CORSO DI DIRITTO PENITENZIARIO Anno accademico 2013/2014 Prof.ssa Rosita Del Coco.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
LA COSTITUZIONE È NELLE NOSTRE MANI
Advertisements

RAPPORTI TRA ILLECITO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
EFFETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE SUL RAPPORTO DI LAVORO
I rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo
LE GARANZIE GIURISDIZIONALI
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Il principio costituzionale di libertà sindacale
Con lintroduzione della Costituzione Europea lUnione è stata dotata di personalità giuridica internazionale, come quella degli Stati nazionali: ciò significa.
IL POTERE GIUDIZIARIO La magistratura Artt
Diritti e doveri dei cittadini
Libertà di natura giurisdizionale
La privazione della LIBERTÁ di un uomo, senza che esso abbia commesso un reato, è essa stessa un reato, sancito dalla carta dei Diritti dell’Uomo e dal.
SOCIETA’ DI SAN VINCENZO DE PAOLI
I diritti dell'uomo e del cittadino
ANTROPOLOGIA CRIMINALE
Definiamo istituzione così: organizzazione con una struttura e con lo scopo di perseguire alcuni obiettivi sociali. Stato moderno 3 componenti essenziali.
IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01
LA MAGISTRATURA.
La libertà personale Art.13, 27.
Tra proprietà intellettuale e sviluppo d’impresa BREVETTI, DESIGN E/O MARCHI? Cosa e Perché I nuovi strumenti processuali per un accertamento tecnico.
D.P.R. 22 settembre 1988 n.488 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni" Lincontro del minore con la giustizia,
Associazione Codici Sicilia
Associazione Codici Sicilia
MODELLI ORGANIZZATIVI 2010 Adeguamento alle normative cogenti
Diritto penale.
Libertà personale – art. 13
ISIS KEYNES CLASSE VBS RIEDUCAZIONE ED INCLUSIONE SOCIALE: diritti solo formali o anche sostanziali? FINALITÀ DEL PROGETTO: Fare conoscere alle istituzioni.
Lezione Master “Diritto penitenziario e Costituzione”
Corso di formazione per Volontari penitenziari
Senso e non senso della pena: la questione ergastolo Roma, 31 gennaio 2014.
Presentazione di Arberim Rudaj Eusebio Cepa.
L’esperienza italiana
La Costituzione e i diritti degli stranieri
IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA
Corso di formazione per Volontari penitenziari I principi di difesa sociale Antonio De Salvia Torino, 23/11/13 1.
Le competenze degli UFFICI di ESECUZIONE PENALE ESTERNA
Pietro Buffa Umanizzare il carcere: Alcune riflessioni intorno ai diritti, alle resistenze e alle contraddizioni di un percorso verso la restituzione della.
Funzione rieducativa della pena
Processo penale minorile
I RAPPORTI TRA I CARCERATI E LA FAMIGLIA
DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI E SCUOLA Accentramento delle funzioni in capo all’amministrazione dello Stato. Esigenza di un intervento del legislatore che.
L’ABROGAZIONE di un testo normativo Avv. Federico Peres B & P – avvocati Butti – Butti – Peres – Zalin – Chilosi via Leoni n. 4 – Verona tel. 045/
Il diritto amministrativo è quel complesso di norme che disciplina i rapporti fra gli individui e lo Stato allorché quest’ultimo agisce come autorità nei.
DIRITTI CIVILI DELLA COSTITUZIONE
La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato Legge 28 aprile 2014 n.67. “Come e quando” Sintesi della relazione dell’avv. Leonardo.
L’amministrazione della giustizia
Venerdì 31 gennaio 2014 Università degli studi di Roma 3 Master Diritto penitenziario e Costituzione LA PENA: PROSPETTIVA STATICA E PROSPETTIVA DINAMICA.
IL REGIME SANZIONATORIO TRIBUTARIO
Association Don Bosco. Ci sono delle leggi nazionali sul reinserimento dei detenuti in misura alternativa al carcere? L’articolo 2 della legge penitenziaria.
REINSERIMENTO E RIADATTAMENTO Spagna Prima visita di scambio Milano, 30 giugno 1 e 2 luglio 2014 Insercoop, Sccl (Barcellona) 1.
Le azioni di sistema per promuovere il reinserimento sociale per persone in esecuzione penale esterna.
FUNZIONE GIURISDIZIONALE
IL SISTEMA SANZIONATORIO
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
LA MAGISTRATURA.
Criterio della competenza In molti casi, le fonti normative non sono distribuite secondo una linea verticale (gerarchia), bensì “orizzontalmente” (competenza).
Le soluzioni sul piano normativo, in particolare la “delega fiscale” Valeria Mastroiacovo Professore Associato Università degli studi di Foggia Commissione.
Ci sono delle leggi nazionali sul reinserimento dei detenuti in misura alternativa al carcere? L’articolo 2 della legge penitenziaria del 24/11/2009 precisa.
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA
IL DIRITTO PENALE TRA IDENTITÀ NAZIONALE ED EUROPEIZZAZIONE 26 novembre 2015.
LIBERTA’ E DEMOCRAZIA 1.
1 LEGGE N. 94 Novità per gli ufficiali di anagrafe e stato civile L’obbligo di denuncia del reato di clandestinità.
6° Salone della Giustizia Roma, aprile 2016 Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi.
Istituzioni di diritto pubblico Lezione del 4 dicembre 2014
Funzione giurisdizionale Applicazione in concreto di una norma giuridica astratta Principio di separazione dei poteri: «non vi è libertà quando il potere.
I DECRETI DI DEPENALIZZAZIONE : TRA PRIVATIZZAZIONE DELLA PENA E PUBBLICIZZAZIONE DEL RISARCIMENTO Federico Belli (giudice presso il Tribunale di Asti)
GIUSTIZIA. ART. 47 DIRITTO A UN RICORSO EFFETTIVO E A UN GIUDICE IMPARZIALEART. 47 DIRITTO A UN RICORSO EFFETTIVO E A UN GIUDICE IMPARZIALE ART. 48 PRESUNZIONE.
STATO E COSTITUZIONE.
L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO FRANCESCO MARIA FOTI ANTONIO GAROFALO.
UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA
Transcript della presentazione:

