Decisione 93/626/CEE Equino Decisione della commissione del 22 dicembre 1999 n. 2000/68/CE 2000/68/CE (allegato) CAPITOLO IX Del documento di identificazione.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE SCIENTIFICA AZIENDALE
Advertisements

Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 219
DAL REPERTORIO ALL’OSSERVATORIO
UNIVERSITA’ degli STUDI di BOLOGNA
La gestione dei farmaci all’interno dell’unità operativa….
STUDI NO PROFIT: VERSO IL DOPPIO STANDARD?
Correlazioni fra la direttiva biocidi e il regolamento REACH
AUDIT PRIN (a partire dal Bando PRIN 2009)
La gestione dei rifiuti
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA Criteriologia medico legale
a cura di Maurizio Lacerra
La tutela dei dati personali
LA GESTIONE DEGLI STUPEFACENTI
CLASSIFICAZIONE DEI FARMACI
Iscritti allOrdine dei Farmacisti della Provincia di PESARO E URBINO 650.
Dr.ssa A.M.Resta Responsabile Servizio Farmaceutico ZT3
LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
LE ATTUALI NORMATIVE PER LA RICETTAZIONE DEGLI STUPEFACENTI
SPERIMENTAZIONE NO-PROFIT
Normativa DL 193/2006 Codice europeo dei medicinali veterinari
la ricetta medico veterinaria
LA CORRETTA GESTIONE DEL FARMACO IN APICOLTURA
Le registrazioni in laboratorio designato e il flusso informativo
LA PRESCRIZIONE MEDICA
RESPONSABILITA’ LEGALE DELL’AZIENDA ZOOTECNICA
IL PIANO TERAPEUTICO : farmaci e modalità di compilazione
DISCIPLINA DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ANIMALI DI RAZZA
I PRODOTTI BIOLOGICI Frutti naturali, prodotti alimentari e prodotti biologici.
Nuove disposizioni dettate dalla Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1015/2008 e dalla Determina n. 9223/2008 relative a riconoscimento e registrazione.
GENERALI RADIOFARMACIA
FARMACI STUPEFACENTI Legislazione e modalità di utilizzo
Cani morsicatori: normativa in vigore
CONVENZIONE UNICA SUGLI STUPEFACENTI DI NEW YORK 30 MARZO 1961
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Dispositivi di Protezione
dichiarazione di avvenuta vaccinazione
vincoli e opportunità del a cura di Vittoria Pastorelli
Ruolo degli OSA nella Informazione della Catena Alimentare.
Dipartimento federale dell'economia DFE Ufficio federale dell’agricoltura UFAG Ufficio federale di veterinaria UFV Dal 2011 saranno registrati tutti gli.
1 Procedure, registrazioni e comunicazioni Massimiliano Distaso
I MEDICINALI OMEOPATICI E ANTROPOSOFICI
Ministero della sanità ( 1992 ) DEFINIZIONE Insieme di documenti che registrano un complesso eterogeneo di informazioni sanitarie, anagrafiche, sociali.
NUOVA NORMATIVA MEDICINALI STUPEFACENTI
Rintracciabilità di filiera
Forlì 12 dicembre 2006 Equidi e Farmaci eva rigonat.
Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari
L’industria della Salute Animale: il ruolo del Medico Veterinario
Prescrizioni farmaceutiche e rimborsabilità dei farmaci
Somministrazione e lavoro accessorio nel Jobs Act
LEGGE 16 MARZO 2014, n. 79 "Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope"
Norme che disciplinano il settore farmaceutico
La prevenzione del rischio nella gestione dei farmaci
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Padova, 17 novembre
LA GESTIONE DEL VACCINO IN AMBULATORIO Dott. Giovanni Cirone Dipartimento di Prevenzione ASL SA ambito SUD SALERNO
I farmaci veterinari per animali DPA La particolarità della cascata negli equidi LMR, antimicrobico resistenza e gestione del farmaco.
Classificazione dei medicinali Ricetta medica I parte
Benvenute e Benvenuti Dott.Giovanni Pasetti. FARMACI SOGGETTI A PARTICOLARI NORME: STUPEFACENTI ( D.P.R 309/90 modificato con Legge n.49/2006) Tale Legge,
Drssa A. G. Ferraro Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera.
Dott. Ferdinando Maria de Francesco Acquisto di stupefacenti.
IL RUOLO DEL FARMACISTA NELLA GESTIONE DEL FARMACO
Modulo 2 Costituzione e gestione dell’impresa turistico-ristorativa Unità 2 – Tasse, imposte e documenti della vendita Imprese ricettive & ristorative.
NORME DI BUONA PREPARAZIONE DEI MEDICINALI IN FARMACIA F.U. XI PROCEDURE DI ALLESTIMENTO DEI PREPARATI MAGISTRALI E OFFICINALI D.M
Presentazione: La strada per l'accesso ai farmaci Relatore: Odile Tchangmena Befeuka Data:11novembre 2015, Congresso Nazionale della Società Italiana di.
L’iscrizione al Registro dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche Paolo Pipere Responsabile Servizio Ambiente e Innovazione Organizzativa.
LA RESPONSABILITA’ DEI PRODUTTORI LA GESTIONE DEI RAEE PROFESSIONALI (2)
IL DOPING Colabella Dr. Nicola. "Costituiscono doping la somministrazione o l´assunzione di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l´adozione.
LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI Dr. Enrico Tammiso Servizio Veterinario Azienda ULSS 18 ROVIGO, 05/04/2016 CORSO PER GUARDIE ECOZOOFILE.
1 ATTIVITÀ DI VERIFICA E FORMAZIONE “CHEMICALS” REGOLAMENTI REACH E SDS.
IL PASSAPORTO EUROPEO PER ANIMALI DA COMPAGNIA A cura di Sonia Demontis.
I PROFESSIONISTI SANITARI E LE NUOVE INCOMBENZE LEGATE ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA Dott.ssa Emanuela Marino – Ufficio Legale e Conciliazione Odontoiatri.
Transcript della presentazione:

