anno accademico 2015/2016 Le azioni Azioni e capitale

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anno accademico 2015/2016 Le azioni Azioni e capitale SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA CORSO DI DIRITTO COMMERCIALE AVANZATO anno accademico 2015/2016 Le azioni Azioni e capitale b) Categorie speciali di azioni

Rappresentatività del capitale Le azioni sono quote di partecipazione alla società, omogenee e standardizzate, liberamente trasferibili e di regola rappresentate da documenti che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito Rappresentatività del capitale Uguaglianza dei diritti Caratteristiche della partecipazione azionaria Libera trasferibilità Circolazione secondo principi cartolari

I) PRINCIPIO DI RAPPRESENTATIVITA’ DEL CAPITALE Art. 2348. Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. NOMINALE VALORE DELLE AZIONI DI BILANCIO DI MERCATO

GLOBALMENTE SOTTO LA PARI DIVIETO DI EMISSIONE GLOBALMENTE SOTTO LA PARI Art. 2346, 4° e 5° comma. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni. In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale.

Azioni senza valore nominale Art. 2346, 2° e 3°comma. Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società. In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse. Art. 2354. I titoli azionari devono indicare: 3) Il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonché l’ammontare del capitale sociale.

Indivisibilità delle azioni Omogeneità delle partecipazioni azionarie. Corollari Indivisibilità delle azioni Art. 2347. Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un’azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106. Inscindibilità delle azioni E’ il divieto (implicito) sia per la società, sia per il socio, di attribuire a soggetti diversi la titolarità dei singoli diritti sociali, salvo che non si tratti di diritti di credito già maturati verso la società. Frazionamento e Raggruppamento Il problema della formazione dei resti

Frazionamento e Raggruppamento Il problema della formazione dei resti Società α Rapporto di Cambio 2 azioni vecchie = 1 azione nuova Socio A 6 azioni Socio A 3 azioni Socio B 3 azioni Socio B 1 azioni + conguaglio Socio C 1 azione Socio C 0 azioni; solo conguaglio

I diritti sociali L’uguaglianza dei diritti conferiti dal possesso dalla partecipazione azionaria va intesa in senso oggettivo… Indipendenti dal numero di azioni possedute: Diritto di intervento in assemblea (art. 2270) Proporzionali al numero di azioni possedute: Voto in assemblea (art. 2351, 1° comma) DIRITTI SOCIALI Dipendenti dal possesso di determinate percentuali di capitale: Impugnazione deliberazioni assembleari (art. 2377, 3° comma)

I diritti sociali … e relativo Art. 2348, 2° e 3° comma. Si possono […] creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi […]. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Categorie speciali di azioni: Limiti Vecchia disciplina Divieto di patto leonino (art. 2256) Divieto di azioni a voto plurimo (art. 2351, 3° comma) Solo le società quotate possono emettere azioni senza voto (145 Tuf) Le limitazioni dei diritti amministrativi devono essere compensate da privilegi patrimoniali (art. 2351) Le azioni speciali con limitazione del diritto di voto non possono superare la metà del capitale (art. 2351) Nuova disciplina Confermato 2) Soppresso (art. 2351, 3° comma, introdotto con d.l. 24-6-2014, n. 91 conv. con legge 116/2014) 3) Soppresso (art. 2351, 2° comma) 4) Soppresso (art. 2351, 2° comma) 5) Confermato

Nuove categorie speciali di azioni Con diversa incidenza delle perdite (art. 2348, 2° comma) DOTATE DI SPECIALI DIRITTI PATRIMONIALI Privilegiate o sfavorite nella partecipazione agli utili e nella percezione della quota di liquidazione Correlate (art. 2350, 2° comma)

Nuove categorie speciali di azioni Con voto limitato, condizionato, su particolari materie, senza voto DOTATE DI SPECIALI DIRITTI AMMINISTRATIVI Azioni a voto plurimo Azioni di risparmio (art. 145 Tuf) Le azioni a voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale (art. 2351, 2° comma).

