Le OPA Prof. Mario Campobasso anno accademico 2015/2016

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Le OPA Prof. Mario Campobasso anno accademico 2015/2016 SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA CORSO DI DIRITTO COMMERCIALE AVANZATO anno accademico 2015/2016 Prof. Mario Campobasso Le OPA

DISCIPLINA DELLE OPA DISTRIBUZIONE DEL PREMIO DI CONTROLLO OBIETTIVI MANTENERE LA CONTENDIBILITA’ DEL CONTROLLO

DISCIPLINA DELLE OPA Artt. 101-bis – 112 Tuf Ultime modifiche rilevanti: d.lgs. 19-11-2007, n. 229 in attuazione della XIII direttiva (direttiva 2004/25/CE) d.l. 29-11-2008, n. 185, convertito con legge 2/2009 D.lgs. 25-9-2009, n. 146. D.l. 24-6-2014, n. 91, conv. con legge 116/2014

Tipologia di Opa Nuova disciplina Successiva Totalitaria (obbligatoria) Preventiva facoltativa (volontaria) [Obbligo di acquisto]

Opa obbligatoria. Il sistema delle soglie Grandi società PMI Fatturato fino a € 300 milioni; Capitalizzazione media di mercato € 500 milioni 25% in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata ------- 30%. Modificabile fra il 25 ed il 40% 30%. Immodificabile Art. 105 2. Per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli […] che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca degli amministratori o del consiglio di sorveglianza. N.B.: Quando la società ha emesso azioni a voto multiplo o lo statuto prevede maggiorazioni del diritto di voto, la partecipazione si calcola in base al numero di voti spettanti sul totale esercitabili nelle stesse materie Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso

Soglia Opa 25%

Soglia Opa 30%

NO Opa obbligatoria

(Offerta pubblica di acquisto totalitaria) Art. 106 (Offerta pubblica di acquisto totalitaria) Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione, ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore alla soglia rilevante “promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso” “TITOLI” = gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nell’assemblea ordinaria o straordinaria

Il prezzo dell’opa obbligatoria Categorie di titoli acquistate a t.o. Il prezzo più elevato pagato per i titoli della medesima categoria nei 12 mesi precedenti l’opa Categorie di titoli non acquistate a t.o. Il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi

Il prezzo dell’opa obbligatoria Nuova disciplina In caso di acquisti a titolo oneroso: il prezzo più elevato pagato nei dodici mesi anteriori: ESEMPIO Prezzo di borsa: 10 Prezzo con premio di controllo: 14 Prezzo OPA: 14

OPS … il prezzo può essere corrisposto anche in titoli, purché: si tratti di titoli quotati, l’offerente non abbia effettuato consistenti acquisti di titoli in contati, durante l’opa o nei dodici mesi antecedenti (almeno il 5% dei diritti di voto nell’assemblea della società bersaglio) (art. 106, comma 2-bis). In mancanza l’offerente è obbligato a proporre l’alternativa del pagamento in contanti

… non sempre il superamento del 30% fa scattare l’obbligo di OPA ESONERI … non sempre il superamento del 30% fa scattare l’obbligo di OPA Esenzioni : Superamento a seguito di OPA obbligatoria; Acquisti a titolo gratuito; Presenza di altri soci che detengono il controllo di diritto; Operazioni di salvataggio; Trasferimenti di partecipazioni infragruppo; Chi ha già una partecipazione superiore alla soglia, può incrementare ogni anno la propria partecipazione al massimo del 5% annuo fino a conseguire il controllo di diritto senza dover lanciare l’OPA (c.d. opa da consolidamento)

Opa preventiva volontaria Libera determinazione del prezzo VANTAGGI Possibilità di offerta parziale Condizioni dell’opa parziale L’offerente non deve effettuare acquisti superiori all’1% né nell’anno anteriore all’opa, né nell’anno successivo. Approvazione dei soci di minoranza. Non si compiono operazioni di fusione o scissione nell’anno successivo

