Le rinunce e le transazioni
Le rinunce e le transazioni: l’art cod. civ. Art cod. civ. “Le rinunce e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti e accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’art. 409 cod. proc. civ., non sono valide”. Centralità sistematica della norma Necessità di evitare atti dismissivi non autenticamente voluti (tesi soggettivistica/oggettivistica) - Affermazione della regola di inderogabilità
Le rinunce e le transazioni: i negozi impugnabili La rinuncia Atto negoziale unilaterale Manifestazione chiara, univoca e consapevole La transazione Atto negoziale bilaterale (reciproche concessioni) Res litigiosa Aliquid datum, aliquid retentum Quietanze a saldo o liberatorie
Le rinunce e le transazioni: le situazioni giuridiche considerate Solo diritti già sorti ed entrati nel patrimonio del disponente (inapplicabilità del regime agli atti che impediscono al lavoratore l’acquisto del diritto ed incidono sul suo momento genetico: nullità ex art cod. civ.) Il diritto deve essere previsto da norme inderogabili (diverso dalla inderogabilità della norma)
Le rinunce e le transazioni: i diritti disponibili Nulla quaestio per i diritti liberamente disponibili (es. recesso dal contratto di lavoro; rinuncia ad impugnare il licenziamento; cessazione del rapporto intervenuta per mutuo consenso) (necessità che il recesso sia autonomo e non inserito in una più ampia transazione) Nulla quaestio per i diritti previsti da disposizioni di contratto individuale
Le rinunce e le transazioni: conseguenze della illegittimità Ipotesi di annullabilità, stante la necessità di impugnazione nel termine di decadenza di 6 mesi Applicabilità degli ordinari strumenti di controllo sul consenso (errore, dolo, violenza) Legittimazione ad impugnare soggettivamente limitata (solo lavoratore). Sufficienza di qualsiasi scritto, anche stragiudiziale
Le rinunce e le transazioni: ipotesi di legittimità E’ valida la rinuncia o la transazione perfezionata: -In sede di conciliazione sindacale -Davanti alla Commissione di conciliazione costituita presso le Direzioni provinciali del lavoro -Davanti al Giudice del lavoro