Decisione 93/626/CEE Equino Decisione della commissione del 22 dicembre 1999 n. 2000/68/CE 2000/68/CE (allegato) CAPITOLO IX Del documento di identificazione degli equidi. Compilazione Parte II Esclude definitivamente ogni possibilità di macellazione dell’animale ai fini del consumo umano. Compilazione Parte III-A L’animale è destinato alla macellazione. E’ possibile cambiare destinazione in un secondo tempo compilando la Parte II del Capitolo IX N.B. In caso di dubbio di identificazione l’equino verrà escluso DEFINITIVAMENT E dalla macellazione. L’equino è paragonabile ad un animale da compagnia Equide Non DPA L’equino è a tutti gli effetti un animale destinato alla produzione di alimenti Equide DPA

Equide Non DPA Equide DPA VIETATA LA SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI VETERINARI NON AUTORIZZATI (non dotati di AIC= autorizzazione all’immissione in commercio) TUTTI ad eccezione degli antibatterici contenuti in farmaci cedibili solo ad ospedali e case di cura e quelli prescrivibili solo da uno specialista. Con decreto del Min. Sal. Possono essere definite le categorie di medicinali uso umano non utilizzabili o utilizzabili secondo particolari modalità. solo quelli compresi in Tabella 1 del Reg. UE 37/2010 (sostanze consentite) + sostanze essenziali (Reg. CE 1950/2006) I trattamenti con sostanze essenziali vanno riportati, oltre che sul registro dei trattamenti, nella parte IIIb del Capitolo IX. N.B. NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI FARMACI CONTENENTI SOSTANZE COMPRESE in Tabella 2 del Reg. UE 37/2010 (sostanze vietate) principi attivi utilizzabili:

