Dott. ssa Mariasofia Houben I DIRITTI REALI. DIRITTI REALI L’espressione diritti reali non risale al diritto romano, ma è stata elaborata successivamente.

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Dott. ssa Mariasofia Houben I DIRITTI REALI

DIRITTI REALI L’espressione diritti reali non risale al diritto romano, ma è stata elaborata successivamente per identificare i diritti su cosa materiale determinata. I diritti reali sono caratterizzati -dall’immediatezza: possibilità per il titolare, di esercitare direttamente il potere sulla cosa, senza necessità della cooperazione di terzi -Dall’assolutezza: dovere di tutti i consociati di astenersi dall’interferire nel rapporto tra il titolare del diritto reale e il bene che ne è oggetto -Dalla inerenza: opponibilità del diritto a chiunque possieda o vanti diritti sulla cosa (inerente a qualcosa  in Zusammenhang mit etw, etw. betreffend)

DIRITTI REALI Costituiscono un numerus clausus e sono connotati dalla tipicità Si distingue tra: -Proprietà (ius in re propria)  das Eigentum -Altri diritti reali, che gravano su beni di proprietà altrui e che sono destinati a coesistere, comprimendolo, con il diritto del proprietario (ius in re aliena)

Ius in re aliena Gli ius in re aliena si distinguono in : -Diritti reali di godimento  conferiscono al loro titolare il diritto di trarre dal bene talune utilità che lo stesso è in grado di fornire -Diritti reali di garanzia: pegno e ipoteca  attribuiscono al loro titolare il diritto di farsi assegnare, con prelazione rispetto agli altri creditori, il ricavato dell’eventuale alienazione forzata del bene, in caso di mancato adempimento dell’obbligo garantito.

Diritti reali di godimento Superficie, artt. 952 ss. c.c.  das Überbaurecht enfiteusi, artt. 957 ss. c.c.  die Erbpacht usufrutto, artt. 978 ss. c.c.  das Fruchtgenußrecht uso, art c.c.  das Gebrauchsrecht abitazione, artt ss. c.c.  das Wohnungsrecht servitù prediale, artt ss. c.c.  die Grunddienstbarkeit

Proprietà Art. 832 c.c.: al proprietario spetta il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo Potere di godimento: potere di trarre dalla cosa le utilità che essa è in grado di fornire, decidendo se, come e quando utilizzarla: direttamente (abitando l’appartamento di proprietà) o indirettamente (concedendo l’appartamento in locazione) Potere di disposizione del bene: potere di vedere ad altri, in tutto o in parte, diritti sulla cosa. Il potere sulla cosa è pieno (  il proprietario può fare della cosa tutto ciò che vuole) e esclusivo (  il proprietario può vietare ogni ingerenza di terzi).

LIMITI Il diritto di godere e disporre della cose in modo pieno ed esclusivo va esercitato entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico Rapporti di vicinato ed atti emulativi (art. 833 c.c.): al proprietario sono preclusi gli atti di emulazione  atti che non hanno altro scopo che quello di nuocere o arrecare molestia ad altri. Rapporti di vicinato e divieto di immissioni (Art. 844 c.c.): le immissioni che rimangono sotto la soglia della normale tollerabilità sono ammissibili; sono vietare quelle che superano la normale tollerabilità senza essere giustificate da esigenze della produzione.

Modi di acquisto della proprietà A titolo derivativo: c’è una successione nello stesso diritto già appartenente ad altro soggetto (dunque gli eventuali vizi che inficiavano il titolo del precedente proprietario si riverberano sul successore) I modi di acquisto della proprietà a titolo derivativo più importanti sono (art. 922 c.c.): -Il contratto -La successione a causa di morte

Modi di acquisto della proprietà A titolo originario: determinano la nascita di un diritto nuovo, del tutto indipendente rispetto a quello eventualmente spettante sullo stesso bene ad altro precedente proprietario I modi di acquisto della proprietà a titolo originario sono: -l’occupazione (art. 923 c.c.) -L’invenzione (art. 927 c.c.) -L’accessione (art. 934 c.c.) -L’usucapione (art c.c.) -Il possesso in buona fede di beni mobili (art c.c.)

Occupazione Art. 923 c.c. Die Aneignung L’occupazione è la presa di possesso, con l’intenzione di acquisirle in via permanente e definitiva, di cose mobili che non sono in proprietà di alcuno (cd. res nullius: pesci del mare) o che sono abbandonate (cd. res derelictae) Non sono suscettibili di occupazione, in quanto, se non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio dello Stato, i beni immobili (art. 827 c.c.)

Invenzione Der Fund Art. 927 c.c. Riguarda solo le cose mobili smarrite. Queste devono essere restituite al proprietario, o qualora non se ne conosca l’identità, consegnate al sindaco; trascorso un anno, se la cosa è stata consegnata al sindaco e non si presenta il proprietario, la proprietà spetta a colui che l’ha trovata.

Accessione Der Zuwachs Art. 934 c.c. Opera in caso di stabile incorporazione di beni di proprietari diversi: di regola il proprietario della cosa principale acquista la proprietà di quelle che vengono in essa incorporate. Occorre distinguere tra a)Accessione di mobile ad immobile (artt. 934 ss. c.c.) b)Accessione di immobile ad immobile (art. 941 ss. c.c.) c)Accessione di mobile a mobile (art. 939 ss. c.c.)

Accessione Accessione di mobile ad immobile (art. 934 c.c.): qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo. Il proprietari o del suolo acquista ex lege la proprietà di quanto (albero piantato, costruzione edificata) nello stesso suolo venga da chiunque incorporato Accessione di immobile ad immobile (art. 941 c.c.): -alluvione: accrescimento dei fondi rivieraschi di fiumi e torrenti per l’azione dell’acqua corrente. Siffatti terreni alluvionati appartengono al proprietario del fondo incrementato -Avulsione: unione al fondo rivierasco di porzioni di terreno, considerevoli e riconoscibili, staccatesi da altro fondo per forza dell’acqua corrente: appartengono al proprietario del fondo incrementato.

Accessione Accessione di mobile a mobile: (art. 939 c.c.): -Unione o commistione: congiunzione di beni mobili appartenenti a proprietari diversi che vengono a formare un tutto inseparabile senza dar luogo a una cosa nuova: la proprietà diventa comune. Se però una delle due cose si può considerare principale, o è molto superiore per valore, il suo proprietario acquista la proprietà del tutto (accessione) ma deve corrispondere una somma di denaro -Specificazione: creazione di una cosa del tutto nuova con dei mobili appartenenti ad altri (creazione del sapone con materie prime altrui). Qui si ha trasformazione della materia mediante l’opera umana. Se il valore della mano d’opera è superiore al valore delle materie prime, la proprietà spetta allo specificatore, salvo l’obbligo di pagare al proprietario il prezzo della materia prima.

L’usucapione acquisitiva Die Ersitzung Artt ss. c.c. Possesso continuato per venti anni  beni immobili e altri diritti reali di godimento Usucapione decennale nel caso di acquisto in buona fede (da chi non è proprietario) di un immobile, in forza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà e trascritto (art c.c.)