Diritto privato Responsabilità patrimoniale e strumenti a garanzia del credito.

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Diritto privato Responsabilità patrimoniale e strumenti a garanzia del credito

Responsabilità patrimoniale Rapporto debito-creditorio Tesi personalistica: rapporto tra persona del debitore e persona del creditore Tesi patrimonialistica: il rapporto obbligatorio fa sorgere nel creditore una posizione di vantaggio rispetto al patrimonio del debitore.

La responsabilità patrimoniale Una simile soggezione del patrimonio del debitore al creditore trova espressione nell’art. 2740: “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”.  eccezionale ammissibilità di meccanismi di segregazione patrimoniale (v. fondazioni, v. fondo patrimoniale ex art. 167, v. procedura di cartolarizzazione del credito, v. art ter).

La responsabilità patrimoniale Il potere che il creditore ha rispetto al patrimonio del debitore ha carattere processuale piuttosto che sostanziale nel senso che il creditore non potrà aggredire direttamente il patrimonio del debitore, ma dovrà compiere un’azione esecutiva (v. lezione sull’inadempimento) una volta che abbia un titolo esecutivo (ad esempio sentenza, cambiale).

La responsabilità patrimoniale La responsabilità patrimoniale è così ordinata da un bilanciamento di opposti interessi: - Interesse del creditore all’adempimento - Interesse del debitore a veder salvaguardato il proprio patrimonio da abusi di potere del creditore - Interesse dell’ordinamento al rispetto delle regole di convivenza sociale (su questa base si giustifica la necessità per il creditore di soddisfarsi nel rispetto di determinate regole processuali). - Interesse degli altri creditori

Responsabilità patrimoniale Con riguardo a quest’ultimo aspetto si può ricordare il principio della par condicio creditorum di cui all’art. 2741: “I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore salve le cause legittime di prelazione ovvero i privilegi, il pegno e l’ipoteca.”

Strumenti a garanzia del credito Privilegio è una causa di prelazione prevista dalla legge in via eccezionale in considerazione della natura del credito. Il privilegio può essere generale (esercitabile su tutti i beni del debitore) o particolare (esercitabile solo su determinati beni mobili o immobili). v. Articoli 2755 ss. c.c.

Gli strumenti a garanzia del credito Credito privilegiato pretermissione rispetto a: 1- creditori chirografari 2- altri creditori privilegiati secondo l’ordine di legge (art ss.) 3- il privilegio sugli immobili prevale rispetto all’ipoteca, mentre il privilegio sui mobili non può essere esercitato in pregiudizio del creditore pignoratizio, salva diversa previsione di legge (art. 2748).

Strumenti a garanzia del credito Diritti reali di garanzia: pegno e ipoteca Si tratta di situazioni giuridiche soggettive relative ad un bene che conferiscono il diritto di sequela rispetto a questo: il bene può essere aggredito anche se acquistato da terzi.

Il pegno Il pegno può avere ad oggetto: beni mobili, universalità di mobili, crediti, diritti su beni mobili (es. usufrutto). Il pegno si costituisce: per contratto con consegna della cosa o del documento che conferisce disponibilità della stessa in via esclusiva. Tale contratto deve avere forma scritta ex art. 2787, 3 ai fini del diritto di prelazione.

Il pegno Particolare è la figura del pegno irregolare avente ad oggetto beni fungibili. In tal caso il creditore acquista la proprietà del bene ed è tenuto a restituirla in pari quantità e qualità una volta che il debito garantito è estinto.

Il pegno Regole particolari si hanno anche per il pegno di crediti: Ex art si richiede che la costituzione del pegno sia notificata al debitore o da questi accettata per iscritto ai fini della prelazione. Ex art il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore.

L’ipoteca L’ipoteca può avere ad oggetto beni immobili e i diritti su beni immobili (art. 2810). Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli. Fonti dell’ipoteca possono essere : un contratto (o atto unilaterale) con il debitore o un terzo, la legge (nei casi di cui all’ art. 2817), una sentenza di condanna.

L’ ipoteca Ai fini della costituzione si richiede l’iscrizione nei registri immobiliari. L’iscrizione conserva efficacia per vent’anni dopo di che deve essere rinnovata. Scaduto il termine il creditore potrà iscrivere una nuova ipoteca che però avrà effetto dalla data della nuova iscrizione.