Equide Non DPAEquide DPA Il veterinario responsabile può sotto la sua diretta responsabilita' ed al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare con: medicinale autorizzato per altra specie o per equini ma per altra affezione medicinale uso umano medicinale autorizzato in altro stato membro ricetta magistrale (RNR= ricetta non ripetibile) Il veterinario responsabile può sotto la sua diretta responsabilita' ed al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare con: medicinale autorizzato per altra specie o per equini ma altra affezione medicinale uso umano medicinale autorizzato in altro stato membro ricetta magistrale N:B: solo principi attivi compresi in Tabella 1 del Reg. UE 37/2010. Veterinario deve prescrivere appropriato tempo di sospensione e tenere registro in cui annota tutte le informazioni relative al trattamento (5 anni) Per la prescrizione utilizzare RNRT. Altre sostanze farmacologicamente attive ritenute indispensabili per il trattamento di affezioni degli equidi destinati alla produzione di alimenti e non ricomprese nel regolamento UE 37/2010 possono essere impiegate con un tempo di attesa di almeno sei mesi, purche' presenti in apposito elenco stabilito in sede comunitaria (Reg. CE 1950/2006 elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi). Informazioni dettagliate relative a terapie con sostanze essenziali devono essere registrate nel Capitolo IX del documento di identificazione.Reg. CE 1950/2006 Uso in Deroga

Alla detenzione di un farmaco deve corrispondere opportuna ricetta, ad eccezione di farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP) se registrati per la specie per cui sono detenuti, altrimenti si passa all’USO IN DEROGA (vedi sopra). Su ogni confezione/foglietto illustrativo di farmaco è riportata la specie a cui è destinato e la tipologia di ricetta necessaria per la prescrizione. RR= ricetta ripetibile, vale 3 mesi dalla data del rilascio può essere utilizzata per un massimo di 5 volte. RNR= ricetta non ripetibile, valida 30 giorni oltre a quello di emissione può essere utilizzata una sola volta, deve essere integrata con l’indicazione della specie animale cui è destinato il medicinale prescritto ed i dati del proprietario (art. 167 TULS). RNRT= ricetta non ripetibile in triplice copia, valida 10 giorni lavorativi dalla data di emissione. La ricetta deve essere compilata in ogni sua parte e firmata utilizzando penna a inchiostro indelebile. Originale rosa: per il farmacista Prima copia gialla: per l’utilizzatore finale Seconda copia azzurra: per la ASLTerza copia bianca: per il veterinario prescrittore. I medici veterinari nel prescrivere i medicinali veterinari, devono limitarne la quantita' al minimo necessario per il trattamento o la terapia. Equide Non DPA Equide DPA RICETTE

Equide Non DPA Equide DPA RNRT (ricetta non ripetibile in triplice copia) da utilizzarsi per:  Prescrizioni per animali da compagnia  quando le categorie di medicinali a lato elencate*, sono presentate in confezioni autorizzate anche o esclusivamente per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo;  USO IN DEROGA ANIMALI destinati alla produzione di alimenti per l'uomo.  prescrizioni per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo DI FARMACI *  ad azione immunologica,  di premiscele medicate,  chemioterapici,  antibiotici,  antiparassitari,  corticosteroidi,  ormoni (esclusi prostaglandine, gonadotropine e fattori di rilascio, ossitocina)  antinfiammatori,  sostanze psicotrope,  neurotrope,  tranquillanti,  beta-agonisti.  ACQUISIZIONE SCORTE DI MEDICINALI SEMPRE.

REGISTRO TRATTAMENTI Da conservare per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione con le relativa ricette Equide Non DPAEquide DPA NO SI, OBBLIGATORIO Il veterinario che cura gli animali annota, la data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l'identificazione degli animali trattati ed i tempi di sospensione corrispondenti. L'allevatore annota, entro le 24 ore dall'inizio e dalla fine del trattamento. 1 data; 2 identificazione del medicinale veterinario; 3 quantita'; 4 nome e indirizzo del fornitore del medicinale; 5 identificazione degli animali sottoposti a trattamento; 6 data di inizio e di fine del trattamento.

