STESSO presso l'ufficio del registro delle imprese entro 20 giorni dalla costituzione registro delle imprese ISCRIVERE LA SOCIETA’ presso l'ufficio del registro delle impreseregistro delle imprese Questa stessa procedura deve essere osservata anche per le eventuali modificazioni apportate allo statuto e all'atto costitutivo nel corso della vita della società.
Condizioni preliminari per la costituzione di una s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l. sottoscrizione dell'intero ammontare del capitale socialecapitale sociale versamento del 25% dei conferimenti in denaro (per s.r.l. anche solo garanzia fideiussoria) presentazione della relazione di un esperto designato dal tribunale se vi sono conferimenti di beni e crediti (viene stabilito il valore del conferimento)
NELLA SOCIETA’ PER AZIONI LA COSTITUZIONE PUO’ AVVENIRE CON DUE MODALITA’ DIVERSE COSTITUZIONE SIMULTANEA effettuata da parte di un gruppo ristretto di persone che, in presenza di un notaio che redige l'atto costitutivo, sottoscrive l'intero capitale e stabilisce lo statuto COSTITUZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE detta anche costituzione successiva, mediante la quale un gruppo di soci promotori stabilisce un programma sulla cui base si raccolgono sottoscrizioni secondo le modalità stabilite dalla legge
L'atto costitutivo può consistere in un contratto tra più parti (se vi è la pluralità dei soci), oppure in un atto unilaterale (se vi è un socio unico).socio unico le generalità dei soci e il numero di azioni assegnate a ciascuno; la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; l'attività; l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato; il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura; le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; il sistema di amministrazione adottato e il potere di rappresentanza; il numero dei componenti del collegio sindacale; l'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società; la durata della società oppure, se costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo entro il quale il socio, previa comunicazione, può recedere dal contratto (max 1 anno).
LO STATUTO CONTIENE le norme relative al funzionamento della società COSTITUISCE parte integrante costitutivo IN CASO DI CONTRASTO prevale il primo