CORSO DI DIRITTO PENITENZIARIO Anno accademico 2013/2014 Prof.ssa Rosita Del Coco

NOTAZIONI PRELIMINARI Il diritto penitenziario ha per oggetto la disciplina della fase esecutiva della pena, la quale non è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria ma è caratterizzata da un controllo giurisdizionale sul momento applicativo della sanzione, nel segno di una crescita della civilità giuridica che ha ispirato l'evoluzione secolare della normativa in materia.

Il nucleo centrale della normativa penitenziaria è rappresentato dalla l. 26 luglio 1975 n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. Tale articolato normativo prefigura un'amministrazione impegnata nell'assicurare condizioni umane di detenzione e un trattamento positivo nel quadro di un sistema moderno e progressivo.

PRINCIPI COSTITUZIONALI La fase esecutiva della pena è ispirata dal principio rieducativo sancito dall'art.27, comma 3 della Costituzione, in forza del quale “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. In altri termini, la norma costituzionale riconosce che le pene restrittive della libertà personale non sono, per ciò solo, inumane, ma potrebbero diventarlo attraverso modalità di espiazione vessatorie.

Nell'ottica costituzionale, il fine della pena non si esaurisce nella retribuzione del reato in misura adeguata alla gravità del fatto e della personalità del reo. Il legislatore, piuttosto, deve porsi il problema del rientro del condannato nella società dalla quale si è autoescluso col reato. Ciò anche in considerazione del fatto che il recupero sociale del condannato, ove correttamente perseguito, può rappresentare esso stesso un contributo ad una efficiente difesa sociale dal delitto. (CONCEZIONE POLIFUNZIONALE della PENA)

La finalità rieducativa della pena, sancita dall'art.27, comma 3 Cost., non va conseguita necessariamente con la permanenza in carcere del condannato fino alla decorrenza dei termini della pena inflittagli ma può essere perseguita con modalità espiative extracarcerarie e segnatamente attraverso una serie di istituti quali l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, i permessi, la liberazione anticipata, tutti finalizzati a favorire la rieducazione del reo e il suo reinserimento sociale. (ABBANDONO della LOGICA CUSTODIALISTICA)

L'affermazione a livello costituzionale del principio rieducativo impone allo Stato di predisporre gli strumenti idonei a perseguire tale finalità. Ne sono conferma i principi direttivi affermati dall'art.1 comma 5° della legge 354/1975 alla stregua dei quali “nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi”. La rieducazione, tuttavia, è un obiettivo che non può essere raggiunto manu militari ma che postula necessariamente la attiva collaborazione del soggetto interessato.