SCORTE di ALLEVAMENTO N.B. Per l’acquisizione dei farmaci utilizzare RNRT Registrazioni entro 7 gg. Equide Non DPA Equide DPA CARICO: conservare la documentazione di acquisto per 3 anni. SCARICO: mediante registrazione dell'utilizzo dei farmaci * (vedi elenco pag 6) e solo se si tratta di quelli in confezioni autorizzate anche o esclusivamente per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo. Registro da conservarsi per 3 anni dal ultima registrazione CARICO e SCARICO Necessario Registro (da conservarsi per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione) Non possono formare oggetto delle scorte i medicinali veterinari contenenti antibatterici e chemioterapici da somministrarsi attraverso gli alimenti liquidi o solidi, fatta salva la detenzione di quantitativi ridotti di tali medicinali, commisurati alle necessita' dell'allevamento, sufficiente per un periodo non superiore a sette giorni, da utilizzare in situazioni che richiedano un pronto intervento terapeutico. N.B. La Presenza anche di un solo equide DPA comporta l’applicazione

Scorte presso Impianti di cura degli animali (possibile consegnare all’allevatore o al proprietario confezioni della propria scorta, già utilizzate, per inizio terapia) Equide Non DPA Equide DPA CARICO: conservare la documentazione di acquisto per 3 anni. SCARICO: non richiesto Possono detenere ma non cedere: Medicinali ad uso umano Medicinali d uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura Medicinali uso umano prescrivibili solo da uno specialista (solo all’interno struttura e sotto il controllo del direttore sanitario) N.B.: SONO ESCLUSI GLI ANTIBATTERICI CARICO: conservare la documentazione di acquisto per 3 anni SCARICO: mediante registrazione dell'utilizzo dei farmaci solo se i medicinali sono somministrati ad animali destinati alla produzione di alimenti (+ registro trattamenti). Registro da conservarsi per 5 anni dal ultima registrazione Stupefacenti: fare riferimento al DPR 309/90

Scorta zooiatrica (possibile consegnare all’allevatore o al proprietario confezioni della propria scorta, già utilizzate, per inizio terapia) Equide DPAEquide Non DPA CARICO: conservare la documentazione di acquisto per 3 anni. SCARICO: non richiesto CARICO: conservare la documentazione di acquisto per 3 anni SCARICO: mediante registrazione dell'utilizzo dei farmaci solo se i medicinali sono somministrati ad animali destinati alla produzione di alimenti (+ registro trattamenti). Registro da conservarsi per 5 anni dal ultima registrazione Stupefacenti: fare riferimento al DPR 309/90

RIMANENZE Non costituiscono scorta (mantenere la documentazione d’acquisto), devono essere correttamente conservate, L'utilizzo delle rimanenze puo' avvenire solo dietro specifica indicazione di un medico veterinario sul registro dei trattamenti. I medici veterinari nel prescrivere i medicinali veterinari, devono limitarne la quantita' al minimo necessario per il trattamento CAMPIONI GRATUITI devono essere consegnati, previa compilazione di opportuna documentazione di scarico che attesti l'avvenuta consegna, esclusivamente ad un medico veterinario iscritto all'albo professionale Ai fini della successiva gestione. Registrazioni: vale quanto previsto per i farmaci analoghi in confezioni destinate alla vendita. Non può essere fornito alcun campione contenente medicinali disciplinati dal DPR 309/90 (stupefacenti sostanze psicotrope)

MEDICINALI AD USO ESCLUSIVO DEL MEDICO VETERINARIO I medicinali veterinari che richiedono speciali accorgimenti e specifiche competenze ai fini della loro somministrazione agli animali e nelle successive fasi di monitoraggio sui medesimi, sono utilizzati esclusivamente dal medico veterinario. a)Testosterone; b)progesterone o derivati; b) trembolone allilico, sostanze ß- agoniste d) estrogeni, e) androgeni; f) gestageni. a) abortivi, nel caso in cui vengano somministrati con finalita'abortive; b) anestetici locali iniettabili; c) anestetici generali iniettabili e inalatori; d) anticoncezionali iniettabili; e) antineoplastici iniettabili, citochine e immunomodulatori iniettabili; f) specialita' medicinali veterinarie nei casi di uso intrarticolare; g) emoderivati; h) eutanasici; i) beta-agonisti. N.B. La detenzione e l'approvvigionamento dei medicinali di cui ai punti c) e h) del comma 1, sono consentiti esclusivamente al medico veterinario. La vendita e'effettuata soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia o della prescrizione prevista dal D.P.R. 309/90, a secondo del medicinale prescritto.