CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a. 2015-16 Nozione generali (2)

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Transcript della presentazione:

CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a Nozione generali (2)

Fonti del d.i.p. – Diritto internazionale generale Assenza di norme generali Divieto di esercizio della giurisdizione “ultra vires”: il caso Barcelona Traction (C.I.G. 5 febbraio 1970 L’immunità dalla giurisdizione civile e dall’esecuzione degli Stati terzi (v. da ultimo caso relativo alle immunità giurisdizionali dello Stato, Germania v. Italia, con l’intervento in causa della Grecia. C.I.G.3 febbraio 2012) L’immunità dalla giurisdizione e dall’esecuzione degli agenti diplomatici di Stati terzi

I sistemi nazionali del d.i.p. P. S. Mancini: l’aspirazione all’universalità del d.i.p., i criteri della nazionalità e della volontà, la codificazione del d.i.p. La pluralità dei sistemi nazionali e il fenomeno del forum shopping Il sistema italiano: – le preleggi al c.c. (artt ) – gli artt. 2-5 (giurisdizione) e 796 e ss. c.p.c. (esecuzione sentenze straniera)

L. 218/95 » Giurisdizione italiana: artt.3-12 (in generale) e artt. 32, 37, 40, 44 e 50 (per specifiche materie) » Legge applicabile: disposizioni generali artt. 13 – 19 (); disposizioni particolari es. artt. 26 – 31, e 36 (rapporti familiari) » Riconoscimento e attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri; artt

Convenzioni internazionali La prevalenza sul diritto interno: art. 2 L. 268/95 “1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. 2. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.”

La vigenza per l’Italia (campo d’applicazione ratione materiae e ratione personarum) La Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato (dal 1893) Altre organizzazioni internazionali: Unidroit e UNCITRAL Convenzioni di diritto internazionale privato: norme uniformi di d.i.p.

“ Art. 59. Titoli di credito. 1. La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso regolati dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario, di cui al regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1946, e del 19 marzo 1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari, di cui al regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, convertito dalla legge 4 gennaio 1934, n Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei territori degli Stati contraenti e allorché esse designino la legge di uno Stato non contraente. 3. Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello Stato in cui il titolo è stato emesso. Tuttavia le obbligazioni diverse da quella principale sono regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna è stata assunta.”

Conv. Ginevra del 7 giugno 1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario Art. 2 “La capacità d’una persona ad obbligarsi mediante cambiale o vaglia cambiario, è determinata dalla sua legge nazionale. Se questa legge nazionale dichiara competente la legge d’un altro Stato, è applicabile quest’ultima. La persona che fosse incapace secondo la legge indicata dal capoverso precedente, è nondimeno validamente obbligata se la firma è stata data sul territorio d’uno Stato secondo la legislazione del quale la persona sarebbe stata capace. Ciascuna Alta Parte contraente ha la facoltà di non riconoscere la validità dell’obbligo assunto in materia di cambiali e di vaglia cambiari da uno dei suoi cittadini e che non fosse ritenuto valido nel territorio delle altre Alte Parti contraenti se non per applicazione del capoverso precedente del presente articolo. “

– Convenzioni di diritto (materiale) uniforme » Convenzione dell’Aja sulla vendita internazionale di oggetti mobili corporali » Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci (UNCITRAL)

Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (Vienna 11 aprile 1980) Art. 14 “1. La proposta di concludere un contratto, rivolta a una o più persone determinate, costituisce un’offerta se è sufficientemente precisa e se indica la volontà dell’autore di essere vincolato in caso d’accettazione. Una proposta è sufficientemente precisa se designa le merci e, esplicitamente o implicitamente, fissa quantità e prezzo o fornisce indicazioni che permettano di determinarli. “

Categorie: Per Stati contraenti: Convenzioni internazionali bilaterali e multilaterali Per oggetto: Convenzioni di d.p.c.i. (semplici e doppie); solo riconoscimento delle sentenze dell’altra parte contraente / anche definizione della competenza giurisdizionale di ciascuna parte contraeente Convenzioni di d.i.p. Convenzioni di d.p.c.i. e di d.i.p.

L’estensione del campo d’applicazione di alcune convenzioni internazionali ad opera della L. 218/95 L’estensione “soggettiva” – La Convenzione di Bruxelles del 1968 e l’art L. 268/95 (giurisdizione italiana e convenuti domiciliati in Stati non contraenti) – Altri casi: art. 42 (protezione dei minori), Art. 59 (v. supra) L’estensione per materia - art. 45 (obbligazioni alimentari nella famiglia) – L’art. 57 (obbligazioni contrattuali) e la Convenzione di Roma del 1980

Convenzione di Bruxelles e art. 3.2 Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale Articolo 2 Salve le disposizioni della presente Convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato. …….

Articolo 4 “Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la competenza è disciplinata in ciascuno Stato contraente dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16.” Ergo: le disposizioni della Convenzione che definiscono la competenza giurisdizionale dei giudici si applicano soltanto quando il convenuto è domiciliato in uno Stato membro; altrimenti si applicano le disposizioni della lex fori.

Art. 3 L. 218/95 2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804 e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. …..

Ergo: La L. 218/95 rende le disposizioni della Convenzione che definiscono la competenza giurisdizionale dei giudici italiani anche ai casi di convenuto domiciliato in Stati terzi, ai quali la Convenzione ex se non si applicherebbe.

La Convenzione di Roma e l’Art. 57 L. 218/95 Art. 57 (Obbligazioni contrattuali). 1. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili. Ergo: La Convenzione di Roma è applicabile, in virtù dell’at. 57, anche a obbligazioni contrattuali o aspetti dei contratti che non rientrano ex se nel campo d’applicazione della Convenzione.

Il diritto dell’Unione europea Le convenzioni comunitarie di Bruxelles e di Roma (v. sopra) I protocolli sulla competenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell’Unione La competenza dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile: art. 65 TCE/81 TFUE

I regolamenti UE (oltre una decina) Reg. 44/2001 relativo alla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I) (dal reg. 1215/12 –Buxelles I bis) Reg. n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 – Bruxelles II)2201/2003 Reg. n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extra-contrattuali (Roma II) Reg. n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)

Reg. n.4/2009 sul riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari Reg. 1259/2010 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla operazione personale (Roma III) Reg. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo

I rapporti tra i regolamenti UE e la L. 218/95 : Il primato Gli artt. 3.2 e 57 dopo la sostituzione delle Convenzioni di Bruxelles e di Roma con nuovi regolamenti