I L GOVERNO Loris Poloni PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE DETTA «ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA» IL PARLAMENTO (55-82) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (83-91) IL GOVERNO (92-100) LA MAGISTRATURA ( ) LE REGIONI, LE PROVINCE E I COMUNI ( ) GARANZIE COSTITUZIONALI ( ) 1
I L GOVERNO Loris Poloni IL GOVERNO (ARTT ) H A SEDE PRESSO P ALAZZO C HIGI I L G OVERNO È L ’ ORGANO A CUI È AFFIDATO IL POTERE ESECUTIVO I L SUO COMPITO, QUINDI, È DI ATTUARE IN MODO CONCRETO ED EFFETTIVO LE SCELTE POLITICHE E LEGISLATIVE DEL P ARLAMENTO 2
I L GOVERNO Loris Poloni L A COMPOSIZIONE DEL G OVERNO È UN ORGANO COMPLESSO, CIOÈ FORMATO DA PIÙ SOGGETTI : I L PRESIDENTE DEL C ONSIGLIO (M ATTEO R ENZI ) I MINISTRI ( POLITICI O TECNICI ) I L C ONSIGLIO DEI M INISTRI ( PRESIDENTE + MINISTRI ) C ON LEGGI ORDINARIE SI SONO AGGIUNTE ALTRI SOGGETTI : I L VICEPRESIDENTE I SOTTOSEGRETARI DI S TATO I COMITATI INTERMINISTERIALE DECISIONI COLLEGIALI L E DECISIONI ASSUNTE DAL C ONSIGLIO DEI M INISTRI SONO COLLEGIALI, OSSIA TUTTI I MINISTRI ( ANCHE I CONTRARI ) DEVONO RISPETTARLE E PORTARLE A COMPIMENTO. 3
I L GOVERNO Loris Poloni C OMPITI DEI SOGGETTI DEL G OVERNO P RESIDENTE DEL C ONSIGLIO D IRIGE IL G OVERNO E NE È RESPONSABILE ; COORDINA I MINISTRI ; PRESENTA LE PROPOSTE DI LEGGE ALLE CAMERE E NE CHIEDE LA FIDUCIA … C ONSIGLIO DEI M INISTRI O RGANO COLLEGIALE ( PIÙ SOGGETTI ) CHE DEVE GARANTIRE UN INDIRIZZO UNITARIO DEL G OVERNO E STABILIRE GLI OBIETTIVI DELLA P UBBLICA A MMINISTRAZIONE M INISTRO C ON PORTAFOGLIO (13): SVOLGE FUNZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE, AVENDO UN MINISTERO DA DIRIGERE S ENZA PORTAFOGLIO : SVOLGE SOLO FUNZIONI POLITICHE. S ONO COLLABORATORI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO V ICEMINISTRO D ETTO ANCHE SOTTOSEGRETARIO, HA LA DELEGA PER UN DIPARTIMENTO DEL MINISTERO ( ES : MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIPARTIMENTO CONDIZIONE ABITATIVA ) 4
I L GOVERNO Loris Poloni L A FORMAZIONE DEL G OVERNO I L PRESIDENTE DEL CONSIGLIO È SCELTO E NOMINATO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. I MINISTRI SONO SCELTI DAL PRES. DEL CONSIGLIO E NOMINATI DAL PRES. DELLA REPUBBLICA. ITER FORMAZIONE GOVERNO C ONSULTAZIONI DEL P. D. R. CHE SENTE I LEADERS POLITICI, EX P. D. R., SINDACATI … E SCEGLIE IL ‘‘ PRESIDENTE INCARICATO ’’ I L CANDIDATO AVVIA LE CONSULTAZIONI PER LA SCELTA DEI MINISTRI E PRESENTA LA ROSA AL P. D. R. I L P. D. C. E I MINISTRI GIURANO FEDELTÀ ALLA REPUBBLICA DAVANTI AL P. D. R. E NTRO 10 GIORNI IL GOVERNO DEVE PRESENTARE IL PROGRAMMA POLITICO AL PARLAMENTO I L PARLAMENTO VOTA LA FIDUCIA AL GOVERNO CRISI DI GOVERNO C RISI EXTRAPARLAMENTARE : NON C ’ È PIÙ ACCORDO TRA I MINISTRI O TRA LE FORZE POLITICHE CHE COMPONGONO IL GOVERNO C RISI PARLAMENTARE : VI È UNA MOZIONE DI SFIDUCIA DA PARTE DEL PARLAMENTO ( ANCHE SU UN SINGOLO MINISTRO ) 5
