Simbolo religioso nello spazio pubblico Esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche
Riferimenti normativi - Regio Decreto del 15 settembre 1860 del Regno di Piemonte e Sardegna, n° 4336 (Regolamento di attuazione della Legge Casati n del 1859, che istituisce la scuola pubblica elementare) Art Regio Decreto 30 aprile 1924, n. 965 (G.U. 25/06/1924 n. 148) – istituti di istruzione media Art Regio Decreto 26 aprile 1928, n (G.U. 19/07/1928 n. 167) – istituti di istruzione elementare Art. 119 Arredamento scolastico. -Parere del Consiglio di Stato n. 63 del 27 aprile 1988 La Sezione ritiene, anzitutto, di dover evidenziare che il Crocifisso o, più semplicemente, la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa. Le disposizioni di cui all’art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965 e quelle di cui all’allegato C del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, concernenti l’esposizione del Crocifisso nelle scuole, sono tuttora legittimamente operanti; Non contrastano: -con la Costituzione -con i Patti Lateranensi.
Riferimenti giurisprudenziali caso SMITH - Tribunale dell’Aquila, ordinanza 23 ottobre 2003, in Giur. it. 2004, Tribunale dell’Aquila, ordinanza 19 novembre 2003, in PQM 2003, II, 71 -Corte di Cassazione, Ordinanza 10 luglio 2006, n , in Foro it. 2006, 10, I, 2714
TRIBUNALE DI L'AQUILA – ordinanza 23 ottobre G.U. Montanaro – Smith c. Scuola materna ed elementare statale "Antonio Silveri" di Ofena. 1) La società multiculturale 2) Il crocifisso nelle aule In particolare, nell’ambito scolastico, la presenza del simbolo della croce induce nell’alunno ad una comprensione profondamente scorretta della dimensione culturale della espressione di fede, perché manifesta l’inequivoca volontà dello Stato, trattandosi di scuola pubblica – di porre il culto cattolico "al centro dell’universo, come verità assoluta, senza il minimo rispetto per il ruolo svolto dalle altre esperienze religiose e sociali La presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, infatti, comunica un’implicita adesione a valori che non sono realmente patrimonio comune di tutti i cittadini …. connotando così in maniera confessionale la struttura pubblica "scuola" e ridimensionandone fortemente l’immagine pluralista.
3)La tutela dell’ateismo..parimenti lesiva della libertà di religione sarebbe l’esposizione nelle aule scolastiche di simboli di altre religioni. L’imparzialità dell’istituzione scolastica pubblica di fronte al fenomeno religioso deve realizzarsi attraverso la mancata esposizione di simboli religiosi piuttosto che attraverso l’affissione di una pluralità, che peraltro non potrebbe in concreto essere tendenzialmente esaustiva e comunque finirebbe per ledere la libertà religiosa negativa di color che non hanno alcun credo. 4) L’ordinanza di rimozione Non possono esservi dubbi, quindi, che soggetto destinatario dell’ordine di rimozione in via cautelare dei crocifissi esposti delle aule della scuola materna ed elementare “.
Caso giudice Tosti Cassaz. Penale 28482/2009 1)La circolare del Ministero di Grazie e Giustizia del 1926 è atto amministrativo generale privo di fondamento normativo 2)Detta circolare contrasta con: -il principio supremo di laicità dello Stato - il principio di libertà di coscienza e di religione, inteso non solo in senso positivo (tutela della fede professata dal credente) ma anche in senso negativo (tutela del non credente che rifiuta di avere una fede) 3) Viene però disposta l’espulsione del giudice dalla magistratura poiché, essendogli stata concessa possibilità di tenere udienza in un’aula priva di simboli religiosi, si rendeva insussistente la lesione del suo diritto di libertà di religione. Il suo rifiuto di tenere udienza rientra rientra nel reato di omissione di atti d’ufficio