Art I titolari di pegno e ipoteca non possono aggredire direttamente il bene, ma dovranno seguire le regole per le procedure esecutive. Il codice civile prevede al riguardo la nullità dei patti commissori ovvero di quei patti “con cui si conviene che in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore”(art. 2744).

La azione surrogatoria Art. 2900: Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni (senza subingresso nel rapporto) che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.

La azione surrogatoria Riepilogando i presupposti sono: a) l'esistenza di un credito. b) L’oggettiva inerzia del debitore nell'occuparsi di un suo affare ossia nell'esercitare i propri diritti e le proprie azioni verso terzi. c) Il pericolo attuale che da detta inerzia derivi un danno futuro al suo patrimonio, tale da diminuire la generica garanzia patrimoniale. d) Patrimonialità e disponibilità dei diritti azionati in surroga.

Azione surrogatoria e surrogazione L’ipotesi deve essere distinta dalla surrogazione che importa il subingresso di un terzo nei diritti del creditore. Si danno diversi tipi di surrogazione: 1- volontaria Per volontà del creditore ex art Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere espressa e contemporanea al pagamento Per volontà del debitore ex art Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo. 2- legale che si ha in casi determinati dal legislatore all’art

Azione revocatoria Ex art il creditore può agire in revocatoria ordinaria al fine di ottenere l’inefficacia delle alienazioni compiute dal debitore al fine di sottrarre alle ragioni creditorie il proprio patrimonio.

Azione revocatoria Presupposti: consilium fraudis: conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto di disposizione può arrecare alle ragioni del creditore. eventus damni: l'atto di disposizione posto in essere dal debitore deve essere di contenuto tale da poter danneggiare gli interessi del creditore. se l'atto è a titolo oneroso oltre la frode e il danno, è anche necessario che il terzo fosse consapevole del pregiudizio che arrecava alle ragioni del creditore. se l'atto è a titolo gratuito basta la prova dell'esistenza della frode e del danno.

Azione revocatoria Quella sin qui descritta è l’azione revocatoria ordinaria, altro è la revocatoria fallimentare. E’ uno strumento utilizzabile dal curatore fallimentare allo scopo di ricostituire il patrimonio del fallito destinato alla soddisfazione dei suoi creditori, facendovi rientrare quanto eventualmente uscito nel periodo antecedente al fallimento. La disciplina è essenzialmente contenuta nella legge fallimentare.

Fallimento e creditori del fallito Presupposti del fallimento: - Stato di insolvenza = impossibilità di soddisfare regolarmente i propri rapporti obbligatori - Possono fallire solo gli imprenditori commerciali Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo in cui ha sede l’impresa.

Fallimento e creditori del fallito Il fallimento “apre al concorso dei creditori sul patrimonio del fallito” (art. 52 legge fallimentare) procedura in conflitto con la azione individuale.

Fallimento e creditori del fallito Differenze tra revocatoria ordinaria e revocatoria fallimentare (art. 67 LF): - È azionata dal curatore per l’intera massa dei creditori - Rende l’atto inefficace per l’intera massa dei creditori - Maggiore facilità nell’aggressione dell’atto “sospetto”: insolvenza già esistente in un determinato periodo; conoscenza dell’insolvenza da parte del terzo

La tutela del creditore debole Nell’attuale contesto economico il creditore di soggetti che vantino una posizione di preminente nel mercato (es. il fornitore di una grande impresa) può trovarsi a dover rispettare condizioni di pagamento estremamente svantaggiose. Tale situazione è stata considerata dal legislatore nazionale in attuazione di direttive comunitarie.

La tutela del creditore debole Consideriamo in primis il DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231 (in Gazz. Uff., 23 ottobre, n. 249). - Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La normativa è stata innovata in attuazione alla direttiva 7/2011 dal DL liberalizzazioni convertito con la L. 27/2012.

La tutela del creditore debole Le disposizioni contenute nel decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, ovvero i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo

La tutela del creditore debole Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

La tutela del creditore debole Se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale di cui all’art. 4 e in particolare: trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento

La tutela del creditore debole Quanto agli interessi, salvo diverso accordo tra le parti, “il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. “

La tutela del creditore debole Anche l’autonomia delle parti è limitata: “l'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.”

La tutela del creditore debole All’art. 6 si prevede inoltre che il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.