1 Direzione Centrale Salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI dott. Emiliano Visentini
2 Il contesto normativo di riferimento art. 35, comma 5, della LR 6/2006: -prevede che la Giunta regionale emani indirizzi per l’affidamento dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali in conformità a d.p.c.m. 30 marzo 2001(previsto dalla L. 328/2000) - atto di indirizzo approvato con DGR n del 1 giugno 2011
3 Finalità dell’atto di indirizzo a) stabilire indirizzi omogenei per l’affidamento dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali; b) assicurare adeguati livelli di qualità nell’ambito della gestione dei servizi alla persona; c) fornire alle amministrazioni criteri uniformi per valutare l’offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa; d)favorire l’utilizzo di procedure di aggiudicazione di contratti pubblici o altre procedure alternative che consentano la piena espressione della capacità progettuale e organizzativa dei soggetti affidatari. f)valorizzare il ruolo del terzo settore nell’ambito della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; g)favorire forme di coinvolgimento attivo dei soggetti del terzo settore e di altri soggetti privati per sviluppare rapporti che diano concreta attuazione al principio della sussidiarietà e che possano consentire la loro effettiva partecipazione all’esercizio della funzione sociale.
4 L’ambito di applicazione: i servizi e gli interventi del sistema integrato Si applica a tutti i servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari ampiamente intesi che rientrano nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali Non viene definito un elenco tassativo e chiuso di servizi per i quali si applicano gli indirizzi in quanto vi è estrema varietà di tipologie di servizi che possono rientrare nel sistema integrato Per individuare le possibili tipologie di servizi e interventi che rientrano nel campo di applicazione dell’atto di indirizzo è stata condotta un’analisi normativa partendo dalla LR 6/2006 e dalle aree di intervento in essa previste e rientranti nel sistema integrato, collegandole alle leggi di settore che disciplinano servizi e interventi specifici In linea di massima rientrano nel campo di applicazione degli indirizzi regionali tutti i servizi e gli interventi inseriti nei piani di zona che possono essere esternalizzati/affidati a terzi
5 I soggetti L’art. 14 della LR 6/2006 individua i soggetti appartenenti al terzo settore e gli altri soggetti senza finalità di lucro che: -partecipano al sistema integrato concorrendo alla programmazione in materia sociale, sociosanitaria e socioeducativa -partecipano alla progettazione, attuazione, erogazione e alla valutazione degli interventi e dei servizi Sono: -gli enti e le istituzioni appartenenti al settore privato-sociale e operanti senza fini di lucro; -le cooperative sociali e loro organismi rappresentativi; -le organizzazioni di volontariato; -le associazioni di promozione sociale; -le fondazioni.
I soggetti privati a scopo di lucro Per assicurare che i livelli di qualità dei soggetti affidatari e gestori dei servizi definiti nell’atto di indirizzo siano sempre garantiti, l’atto di indirizzo si applica anche quando il soggetto gestore è un’impresa privata avente scopo di lucro per le parti compatibili con la loro natura giuridica (es. regolazione appalti/concessioni, criteri di accesso alle procedure di gara, criteri di valutazione delle offerte progettuali)
7 I sistemi di affidamento Per l’affidamento dei servizi del sistema integrato si possono individuare due modalità generali: -mediante l’appalto del servizio -mediante forme alternative all’appalto che mirano alla creazione di rapporti di partnership con i soggetti privati Differenza sostanziale fra i due: l’appalto si limita all’acquisizione del servizio sul mercato le forme di partnership mirano allo svolgimento congiunto tra soggetto pubblico e soggetto privato di una funzione propria dell’ente affidante in ottica sussidiaria
8 La normativa in materia di aggiudicazione di appalti relativi ai servizi del sistema integrato Art. 20: Il codice dei contratti non si applica integralmente ai servizi sanitari e sociali (in quanto sono inclusi nell’allegato IIB). Per tali servizi si applicano solo: -l’articolo 68 (specifiche tecniche); -l’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento); -l’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati). Art. 27: Stabilisci i principi che devono comunque essere rispettati: -economicità -efficacia -imparzialità -parità di trattamento -trasparenza -proporzionalità
9 L’art. 27 stabilisce inoltre che: -il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile; -le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici devono espletarsi nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); -l’attività contrattuale della pubblica amministrazione deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni stabilite dal codice civile.
