L’EVOLUZIONE NORMATIVA

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L’EVOLUZIONE NORMATIVA

Le origini La prima produzione normativa in tema di sicurezza sul lavoro risale alla fine del secolo XIX quando si sentì l’esigenza di tentare di arginare il fenomeno infortunistico derivato dalla crescita senza regole del lavoro all’interno delle fabbriche e dall’uso sempre più diffuso e spregiudicato di macchinari ed attrezzature privi delle più elementari misure di sicurezza. Il legislatore dell’epoca considerava gli infortuni sul lavoro un fattore inevitabile legato alla produzione industriale.

Le origini L’articolo 2087 codice civile del 1942 impone all’imprenditore di adottare: “nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Tale norma, infatti, ha sin dall’origine assunto il ruolo di fulcro del sistema di sicurezza sul lavoro a seguito della sua ampia formulazione che impone all’imprenditore l’obbligo di salvaguardare la salute dei propri dipendenti con l’adozione di tutte le misure di sicurezza richieste, secondo il principio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile” (trattasi di misure prevalentemente repressive)

Dalla Costituzione al D.lgs 626 Con la Costituzione, entrata in vigore nel 1948, la tutela della salute e della salubrità dell’ambiente di lavoro assume rilievo pubblicistico grazie alle disposizioni contenute, rispettivamente, nell’art. 32 in base al quale il diritto alla salute ed all’integrità fisica diventa un diritto fondamentale dell’individuo, nell’art. 35 che garantisce la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni …e cura la formazione dei lavoratori ed, infine, nell’art. 41 in virtù del quale l’iniziativa economica privata, seppur dichiarata libera, “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”

Dalla Costituzione al D.lgs 626 Dopo questi primi interventi legislativi sporadici viene emanata la prima disciplina organica che risale alla seconda metà degli anni ’50 quando grazie ad una delega contenuta nella legge 12 febbraio 1955, n. 51, il Governo predispose una serie di decreti presidenziali in materia di sicurezza sul lavoro con i quali si cercò di contenere il fenomeno infortunistico nei luoghi di lavoro.

Dalla Costituzione al D.lgs 626 I quattro caratteri fondamentali della normativa degli anni cinquanta erano: Lo scopo di realizzare la protezione oggettiva; il principio di tassatività secondo cui le misure di sicurezza sono inderogabili, indisponibili, insostituibili ed infungibili; il criterio di presunzione assoluta di pericolo; il primato assoluto delle esigenze di sicurezza.

Dalla Costituzione al D.lgs 626 Dopo l’ampia produzione normativa degli anni ’50 inizia un lungo periodo di stasi, interrotto agli inizi degli anni ’70 quando nello “Statuto dei lavoratori” viene affermato che i lavoratori, mediante loro rappresentanze, sono chiamati a: “controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica” (art. 9, legge 20 maggio 1970, n. 300).

Dalla Costituzione al D.lgs 626 Un rilevante impulso alla produzione legislativa nazionale in materia di sicurezza e igiene sul lavoro è derivato dall’applicazione del diritto comunitario, le cui fonti sono indicate nell’art. 249 del Trattato CE.

Dalla Costituzione al D.lgs 626 Le principali fonti di diritto comunitario sono: Regolamenti (obbligatori e direttamente applicabili) Direttive (applicabili mediante atti dei singoli Stati) Decisioni (obbligatorie verso i singoli destinatari) Raccomandazioni (non vincolanti)

Il Decreto Legislativo 626 La gerarchia delle fonti di diritto “interne” e “comunitarie” in materia di sicurezza sul lavoro la Costituzione e le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute; i regolamenti e le direttive comunitarie dotate di completezza di contenuto dispositivo; le leggi ordinarie, regionali e i trattati internazionali ratificati; le direttive comunitarie; i contratti collettivi corporativi e i contratti collettivi post-corporativi validi erga omnes; l’autonomia privata con i contratti collettivi di diritto comune; gli usi e le consuetudini.

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 626 19 SETTEMBRE 1994

Il Decreto Legislativo 626 Le principali novità del d. lgs. n. 626 del 1994 erano: una maggiore specificazione del contenuto dell’obbligo di sicurezza; la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; la programmazione della gestione della sicurezza e la procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione; l’ampliamento del novero dei soggetti interessati alla gestione della sicurezza; una gestione concertata attraverso la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Il Decreto Legislativo 626 La materia prevenzionale non è più statica, ma dinamica, legata all’evoluzione della tecnologia e dei modi di produzione dei beni e dei servizi ed idonea a consentire un pronto aggiornamento delle misure di sicurezza. Passaggio da un modello di protezione oggettiva, finalizzato a garantire un ambiente di lavoro tecnologicamente sicuro, ad un modello di sicurezza basato essenzialmente su “comportamenti operativi dei lavoratori soggettivamente sicuri”.

Il Decreto Legislativo 626 I principali obiettivi perseguiti con il D.lgs. n. 626/94: la valutazione dei rischi (DVR) la successiva redazione del piano di sicurezza l’adozione di misure di sicurezza individuali o collettive.

