Diritto privato Le modalità di formazione del contratto
Il problema della formazione dell’accordo Come detto non è semplice comprendere quando l’accordo è formato; problema rilevante in quanto ci consente di stabilire il tempo e il luogo in cui il contratto si è concluso. La questione ha rilevanza pratica con riguardo in particolare a problemi di legge applicabile, in caso di successione di leggi nel tempo, e di competenza territoriale del giudice. L’art. 20 cpc intitolato “Foro facoltativo per la cause relative a diritti di obbligazione” prevede che “ Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio ”.
Le dichiarazioni contrattuali Nel procedimento di formazione del contratto le parti si scambiano dichiarazioni recettizie (art. 1335): proposta, accettazione, loro revoca. Secondo la regola di cui all’art nei contratti tra parti distanti il contratto è concluso nel momento in cui il proponente ha conoscenza (provabile anche attraverso la presunzione di cui all’art. 1335) dell’accettazione della controparte.
La proposta La PROPOSTA (ex art. 1326) è la dichiarazione è una dichiarazione completa degli elementi essenziali del contratto indirizzata ad un determinato destinatario (c.d. oblato) e contenente l’intenzione di contrarre. L’offerta al pubblico (art. 1336) è una particolare forma di proposta indirizzata non ad una persona particolare, ma ad una collettività indeterminata di destinatari.
La proposta La proposta incompleta vale come invito ad offrire o a proporre. Il destinatario potrà a quel punto effettuare la proposta. Talvolta non è la completezza che rileva ma gli usi che possono qualificare proposte o offerte al pubblico complete, come inviti a proporre o ad offrire (v. merce esposta in vetrina, v. pubblicità di beni o servizi corredata delle specifiche condizioni economiche)
La accettazione È la dichiarazione dell’oblato che importa conclusione del contratto, nel momento della sua conoscenza da parte del proponente, ove conforme alla proposta. In caso di accettazione difforme si avrà una controproposta.
La revoca di proposta e accettazione La PROPOSTA può essere revocata fino al momento in cui il contratto non è concluso Eccezioni proposta irrevocabile Art per decisione del proponente Art per patto di opzione Art in caso di contratto con obblighi a carico del solo proponente.
La revoca di proposta e accettazione L’ACCETTAZIONE può essere revocata purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione.
Caducazione di proposta e accettazione La morte o sopravvenuta incapacità del proponente o dell’accettante PRIMA della conclusione del contratto determina la caducazione delle rispettive dichiarazioni salve eccezioni: -Dichiarazioni dell’imprenditore rivolta alla conclusione di un contratto attinente all’esercizio dell’impresa. -Proposta irrevocabile
Contratto concluso con inizio di esecuzione Art Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione. L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte della iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.
Contratto e silenzio Art. 1333: La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.
Contratto aperto Art. 1332: “Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.” Si ammette che altre parti entrino nel contratto successivamente alla sua conclusione tra le parti originarie (v. contratto associativo).
Prelazione La prelazione è il diritto ad essere preferito a parità di condizioni nella conclusione di un determinato contratto. Fonti di tali diritto sono: la legge o un patto tra gli interessati.
Prelazione Il soggetto obbligato alla preferenza sarà altresì tenuto a comunicare al prelazionario dell’esistenza di un contratto in itinere con un terzo al fine di consentirne il subentro. In caso di violazione di tali obblighi (denuntiatio e preferenza): - per la prelazione volontaria si hanno solo conseguenze risarcitorie - per la prelazione legale è previsto il retratto (v. art. 732)
Prelazione Art. 732: Il coerede, che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.
Contratti standard Si parla di contratti standard quanto, in assenza di trattative, il contratto è predisposto da una sola parte che lo redige per una serie di rapporti che essa verrà ad instaurare.
Contratti standard Art. 1341: Le condizioni generali di contratto sono opponibili (efficaci) all’aderente ove da questi conosciute o conoscibili (oltre all’apposita sottoscrizione delle clausole vessatorie). Art 1342: Ove il contratto sia redatto attraverso l’uso di moduli o formulari, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate
Contratti consensuali e contratti reali Talvolta, ai fini del perfezionamento del contratto, si richiede oltre al consenso l’effettuazione di un atto reale (consegna di un bene). Si distinguono così contratti CONSENSUALI, per i quali è sufficiente il consenso (es. compravendita) e contratti REALI per i quali è necessaria anche la consegna (es. deposito).