10 Le stazioni appaltanti possono adattare alle proprie esigenze e alle caratteristiche del servizio e gestire in modo autonomo le procedure previste dal codice dei contratti rispettando comunque alcune regole fissate da leggi speciali e di settore art. 35 della LR 6/2006: 1) obbligo di aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto dei diversi elementi di qualità dell’offerta; 2) divieto di utilizzare gare al massimo ribasso; 3) attribuzione al prezzo di un massimo del 15% dei punti totali; 4) obbligo di far rispettare le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento; 5)obbligo di far rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 6)obbligo di far realizzare gli interventi e i servizi affidati secondo modalità che ne garantiscano la continuità; 7) il divieto di prevedere la possibilità di subappaltare i servizi affidati.
11 L’affidamento dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali nell’ambito dei rapporti di sussidiarietà Appalto: segue logica economico-competitiva che non sempre consente di valorizzare e migliorare nel tempo gli elementi qualitativi dei servizi, specialmente nel settore dei servizi alla persona Rapporti di partnership: non si limitano alla creazione di rapporti contrattuali di tipo gestorio ma, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, favoriscono le sinergie operative tra la pubblica amministrazione e i soggetti privati nell’ottica di una gestione congiunta e partecipata della funzione sociale pubblica
12 L’affidamento dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali nell’ambito dei rapporti di sussidiarietà - Concessione - Accordi ex art. 11 L. 241/90 (accordi procedimentali) -Convenzioni con associazioni di volontariato e di promozione sociale -Coprogettazione
13 La concessione Non è un contratto tra pubblico e privato ma un provvedimento amministrativo con il quale si trasferisce in capo ad un soggetto privato un potere di cui la pubblica amministrazione è titolare. Il concessionario diventa temporaneamente sostituto della pubblica amministrazione ed eroga in tale veste il pubblico servizio con l’assunzione del rischio gestionale. Il privato gestisce il servizio per conto della PA fornendo il servizio che di norma dovrebbe dare l’ente pubblico e trae il corrispettivo direttamente dall’utente. Nel rapporto concessorio l’amministrazione conserva poteri autoritativi di ingerenza e controllo maggiori rispetto all’appalto. Nella concessione la durata dell’affidamento può essere notevolmente estesa grazie alla possibilità di modificare nel tempo il rapporto tra ente pubblico e privato concessionario in relazione alla valutazione del pubblico interesse.
14 Gli accordi procedimentali Sono previsti dall’art. 11 della legge 241/90 e sono strumenti giuridici di natura privatistica che hanno la funzione di permettere alle pubbliche amministrazioni di negoziare con i privati le modalità di esercizio delle funzioni pubbliche. Possono essere utilizzati per acquisire l’apporto del soggetto privato in cambio di agevolazioni, finanziamenti o altre utilità economiche, da non intendersi quali pagamenti di corrispettivi per le attività svolte ma quali “premi” per la collaborazione con la PA per la realizzazione di una funzione sociale. Preferibile la loro utilizzazione nel caso di sperimentazione di nuove offerte e/o di nuovi modelli gestionali per l’erogazione di servizi.