Il Decreto Legislativo 626 Nel piano di sicurezza erano inserite: la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro che spiegasse i criteri utilizzati nella formazione; l’individuazione delle misure di prevenzione e dei dispositivi di protezione individuale che consentissero l’eliminazione oppure la riduzione dei rischi; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Il Decreto Legislativo 626 Le misure di sicurezza individuali o collettive si distinguono in: misure tecniche che rientrano nell’ambito della prevenzione oggettiva e sono applicate sulle fonti del rischio, come le macchine, gli impianti, le attrezzature; misure organizzative e gestionali che riguardano l’organizzazione del lavoro e precisamente i fattori di rischio legati alla ripetitività dei gesti, alla monotonia; misure procedurali che comprendono tutti i procedimenti da porre in essere per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori, come le procedure per i casi di emergenza.

Il Decreto Legislativo 626 La formazione rientrava tra le misure generali di tutela (art. 3, co. 1, lett. s) e imponeva al datore di lavoro di fornire una formazione sufficiente ed adeguata sul tipo di produzione nonché sulla sicurezza sul lavoro individuale e collettiva all’interno dell’ambiente di lavoro con particolare riguardo ai rischi esistenti, ai possibili danni che ne potevano derivare e sulle misure richieste per fronteggiarli.

Il Decreto Legislativo 626 Nelle misure generali di tutela era collocata anche l’informazione dei lavoratori che riguardava: i rischi sulla sicurezza individuale e collettiva, le misure e gli accorgimenti adottati per la prevenzione e la protezione, i pericoli legati all’uso di sostanze pericolose, le procedure di pronto soccorso e di evacuazione in caso di incendio, i nominativi del RSPP e del medico competente.

Il Decreto Legislativo 626 L’addestramento serviva ad impratichire i lavoratori sull’uso pratico delle nozioni apprese con la formazione e l’informazione. Esso riguardava, ad esempio: le attrezzature di lavoro, l’uso dei dispositivi di protezione individuali, la protezione dagli agenti chimici.

APPROCCIO “COMMAND E CONTROL” APPROCCIO “ORGANIZATIVO E GESTIONALE ” 1955 1994 1996 2008 APPROCCIO “COMMAND E CONTROL” APPROCCIO “ORGANIZATIVO E GESTIONALE ” DLgs 81/08 DLgs 626 SISTEMA RIGIDO SISTEMA FLESSIBILE Sistema prescrittivo, settoriale, poco orientato alla prevenzione e molto alla repressione Eccessiva frammentazione legislativa Rispetto formale alla conformità Sistema orientato agli aspetti gestionali e organizzativi, e alla prevenzione Nuovi istituti relazionali e definizione di ruoli e responsabilità di nuovi soggetti. Rispetto sostanziale delle misure di prevenzione e protezione

IL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 AGGIORNATO AL 106/2009

STRUTTURA è costituito da: - 306 articoli - XIII Titoli oltre 50 Allegati

Il Decreto Legislativo 81/2008 Nell’art. 1, intitolato Finalità, viene affermato che le norme contenute nel decreto legislativo sono rivolte al riassetto ed alla riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Esse mirano, precisamente, a garantire l’uniformità della tutela sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati

Il Decreto Legislativo 81/2008 l’attuale normativa non si rivolge unicamente al lavoratore subordinato, ma a tutte “le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione” (art. 2, comma 1, lett. a);

Il Decreto Legislativo 81/2008 ART. 3 le norme contenute nel decreto legislativo si applicano a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, nonché a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, ed ai soggetti ad essi equiparati. Rimangono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari (art. 3, comma 8); mentre per alcune categorie, come le Forze Armate, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco o nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie etc. la legge rinvia la disciplina ad appositi decreti.

Il Decreto Legislativo 81/2008 ART. 4 Per la prima volta, nel sistema di prevenzione e di protezione degli infortuni sul lavoro viene introdotta una serie di norme che collegano alcuni adempimenti alla presenza nel luogo di lavoro di un numero minimo di lavoratori. Ad esempio le modalità da adottare per la valutazione dei rischi o le modalità di nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il Decreto Legislativo 81/2008 Anche nel decreto legislativo n. 81 del 2008 vengono confermate le linee guida che hanno caratterizzato il sistema di prevenzione introdotto con il decreto legislativo n. 626 del 1994 e precisamente: una maggiore specificazione del contenuto dell’obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro; la programmazione della gestione della sicurezza e la procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione; una gestione concertata della sicurezza all’interno dell’impresa attraverso la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti, i cui compiti sono meglio ridefiniti e specificati.

Il Decreto Legislativo 81/2008 ART. 15 Nelle misure generali di tutela vengono inserite per la prima volta anche l’informazione e la formazione adeguate per il dirigente ed il preposto (lett. o), la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; inoltre, il controllo sanitario oggi riguarda i lavoratori in genere e all’allontanamento per motivi sanitari per l’esposizione al rischio si affianca la possibilità di adibizione del lavoratore a mansioni diverse (lett. m).

Valutazione dei rischi La valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Valutazione dei rischi Il datore di lavoro, titolare dell’obbligo, non delegabile (art. 17, comma 1, lett. a), della valutazione dei rischi e della redazione del relativo documento (DVR), deve considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché i rischi, previsti per la prima volta, collegati allo stress lavoro – correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi (art. 28, comma 1).

Valutazione dei rischi Tale valutazione, come anche il relativo documento “debbono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità” (art. 29, comma 3).