I L GOVERNO Loris Poloni L E FUNZIONI DEL G OVERNO E SECUTIVANORMATIVA LA FUNZIONE ESECUTIVA C ONSISTE NELL ’ AMMINISTRARE LO STATO, ATTUANDO GLI OBIETTIVI RITENUTI PIÙ IMPORTANTI OBIETTIVI N AZIONALI : CRESCITA DELL ’ OCCUPAZIONE SOSTEGNO ALLE CLASSI SOCIALI DEBOLI SVILUPPO DELL ’ ISTRUZIONE E DELLA CULTURA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE LA SICUREZZA P REDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO ( LEGGE DI STABILITÀ ) LA POLITICA FISCALE … I NTERNAZIONALI : S ICUREZZA INTERNAZIONALE P ARTECIPAZIONE AD ORGANISMI INTERNAZIONALI ( UE - ONU - NATO …) I MINISTRI DOVRANNO LAVORARE AL FINE DI ATTUARE CON RESPONSABILITÀ ( POLITICA - CIVILE - AMMINISTRATIVA - PENALE ) QUESTI OBIETTIVI. 6
I L GOVERNO Loris Poloni L E FUNZIONI DEL G OVERNO E SECUTIVANORMATIVA LA FUNZIONE NORMATIVA 1.I L GOVERNO PUÒ PROPORRE AL PARLAMENTO I DISEGNI DI LEGGE 2.I L GOVERNO PUÒ EMANARE DIRETTAMENTE PROVVEDIMENTI NORMATIVI : DECRETI LEGGE, DECRETI LEGISLATIVI, REGOLAMENTI D ECRETI LEGGE ( D. L.): EFFICACI SOLO PER 60 GG, POI DEVONO ESSERE TRASFORMATI IN LEGGE DAL PARLAMENTO. P RESUPPOSTO PER L ’ EMANAZIONE : DEVE ESSERCI UNA SITUAZIONE DI NECESSITÀ E URGENZA ( TERREMOTO, INONDAZIONI, INTERVENTO SANITARIO URGENTE …) D ECRETI LEGISLATIVI ( D. LGS.): PRESUPPOSTO PER L ’ EMANAZIONE : IL PARLAMENTO, ATTRAVERSO UNA DELEGA, CONFERISCE IL COMPITO AL GOVERNO DI EMANARE LA NORMA, ENTRO LIMITI PRECISI. I L D. LGS. V IENE UTILIZZATO PER LEGGI IN MATERIA TECNICA, COMPLESSA O PER RECEPIRE DIRETTIVE COMUNITARIE. R EGOLAMENTI : D ISCIPLINANO MATERIE NON REGOLATE DA LEGGI O PER INDICARE LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DI LEGGI 7
I L GOVERNO Loris Poloni L A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE È UNA COMPLESSA STRUTTURA FORMATA DAI MINISTERI, GLI UFFICI E GLI ENTI PUBBLICI CHE DEVONO REALIZZARE IN MANIERA CONCRETA GLI OBIETTIVI CHE LO STATO VUOLE RAGGIUNGERE ATTRAVERSO L ’ EMANAZIONE DI NORME GIURIDICHE COMPITI DELLA P.A. L’ ATTIVITÀ DELLA P. A. VIENE SUDDIVISA IN TRE AREE : ATTIVA – CONSULTIVA – DI CONTROLLO A MMINISTRAZIONE ATTIVA : È L ’ AZIONE TIPICA DEI MINISTERI, QUANDO REALIZZANO IN MODO CONCRETO I FINI PUBBLICI ( ISTRUZIONE PUBBLICA, POLIZIA …) A MMINISTRAZIONE CONSULTIVA : QUANDO IL FINE È LA REDAZIONE DI PARERI DI NATURA GIURIDICA, TECNICA, ECONOMICA ( CNEL - AVVOCATURA DI STATO …) A MMINISTRAZIONE DI CONTROLLO : QUANDO C ’ È IL RIESAME DELL ’ ATTIVITÀ SVOLTA DA ALTRI ORGANI DELLO STATO ( CORTE DEI CONTI, RAGIONERIA DELLO STATO …) A UTHORITY : SONO ORGANISMI AMMINISTRATIVI INDIPENDENTI CHE SEGUONO E CONTROLLANO PARTICOLARI SETTORI SPECIFICI ( GARANTE PRIVACY, ENERGIA ELETTRICA …) 8