15 Convenzioni con associazioni di volontariato e promozione sociale Ambito preferenziale di azione dell’associazionismo nel contesto del sistema integrato di interventi e servizi sociali sta nella funzione di supporto e di rinforzo a servizi già esistenti o anche nella proposizione e progettazione di interventi e servizi mancanti nel sistema integrato, facendosi anche carico di sperimentazioni o realizzazioni non ancora inserite nella programmazione ordinaria
Legge 266/1991 – associazioni di volontariato Legge 383/2000 – promozione sociale Legge regionale 23/2012 – disciplina organica Le leggi di riferimento prevedono che a fronte delle attività svolte dalle associazioni l’ente pubblico può concedere finanziamenti sotto forma di contributi e può stipulare con esse convenzioni per lo svolgimento di attività. Art. 3 D.P.C.M. 30/03/2001 “Gli enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione”
La convenzione non può essere utilizzata: - per lo svolgimento di servizi ed interventi di natura complessa - aventi rilevanza economica -che la PA di norma svolge tramite affidamento a terzi mediante corrispettivo sulla base dell’espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica Per l’affidamento di servizi con tali caratteristiche le associazioni possono partecipare alle gare pubbliche
Convenzione come accordo di collaborazione per attuare il principio di sussidiarietà orizzontale Non è contratto a prestazioni reciproche ma accordo associativo con cui il soggetto pubblico e il volontariato, nel perseguire le medesime finalità di solidarietà sociale, condividono responsabilità, rischi e risorse
Convenzione: strumento per la formalizzazione dei rapporti di collaborazione tra PA e soggetti no profit per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale Con il termine convenzione si intende un rapporto con il quale il soggetto pubblico: a) riconosce al soggetto privato, con cui instaura la relazione, i requisiti necessari per perseguire obiettivi di interesse pubblico, mediante prestazioni offerte dallo stesso soggetto privato; b) mette a disposizione del soggetto privato le risorse necessarie per il perseguimento di tali obiettivi; c) può controllare, verificare e valutare l’operato del soggetto privato nell’ambito e nei termini della convenzione.
Art. 14 legge regionale 23/2012 – Convenzioni ass. volontariato Quali attività possono essere svolte in convenzione? Attività e servizi assunti integralmente in proprio Attività innovative e sperimentali Attività integrative complementari o di supporto ai servizi pubblici Attività frutto di co-progettazione tra organizzazioni e enti pubblici
Art. 14 legge regionale 23/2012 – Convenzioni ass. volontariato Con che modalità la PA sceglie il soggetto da convenzionare? I soggetti pubblici rendono nota la volontà di stipulare le convenzioni secondo modalità dagli stessi definite Presuppone procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza (applicabile in via generale L. 241/90) Criteri di scelta: Operatività principale nel settore in cui si chiede intervento Esperienza concreta Hanno sostenuto formazione e aggiornamento dei volontari
22 COPROGETTAZIONE Procedura amministrativa che ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività da realizzare in termini di partnership tra la PA e soggetti del terzo settore individuati a seguito di procedura di evidenza pubblica
23 art. 7, del d.p.c.m. del 30 marzo 2001 «al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi»
24 FINALITA’ DELLA COPROGETTAZIONE - stimolare l’innovazione e la diversificazione dei modelli organizzativi e delle forme di erogazione dei servizi e degli interventi - stimolare la crescita qualitativa e la capacità di offerta delle organizzazioni del terzo settore, in modo che esse possano concorrere, sempre più efficacemente, alla realizzazione degli interventi di promozione, prevenzione e tutela sociale del territorio, dentro le regole pubbliche e utilizzando modalità di concertazione/ co-progettazione con gli Enti Locali.
25 FASI DELLA COPROGETTAZIONE 1. Definizione degli ambiti di intervento da parte della PA e stesura di un progetto di massima 2. Invito ai soggetti del terzo settore a presentare proposte progettuali 3. Istruttoria pubblica per la selezione della migliore proposta 4. Avvio della progettazione del servizio tra responsabili dell’ente pubblico e responsabili tecnici del soggetto selezionato 5. Affidamento del servizio / stipula della convenzione
26 Gli strumenti per favorire la qualità nei servizi alla persona L’atto di indirizzo definisce alcuni requisiti di accesso alle gare e criteri di valutazione delle offerte: - hanno carattere generale - sono tarati sulle esigenze del settore sociale - sono compatibili con i principi comunitari di regolazione degli affidamenti e tengono in considerazione le indicazioni della giurisprudenza e della prassi consolidata
27 Gli strumenti per favorire la qualità nei servizi alla persona L’atto di indirizzo definisce: -contenuti minimi che devono avere i contratti/accordi con i soggetti privati che operano in ambito sociale al fine di garantire la qualità delle prestazioni e il mantenimento della stessa nel corso del tempo -le modalità per la verifica periodica delle prestazioni