OBBLIGO DI ACQUISTO RESIDUALE. Art. 108 IPOTESI A Partecipazione almeno pari al 95% del capitale rappresentato da titoli a seguito di OPA totalitaria Obbligo di acquisto su tutti i titoli residui IPOTESI B Partecipazione superiore al 90% dei titoli quotati Obbligo di acquisto dei restanti titoli quotati o ripristino del flottante entro 90gg. N.B. Vale solo per le categorie di titoli per le quali siano superate le soglie rilevanti

OBBLIGO DI ACQUISTO RESIDUALE 1) Tizio acquista azioni speciali pari al il 31% capitale 2) Tizio lancia l’opa obbligatoria su tutte le azioni ordinarie 3) All’opa vengono conferite il 91% delle azioni ordinarie (pari al 54,6% del capitale) Obbligo di acquisto delle restanti azioni ordinarie o ripristino del flottante entro 90gg.

SANZIONI Danno da mancata OPA ? 1. Sospensione del diritto di voto per l’intera partecipazione (la Consob può impugnare le deliberazioni); 2. Obbligo di alienare i titoli in eccedenza (in alternativa la Consob può imporre un’opa al prezzo da essa stabilito) 3) Sanzioni pecuniarie Danno da mancata OPA ?

Procedura OPA-OPS Chiusura dell’offerta Comunicazione alla Consob e al pubblico Chiusura dell’offerta Presentazione del documento d’offerta Adesioni all’offerta Approvazione e pubblicazione del documento d’offerta Comunicato dell’emittente

D I F E S A Preventive Successive TECNICHE DI Clausole di prelazione, di gradimento, patti parasociali, incroci azionari, diritti speciali di nomina degli amministratori, limitazioni o maggiorazioni al diritto di voto, ecc. Preventive Successive Aumenti di capitale, fusioni, acquisto di azioni proprie, cessione di beni, ecc.

LIMITI ALLE TECNICHE DI DIFESA Opt-out statutario LIMITI ALLE TECNICHE DI DIFESA Passivity rule (art. 104) Clausola di reciprocità (art. 104-ter) Regola di neutralizzazione Art. 104-bis (d.lgs. 229/2007) d.l. 146/2009 Opt-in statutario Opa concorrente

Passivity rule Art. 104 (Difese) 1. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

regole inderogabili di neutralizzazione in pendenza di OPA Misure preventive: regole inderogabili di neutralizzazione in pendenza di OPA 1. Recesso senza preavviso da sindacati di voto e/o di blocco (art. 123, 3° comma) 2. Cadono i limiti agli incroci azionari fra società quotate (art. 121, 5° comma)

Misure preventive neutralizzate in pendenza di OPA se lo statuto lo prevede 1. non hanno effetto nei confronti dell’offerente limitazioni statutarie al trasferimento dei titoli (art. 104-bis) 2 nelle assemblee, chiamate a decidere sull’autorizzazione di atti di contrasto all’opa, non operano le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali 3 nelle medesime assemblee, le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e non si computano le maggiorazioni del diritto di voto

Difese preventive neutralizzate nella prima assemblea post-Opa, convocata per rinnovo amministratori sociali o modifica statuto (Opt-in) a) le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali; voto plurimo; maggiorazioni di voto; b) qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza previsto nello statuto Solo se l’offerente raggiunge almeno il 75% del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori !

Regola di neutralizzazione La neutralizzazione dei limiti al diritto di voto, sia durante che dopo l’opa, non opera tuttavia per le categorie speciali di azioni dotate di privilegi di natura patrimoniale.

(Clausola di reciprocità) Art. 104-ter (Clausola di reciprocità) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 1 e 1-bis, e, qualora previste negli statuti, le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 2 e 3 non si applicano in caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, ovvero da una società o ente da questi controllata. In caso di offerta promossa di concerto, è sufficiente che a tali disposizioni non sia soggetto anche uno solo fra gli offerenti.

(Clausola di reciprocità) Art. 104-ter (Clausola di reciprocità) 4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta