Patto di Stabilità Interno Corso di Ragioneria delle Aziende Pubbliche Pisa, 12 novembre 2014
Argomenti Origini e finalità Normativa vigente Soggetti controllori Enti soggetti Calcolo Obiettivo: partecipazione alla manovra Saldo finanziario in termini di competenza mista Esclusioni dal saldo valido ai fini del rispetto del patto Riflessi delle regole del patto sulle previsioni di bilancio Patto di solidarietà Verifica degli adempimenti Mancato rispetto del Patto – Sanzioni Comportamenti elusivi - Sanzioni
Origini e finalità Il Patto di stabilità interno (PSI) nasce dall’esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti e condivisi a livello europeo in seno al Patto di stabilità e crescita e specificatamente nel trattato di Maastricht (firmato 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore 1 novembre 1993) che fissa le regole politiche e i parametri economici necessari per l’ingresso dei vari Stati aderenti.
Origini e finalità Deficit pubblico La spesa pubblica non coperta dalle entrate non deve essere maggiore del 3% del PIL (tetto all’indebitamento netto della P.A.) Debito pubblico Il debito della P.A. deve essere inferiore al 60% del PIL o comunque decrescente (convergente)
Origini e finalità Indebitamento netto della P.A. definito come saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni,) desunte dal conto economico della P.A. preparato dall’ISTAT costituisce il parametro principale da controllare ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito.
Origini e finalità Il Patto di Stabilità e crescita ha fissato i confini in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento al’interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente. Nel corso degli anni ciascuno dei paesi membri dell’UE ha implementato internamente il Patto di Stabilità e Crescita seguendo criteri e regole proprie in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di Governo.
Origini e finalità La definizione delle regole del patto di stabilità avviene durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica, momento in cui si analizzano le previsioni sull’andamento della finanza pubblica e si decide l’entità e la tipologia delle misure correttive da porre in atto per l’anno successivo. Prima formulazione del patto di stabilità per gli enti locali avviene nel 1999 per effetto della L. 448/1998. Le disposizioni del patto di stabilità interno costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
Origini e finalità Dal 1999 ad oggi l’Italia ha formulato il proprio Patto di stabilità interno esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali e i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa per poi tornare agli stessi saldi.
Origini e finalità La definizione delle regole del patto di stabilità avviene durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica, momento in cui si analizzano le previsioni sull’andamento della finanza pubblica e si decide l’entità e la tipologia delle misure correttive da porre in atto per l’anno successivo. Prima formulazione del patto di stabilità per gli enti locali avviene nel 1999 per effetto della L. 448/1998.
Origini e finalità I criteri e le modalità di attuazione del patto incentrate sul saldo finanziario come ridefinito a decorrere dal 2007 sono causa di molteplici problematiche: - di carattere finanziario - di carattere macroeconomico deprimono gli investimenti pubblici in quanto deprimono gli investimenti pubblici
Normativa vigente La definizione delle regole del patto di stabilità interno avviene durante l’approvazione della manovra di finanza pubblica La disciplina attuale del patto è disegnata congiuntamente da: D.L. 78/2010 L. 220/2010 (Legge di stabilità 2011) L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) D.L. 16/2012 D.L. 74/2012 L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) D.L. 35/2013 D.L. 43/2013 D.L. 16/2014 D.L. 47/2014 D.L. 74/2014
Normativa vigente Decreto n del Determinazione obiettivi – enti in sperimentazione Decreto n del Determinazione obiettivi Decreto n del Determinazione obiettivi – clausola di salvaguardia Circolare n. 6 del Decreto n del – Interventi per Olbia Decreto n del Spazi finanziari debiti al 2012 Nota Patto di stabilità interno “orizzontale nazionale” Decreto n del – Spazi finanziari piccoli comuni Decreto del Esclusione interventi scuole Circolare 22 del Spazi finanziari piattaforma crediti – debiti al 2013 …..
Soggetti controllori Revisori dei conti Corte Conti MEF (Ragioneria generale dello Stato)
Novità patto di stabilità (L. 147/2014) Riduzione obiettivi anno 2014, conferma concorso anno 2015, aggravio obiettivo 2016 e 2017 volto a garantire un contributo di 344 milioni di euro complessivi Allentamento patto 2014 per complessivi milioni di euro con l’esclusione dal patto di milioni di euro per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre 2014 e per 500 milioni di euro per estinguere debiti in conto capitale maturati al Aggiornamento base d riferimento per il calcolo dell’obiettivo (media impegni spesa corrente anziché ) che premia gli EE.LL. che hanno maggiormente contratto la spesa corrente negli anni considerati
Novità patto di stabilità (L. 147/2014) Conferma dei patti di solidarietà con posticipo del “patto regionale integrato” al 2015 e anticipo dei termini di chiusura delle procedure Sospensione per l’anno 2014 del meccanismo della virtuosità e introduzione di un meccanismo finalizzato alla riduzione dell’obiettivo degli enti che partecipano alla sperimentazione Riduzione obiettivi dei comuni che gestiscono in quanto capofila funzioni e servizi in forma associata compensata dal corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila (sterilizzazione effetti negativi connessi)
Novità patto di stabilità (L. 147/2014) Introduzione per il 2014 della cd. Clausola di salvaguardia per cui l’obiettivo di saldo finanziario rideterminato, fermo restando l’obiettivo complessivo di comparto, in modo da garantire ce per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15% rispetto all’obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media con le modalità previste dalla normativa previgente Riduzione obiettivi per Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, nonché Olbia per agevolare la ripresa delle attività e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici ed alluvionali
Enti soggetti al Patto Le esigenze di coordinamento della finanza pubblica hanno indotto il legislatore ad allargare progressivamente la platea degli enti soggetti al patto: Province Comuni con più di abitanti Comuni con popolazione compresa fra e abitanti (a decorrere dall’esercizio 2013) Popolazione da prendere a riferimento: quella anagrafica e non censuaria registrata alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento secondo i dati ISTAT Enti di nuova istituzione (a decorrere dal 2011) Unioni di Comuni formate da enti con popolazione fino a abitanti (terzo anno successivo a quello della loro istituzione) Enti commissariati per mafia (a decorrere dall’esercizio 2013) Roma capitale (particolare procedura) (Aziende speciali ed istituzioni -Società in house affidatarie dirette)
Obiettivo programmatico: indicazioni generali L’obiettivo programmatico da assegnare a ciascun ente è rappresentato dal saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti) calcolato in termini di competenza mista assumendo cioè per la parte corrente gli impegni e gli accertamenti e per la parte capitale gli incassi e i pagamenti
Obiettivo programmatico: indicazioni generali Non sono considerati: avanzo/disavanzo di amministrazione Fondo/deficit di cassa
Saldo finanziario in termini di competenza mista 1) Parte corrente (titoli I, II e III dell’entrata e titolo I della spesa) somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza fra accertamenti ed impegni 2) Parte capitale (limitatamente al titolo IV dell’entrata e al titolo II della spesa) differenza fra incassi e pagamenti (anche in conto residui) al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti)
Obiettivo strutturale Saldo di competenza mista non inferiore al valore della propria spesa corrente media registrata negli anni corretta dell’importo pari alla riduzione dei trasferimenti
Metodologia di calcolo obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno ) Aggiornamento della base di calcolo dal triennio al triennio con conseguente revisione dei coefficienti da applicare alla spesa media registrata nel periodo di riferimento 2) Sospensione per l’anno 2014 del meccanismo di ripartizione degli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno fra gli enti di ciascun livello di governo basato sui criteri di virtuosità 3) Introduzione di un incentivo per gli enti locali che adottano la sperimentazione in tema di armonizzazione dei bilanci (riduzione dell’obiettivo 2014 fino al conseguimento di un saldo obiettivo pari a zero 4) Introduzione di una clausola di salvaguardia per il solo anno 2014Riduzione obiettivo comuni che gestiscono in quanto capofila funzioni e servizi in forma associata mediante corrispondente aumento obiettivi comuni non capofila 5) Modifica gestioni associate
Percentuali da applicare alla spesa corrente Riduzione obiettivo enti in sperimentazione con rideterminazione % per gli enti non soggetti: Comuni con popolazione superiore a abitanti anno 2014: 15,07% Anni 2015/2016 enti non virtuosi percentuali rideterminate dal decreto annuale attuativo della virtuosità per l’entità massima di: Anno ,07% Anno ,62%