Conservano azioni a voto plurimo anteriori, oppure Azioni a voto plurimo e maggiorazione del voto (d.l. 24-6-2014, n. 91, conv. in legge 144/2014) Possono emettere azioni a voto plurimo ai sensi dell’art. 2351, 4° comma, c.c. NON QUOTATE Conservano azioni a voto plurimo anteriori, oppure QUOTATE Introducono maggiorazione del diritto di voto ex art. 127 quinquies tuf

Azioni a voto plurimo (d.l. 24-6-2014, n. 91, conv. in legge 144/2014) Art. 2351, 4° comma, c.c. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti. Art. 212 disp. att. cod. civ. Le deliberazioni di modifica dello statuto di società iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014 con cui è prevista la creazione di azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351 del codice sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Art. 127 quinquies Tuf maggiorazione del voto (d. l. 24-6-2014, n Art. 127 quinquies Tuf maggiorazione del voto (d.l. 24-6-2014, n. 91, conv. in legge 144/2014) 1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2. In tal caso, gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato. 2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

Art. 127 quinquies Tuf maggiorazione del voto (d. l. 24-6-2014, n Art. 127 quinquies Tuf maggiorazione del voto (d.l. 24-6-2014, n. 91, conv. in legge 144/2014) 5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dal comma 1 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto.

Art. 127 quinquies Tuf maggiorazione del voto (d. l. 24-6-2014, n Art. 127 quinquies Tuf maggiorazione del voto (d.l. 24-6-2014, n. 91, conv. in legge 144/2014) Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato: a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonchè in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni; b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

Art. 127 quinquies Tuf maggiorazione del voto (d. l. 24-6-2014, n Art. 127 quinquies Tuf maggiorazione del voto (d.l. 24-6-2014, n. 91, conv. in legge 144/2014) 6. La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile. 8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.

Azioni a voto scalare, tetti al diritto di voto: art. 2351, 2° comma Emesse 100 azioni Ciascun socio ha un voto per azione fino al 25% del capitale, ed un voto ogni due azioni per l’eccedenza… Peso in assemblea: Tot. 87 voti

Assemblee speciali (art. 2376) Se esistono diverse categorie di azioni o di strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell’assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse devono essere approvate anche dall’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie. Art. 147-bis Tuf (Assemblee di categoria) 1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste dall'articolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea

(Emissioni delle azioni) Azioni di risparmio Art. 145 Tuf (Emissioni delle azioni) 1. Le società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea possono emettere azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale. L'atto costitutivo determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per il suo esercizio; stabilisce altresì i diritti spettanti agli azionisti di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio.

Organizzazione degli azionisti di risparmio Esegue deliberazioni ass. speciale Tutela interesse azionisti di risparmio nei rapporti con la società Può assistere all’assemblea generale e impugnarne le deliberazioni. Rappresentante degli azionisti di risparmio Nomina rappresentante Approva delibere pregiudizievoli e le transazioni con la società Costituisce fondo spese Assemblea speciale

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI Art. 2346, 6° comma: Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o di servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione. Altre previsioni: Art. 2349, 2° comma: S.F. a favore di prestatori di lavoro; Art. 2447-ter, lett. e: S.F. di partecipazione ad uno specifico affare Art. 2526, 2° comma: S.F. emessi da cooperative.

Diritti patrimoniali Necessaria partecipazione al rischio d’impresa ? Art. 2411, 3° comma. La disciplina della presente sezione si applica inoltre agli strumenti finanziari comunque denominati, che condizionano i tempi e l’entità del rimborso del capitale all’andamento economico della società.

Diritti amministrativi Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le norme previste per gli altri componenti dell’organo cui partecipano Applicazione disciplina sull’assemblea speciale (art. 2376, 1° comma)

Procedimento di emissione Art. 2346: viene fissato dall’atto costitutivo, sia per l’individuazione dell’organo competente, sia per la determinazione di modalità e condizioni di emissione. Art. 2349, 2° comma: l’emissione di strumenti finanziari a favore dei lavoratori è deliberata dall’assemblea. Art. 2420-bis: Gli strumenti convertibili in azioni sono emessi con deliberazione dell’assemblea straordinaria. Ulteriori limiti per gli strumenti finanziari dotati di diritto di voto ?