PRINCIPI SOVRANAZIONALI La materia della esecuzione penale è fortemente influenzata anche dalle direttive provenienti dalle sedi sovranazionali. In particolare, va segnalato l'art. 3 della CEDU, rubricato “Divieto della tortura”, in forza del quale “nessuno può essere sottoposto a torture né a pene o a trattamenti inumani o degradanti”. Proprio alla luce di tale divieto, l'Italia è stata condannata più di una volta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per l'emergenza rappresentata dal sovraffollamento delle carceri. (caso Sulejmanovic -2009; caso Torregiani- 2013)

IL TRATTAMENTO PENITENZIARIO La nozione lata di “trattamento” comprende tutte le norme e le attività organizzate all'interno dell'istituto sia per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, sia per l'esecuzione di una misura cautelare, rivolte, quindi a tutti i soggetti che si trovino, a vario titolo, ristretti in carcere. La nozione ristretta di trattamento allude invece al cd. “trattamento rieducativo” che è riservato soltanto ai condannati ed agli internati, NON già ai detenuti in attesa di giudizio i quali sono garantiti dalla presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva (art.27 comma 2 Cost.) e dunque non possono essere considerati diseducati.

Nei confronti degli imputati detenuti, che costituscono oltre il 50% della popolazione carceraria, l'impegno non può essere quello della rieducazione, bensì quello volto alla riduzione del protrarsi della custodia cautelare attraverso la previsione di limiti e controlli giurisdizionali su tale forma di restrizione anticipata della libertà personale.

IL TRATTAMENTO RIEDUCATIVO La legge di riforma dell'ordinamento penitenziario (L.354/1975) ha impostato il trattamento rieducativo fondandolo sulla qualità dei rapporti umani e sull'atmosfera di relazione che essi creano. Gli strumenti attraverso i quali viene attuato il trattamento rieducativo sono l'istruzione, il lavoro, la religione, le attività culturali, ricreative e sportive, i contatti con il mondo esterno. (cd. elementi del trattamento)

FINALITA' RIEDUCATIVA vs SICUREZZA PENITENZIARIA Accanto alla finalità di risocializzazione del condannato, che ispira il nostro ordinamento penitenziario, il legislatore si è preoccupato di garantire ulteriori esigenze di fondamentale importanza e cioè la sicurezza all'interno degli istituti e la prevenzione di situazioni di grave allarme sociale. Di qui, la previsione di un regime di doppio binario nel trattamento penitenziario, in particolare per coloro i quali appartengono ad organizzazioni criminali di stampo mafioso. (art.41 bis, Ord. Penit.)

Sono previste, altresì, limitazioni alla possibilità di essere ammessi a fruire dei benefici penitenziari per taluni soggetti che, in quanto condannati per specifici delitti di particolare gravità, si presumono socialmente pericolosi. (art. 4bis, Ord.Penit.)

CRISI DELLA PENA DETENTIVA BREVE e MISURE ALTERNATIVE alla DETENZIONE L'attuale sistema penitenziario è improntato alla logica del carcere quale extrema ratio, con la conseguente riduzione, ove possibile, di qualsiasi contatto diretto con il mondo carcerario. In tale ottica si collocano le misure alternative alla detenzione alle quali il condannato può essere ammesso da libero – quando la pena da scontare non è superiore, generalmente, a 3 anni – o, in alternativa, dopo aver espiato un periodo di pena durante il quale viene sottoposto all'osservazione scientifica della personalità.

Le misure alternative alla detenzione previste dal nostro ordinamento penitenziario sono: l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà e la liberazione anticipata.

LA GIURISDIZIONALIZZAZIONE della FASE ESECUTIVA La giurisdizione “esecutiva”, intesa in senso lato, è costituita dal giudice dell'esecuzione (art.665 c.p.p.) a cui è devoluto il compito di garantire la legalità del procedimento d'esecuzione, essendo competente, tra l'altro, a conoscere di ogni questione concernente il titolo esecutivo e alla possibile rideterminazione della pena irrogata al termine del giudizio di cognizione.

Accanto al giudice dell'esecuzione, si pone la Magistratura di Sorveglianza (art.677 ss. c.p.p.) che ha giurisdizione sul trattamento penitenziario, dovendo assicurare, in particolare, la permanente corrispondenza tra contenuto sanzionatorio e finalità rieducative.

La Magistratura di Sorveglianza può essere definita ad un tempo come un giudice ordinario e specializzato in relazione alla particolare materia devoluta alla propria cognizione. A seconda delle materie di competenza, il Giudice di Sorveglianza opera o come organo monocratico (Magistrato di sorveglianza)o in funzione collegiale (Tribunale di sorveglianza). In tale ultima ipotesi, accanto a due giudici togati, intervengono a comporre il collegio anche due esperti laici.

La competenza per territorio appartiene al Tribunale o al Magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato al momento dell'instaurazione del procedimento di sorveglianza.(criterio del locus custodiae)