1. Si articola nelle seguenti fasi: 1. Conservazione e amministrazione del patrimonio del fallito 2. Accertamento del passivo 3. Liquidazione dell’attivo.

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Si articola nelle seguenti fasi: 1. Conservazione e amministrazione del patrimonio del fallito 2. Accertamento del passivo 3. Liquidazione dell’attivo 4. Riparto dell’attivo fra i creditori 2

Conservazione e amministrazione del patrimonio del fallito 3

Fallimento procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore finalizzato alla distribuzione del ricavato ai creditori che può avvenire liquidazione dei singoli beni dell’impresa cessione dell’azienda con o senza l’esercizio provvisorio del- l’impresa o altri strumenti di conservazione del patrimonio del fallito 4

Individuale procedura frazionata avanti più magistrati avente ad oggetto singoli beni e/o diritti del debitore caratterizzata da un’episodica attività di custodia Collettiva unitarietà della procedura fallimentare ha ad oggetto l’intero patri-monio dell’imprenditore con la conseguenza di poter esercitare i diritti a questo spettanti (quali i diritti potestativi ovvero dare esecuzione ai contratti cor- rispettivi) organi della procedura custo- discono e amministrano i beni facenti parte del patrimonio 5

interesse privatistico diretto a un miglior risultato della liquidazione interesse pubblicistico di un utile conservazione dell’impresa ceduta in tutto o in parte il tribunale fallimentare la può disporre con la sentenza dichiarativa di fallimento se dalla cessazione dell’attività può derivare un danno grave, purché, comunque, non arrechi pregiudizi ai creditori successivamente dal giudice delegato con decreto motivato previo parere favorevole del comitato dei creditori ogni tre mesi il comitato dei creditori si deve pronunciare sull’opportunità della continuazione dell’esercizio e il giudice delegato deve provvedere di conseguenza esercizio provvisorio non è finalizzato alla produzione di un utile, bensì a evitare la disgregazione dell’azienda con la conservazione dell’avviamento conseguentemente, v’è da ritenere che lo stesso possa essere disposto nell’ottica della cessione dell’azienda ovvero di uno o più rami della stessa Finalità e caratteristiche salienti: 6

deve apparire utile alla proficua vendita dell’azienda o di parti della stessa deve rispettare gli accordi assunti con l’affittuario e, quindi, la durata viene disposta dal giudice delegato su proposta curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori la procedura di scelta dell’affittuario deve avvenire attraverso una procedura competitiva, in funzione della quale: deve essere previamente effettuata una valutazione di stima devono essere garantite effettive forme di pubblicità deve essere data massima informazione, così da avere la più ampia partecipazione di soggetti interessati la scelta dell’affittuario deve avvenire in funzione del canone offerto, delle garanzie prestate, dell’attendibilità del piano di prosecuzione dell’impresa, avuto riguardo, in particolare, al mantenimento dei livelli occupazionali Finalità: conservazione dell’azienda senza assunzione del rischio di impresa che viene sopportato dall’affittuario. Caratteristiche salienti: 7

elementi necessari: prevedere il diritto del curatore di procedere all’ispezione dell’azienda fornire garanzie per le obbligazioni dell’affittuario (quali: pagamento canone conservazioni sua integrità, restituzione al termine) diritto di recesso del curatore a fronte corresponsione di un indennizzo durata compatibile con le esigenze di liquidazione dei beni elementi eventuali: diritto di prelazione su base convenzionale in sede di vendita (autorizzazione giudice delegato e parere favorevole comitato creditori – è escluso il diritto di prelazione di cui art. 3, IV comma, L. 223/1991) ulteriori pattuizioni negoziali rese necessarie dalle circostanze del caso concreto conseguenze: in ipotesi di retrocessione dell’azienda la procedura non risponde dei debiti maturati, neppure nei riguardi dei prestatori di lavoro i rapporti contrattuali rimangono assoggettati agli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti (artt. da 72 a 83 bis L.F.) esclusione: all’affitto che l’imprenditore dovesse aver stipulato prima del fallimento non si applica questa disciplina, quanto, piuttosto, la disposizione di cui all’art.79 L.F. Il contratto di affitto di azienda deve contenere: 8