Calcolo dell’obiettivo di competenza mista Patto di stabilità interno 2014/2016 All. OB/14/C Fase I: Saldo obiettivo provvisorio sulla base della spesa corrente media (Media spesa corrente con applicazione della percentuale) Fase II: Saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti (calcolato automaticamente dalla procedura – milioni annui dal 2012 al 2014) Fase III: Saldo obiettivo enti in sperimentazione (comuni 52,80%) Fase clausola di salvaguardia Fase IV: Saldo obiettivo rideterminato patti di solidarietà Fase V. Riduzione obiettivo (importo commisurato agli effetti finanziari determinati dall’applicazione della sanzione riduzione dei trasferimenti agli enti che non hanno raggiunto il patto esercizio precedente – calcolato automaticamente dalla procedura)
Parametri di virtuosità Il D.L. n. 98/2011 art. 20 ha introdotto un meccanismo basato su criteri di virtuosità ai fini della distribuzione del concorso alla realizzazione degli obiettivi finanziari fra gli enti di ciascun livello di governo. Con decreto del MEF ogni anno gli enti sottoposti al patto di stabilità vengono divisi in due classi definite sulla base della valutazione ponderata dei parametri di virtuosità: Rispetto del patto di stabilità interno Autonomia finanziaria Equilibrio di parte corrente Rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate
Esclusioni Pagamenti in conto capitale dell’esercizio 2014 Pagamento debiti c/capitale esistenti al 31 dicembre 2012 Entrate e spese per ordinanze conseguenti a dichiarazione di stato di emergenza (e grandi eventi) Risorse provenenti dall’Unione Europea Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento Beni trasferiti in attuazione del federalismo demaniale Entrate e spese per i censimenti (Piano generale censimento - Piano generale 6 censimento agricoltura) Spese per investimenti infrastrutturali Proventi derivanti dalle dismissioni di partecipazioni societarie – quota fondo infrastrutture Spese sostenute per interventi di edilizia scolastica (anni 2014 e 2015) Spese enti colpiti a sisma 2012 Corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale Risorse interventi portuali comune di Piombino Spese sostenute dal comune Campione d’Italia
Patti di solidarietà I singoli obiettivi del patto di stabilità possono essere modificati attraverso i patti di solidarietà fra enti territoriali mediante i quali gli enti possono cedersi spazi finanziari (e non risorse) validi ai fini del raggiungimento dell’obiettivo del patto di stabilità interno Finalità Rendere più sostenibili gli obiettivi individuali degli enti locali soggetti ai vincoli del patto di stabilità interno attraverso meccanismi di compensazione regionale e nazionale che consentano di acquisire spazi finanziari per sostenere i pagamenti in conto capitale evitando la possibile compressione delle spese di investimento degli enti locali a causa dei vincoli del patto di stabilità interno.
Patti di solidarietà Patto regionale verticale Patto regionale orizzontale Patto regionale verticale incentivato Patto regionale integrato Patto nazionale orizzontale Patto nazionale verticale
Patti di solidarietà Con il patto regionale verticale ed il patto regionale verticale incentivato le regioni possono cedere spazi finanziari agli enti locali ricadenti nel proprio territorio consentendo ai comuni e alle province interessati di poter beneficiare di un margine di spesa maggiore da destinare ai pagamenti in conto capitale. Tali spazi non devono essere restituiti. Con il patto regionale orizzontale ed il patto nazionale orizzontale gli enti locali scambiano spazi finanziari che saranno oggetto di recupero o restituzione nel biennio successivo.
Obbligo del rispetto del patto in via preventiva Art. 77-bis D.L. 112/2008 Co 107 L. 22/2010 Art. 31 co 18 L. 183/2011 Prospetto allegato al Bilancio di Previsione Rispetto bilancio e variazioni durante l’esercizio Grave irregolarità finanziaria e contabile
Particolari voci di bilancio Fondo ammortamento Fondo svalutazione crediti (25% - 30% - per il %) Fondo pluriennale vincolato Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali
Comunicazione obiettivo Entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del modello Mancata comunicazione: inadempimento al patto
Verifica degli adempimenti Art. 31, co. 19 e 29, L. 182/2011 modificato co. 538 e 539 Legge di stabilità 2014 Monitoraggio semestrale 30 giorni Trasmissione al MEF – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato Modalità D.M. 2 settembre 2013 Mancata trasmissione = Inadempimento Patto Certificazione annuale 31 marzo Certificazione firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico finanziaria Nomina commissario ad acta (Revisore dei conti) Mancata trasmissione = Inadempimento Patto
Mancato rispetto del Patto – Sanzioni per l’ente Riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale o del Fondo Sperimentale di riequilibrio Contenimento assunzione impegni di spesa corrente (importo annuale medio ultimo triennio) Divieto di indebitamento per investimenti Divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo Riduzione indennità amministratori locali (30% indennità al 30 giugno 2010)
Comportamenti elusivi - Sanzioni Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti Amministratori: sanzione pecuniaria fino a 10 volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione dell’elusione Responsabile del servizio economico-finanziario: sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo al netto degli oneri fiscali e previdenziali
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