“Accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 22 Febbraio 2012 per l’applicazione dell’Art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008.” Le novità di interesse per.

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“Accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 22 Febbraio 2012 per l’applicazione dell’Art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008.” Le novità di interesse per il comparto Dott. Ing. Daniele Novelli Azienda Sanitaria di Firenze

L’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 L’accordo costituisce attuazione dell'articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, ove si demanda alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 21, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, e delle modalità per il riconoscimento di tale abilitazione nonché la individuazione dei soggetti formatori, della durata, degli indirizzi e dei requisiti minimi di validità della formazione. La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori. La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi.

Elenco delle attrezzature di lavoro a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili b) Gru a torre c) Gru mobile d) Gru per autocarro e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo: 1. Carrelli semoventi a braccio telescopico: 2. Carrelli industriali semoventi 3. Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi f) Trattori agricoli o forestali g) Macchine movimento terra: 1. Escavatori idraulici, con massa operativa maggiore di 6000 kg. 2. Escavatori a fune 3. Pale caricatrici frontali, con massa operativa maggiore di 4500 kg. 4. Terne 5. Autoribaltabile a cingoli, con massa operativa maggiore di 4500 kg. h) Pompa per calcestruzzo Restano ferme le abilitazioni già previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Soggetti formatori Accreditamento regionale SoggettiNon soggetti le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici di attrezzature oggetto della formazione ai sensi dell’accordo, organizzate per la formazione le aziende utilizzatrici (limitatamente ai propri lavoratori) di attrezzature oggetto della formazione ai sensi dell’accordo, organizzate per la formazione, in deroga alla esclusione dall’accreditamento prevista dall’intesa Stato Regioni del 20 marzo 2008 i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore dell’accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto dell’accordo i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione professionale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro l’INAIL le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione di cui all’accordo, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali gli enti bilaterali e gli organismi paritetici entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione le scuole edili Qualunque altro soggetto formatore esterno, non compreso tra i precedenti (in entrambe le colonne), cui si rivolgono i soggetti formatori, deve essere accreditato

Requisiti Sono definiti: Requisiti dei docenti Requisiti organizzativi dei corsi Requisiti minimi di natura generale

La struttura degli allegati Premesse (punto 1.0) Contenuti del modulo giuridico (punto 1.1) Contenuti del modulo tecnico (punto 2) Contenuti dei moduli pratici specifici (punto 3) Valutazione (punto 4)

Riepilogo durate dei corsi abilitanti ALLEGATO VIII - Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali (8 ÷ 13 ore) Modulo giuridico Modulo teorico Modulo pratico Totale Trattori agricoli e forestali a ruote 1258 Trattori agricoli e forestali a cingoli 1258 Trattori agricoli e forestali a ruote e a cingoli (unica sessione)

Riepilogo durate dei corsi abilitanti (altri esempi) Modulo giuridico Modulo teorico Modulo pratico Totale Gru su autocarro Carrelli semoventi a braccio telescopico Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi Carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (unica sessione) Carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (tre sessioni)

Modulo giuridico Modulo teorico Modulo pratico Totale Escavatori idraulici Escavatori a fune Caricatori frontali Terne Autoribaltabili a cingoli Escavatori idraulici, caricatori frontali e terne Riepilogo durate dei corsi abilitanti (altri esempi)

La struttura degli allegati (con particolare riferimento all’all. VIII – trattori agricoli o forestali) Premesse (punto 1.0) – 1.0. Fermi restando …. Il possesso dell'abilitazione di cui al presente allegato esonera nell'ambito dei lavori agricoli e forestali, in caso di montaggio di attrezzi sui trattori agricoli e forestali per elevare o sollevare carichi, scavare, livellare, livellare-asportare superfici, aprire piste o sgombraneve, dal possesso di altre abilitazioni previste dal presente accordo.

La struttura degli allegati Attestato di abilitazione Viene rilasciato, al termine del percorso formativo, se: – Esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale – Presenza pari ad almeno il 90% del monte ore

La struttura degli allegati Valutazione Sono previste due prove: 1. Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici): prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla concernente anche quesiti sui DPI. I Due possibilità: a) si danno almeno il 70% delle risposte esatte: la prova è superata e si passa alla prova pratica b) non si danno almeno il 70% delle risposte esatte: si devono ripetere i moduli giuridico e tecnico 2. Al termine di ognuno dei moduli pratici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli pratici): prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di un numero minimo di prove per ciascuno dei punti dei moduli pratici

Durata della validità dell'abilitazione ed aggiornamento L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento. Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici, di cui agli allegati III e seguenti. E’ riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità (circolare MLPS n. 12 del 11 marzo 2013, punto 3)

Riconoscimento della formazione ed addestramento pregressi Corsi pregressi riconosciutiCondizioni aggiuntiveUlteriori condizioni a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento; Validità di 5 anni a decorrere dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati Integrazione tramite il modulo di aggiornamento (4 ore), entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo; Validità di 5 anni a decorrere dalla data di aggiornamento c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento Integrazione tramite il modulo di aggiornamento (4 ore) e verifica finale dell'apprendimento, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo Validità di 5 anni a decorrere dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento. Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima dell'entrata in vigore dell’accordo, questo deve essere documentato tramite registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, esiti della valutazione teorica e dell'esercitazione pratica. La documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni dalla data di conclusione del corso. Il partecipante al corso deve essere in possesso di attestato di partecipazione.

Riconoscimento dell’esperienza pregressa I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore dell’accordo sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento (4 ore) da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo. I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature di cui all’accordo, devono effettuare i corsi di abilitazione entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell’accordo.

Riconoscimento dell’esperienza pregressa (Circolare MLPS n. 12 del 11 marzo 2013) Il possesso dell’esperienza documentata di cui al punto 9.4 dell’Accordo 22 febbraio 2012 si riferisce a tutti gli operatori del settore agricolo o forestale che utilizzano le attrezzature di lavoro individuate nell’Accordo medesimo.

Riconoscimento dell’esperienza pregressa (Circolare MLPS n. 12 del 11 marzo 2013) Documentazione attestante l’esperienza degli operatori del settore agricolo e forestale: – nel caso di lavoratore autonomo o di datore di lavoro utilizzatore: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante la disponibilità in azienda dell’attrezzatura di lavoro e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta in maniera continuativa nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale. – nel caso di lavoratore subordinato: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante i periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto l’attività alle dipendenze della o delle imprese agricole, nominativamente individuate, e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta in maniera continuativa nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale. In ogni caso il datore di lavoro, è sempre tenuto a verificare le capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore. In entrambi i casi, l’esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni.

Riepilogo delle scadenze CasoAdempimentoScadenza Operatori addetti all’uso delle attrezzature dopo il 12/3/2013 Conseguimento abilitazione Prima di incaricare il lavoratore all’uso delle attrezzature Operatori già incaricati dell’uso delle attrezzature alla data del 12/3/2013 Conseguimento abilitazione Entro il 12/3/2015 Operatori già formati (corsi di tipo a))Corso di aggiornamentoEntro 5 anni dalla data di verifica dell’apprendimento Operatori già formati (corsi di tipo b))Corso di aggiornamentoEntro 12/3/2015 Operatori già formati (corsi di tipo c))Corso di aggiornamento + verifica apprendimento Entro 12/3/2015 Operatori del settore agricolo e forestale con esperienza documentata di almeno 2 anni alla data del 13/3/2013 Corso di aggiornamentoEntro 12/3/2017 Tutti gli operatoriCorso di aggiornamentoOgni 5 anni

Grazie per l’attenzione Dott. Ing. Daniele Novelli Azienda Sanitaria di Firenze Via San Salvi 12 - Firenze Tel