1 DIRITTO DEL MARE. 2 D.P.R. 26.4.1977 n°816 linee di base articolate in: 21 segmenti nella penisola 10 segmenti per la Sicilia 7 segmenti per la Sardegna,

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1 DIRITTO DEL MARE

2 D.P.R n°816 linee di base articolate in: 21 segmenti nella penisola 10 segmenti per la Sicilia 7 segmenti per la Sardegna, Tale sistema ha prodotto: semplificazione semplificazione del margine esterno del mare territoriale facilitazione dell’attività di vigilanza e di polizia facilitazione dell’attività di vigilanza e di polizia nei settori della: difesa nazionale lotta al contrabbando conservazione dell’ambiente marino pesca LINEE DI BASE ITALIANE

3 ZONA CONTIGUA In Italia la zona contigua, pur citata, non è stata ancora proclamata zona contigua Legge Bossi-Fini (189/2002) art. 11 lett.d) La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. decreto 19 giugno 2003 di attuazione della legge Bossi-Fini art. 6 zona contigua al fine di rendere più efficace l’intervento delle forze di polizia nelle acque territoriali è stabilita una fascia di coordinamento che si estende fino al limite dell’area di mare internazionalmente definita come “zona contigua” nelle cui acque il coordinamento delle attività navali connesse al contrasto dell’immigrazione clandestina, in presenza di mezzi appartenenti a diverse Amministrazioni, è affidato al corpo della G.di F.

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5 ALTO MARE TUTTE LE AREE MARINE CHE NON APPARTENGONO NE’ AL MARE TERRITORIALE NE’ ALLE ACQUE INTERNE, NE’ ALLA ZEE, NE’ ALLE ACQUE ARCIPELAGICHE NAVIGAZIONE SORVOLO POSA DI CAVI SOTTOMARINI E CONDOTTE COSTRUZIONE DI ISOLE ARTIFICIALI E ALTRE INSTALLAZIONI PESCA RICERCA SCIENTIFICA NON INTACCARE LE LIBERTA’ DEGLI ALTRI STATI DIRITTI DELL’AREA INTERNAZIONALE DEI FONDI MARINI USO ESCLUSIVO PER SCOPI PACIFICI LIBERTA’ DELL’ALTO MARE LIMITI

6 REGIME GIURIDICO DELLE NAVI IN ALTO MARE IMMUNITA’ ASSOLUTA Rappresentano lo strumento politico-diplomatico dello Stato Esercitano la polizia dell’alto mare (MLE= Maritime Law Enforcement) Legittimi combattenti nella guerra marittima NAVI PRIVATE IMMUNITA’ RELATIVA Le navi nell’alto mare sono sottoposte alla esclusiva giurisdizione dello Stato di bandiera deve esistere un legame sostanziale (genuine link) tra lo Stato e la nave che batte la sua bandiera con l’effettivo esercizio della giurisdizione e del controllo tecnico, amministrativo e sociale. NAVI DA GUERRA

7 POTERI DI POLIZIA IN ALTO MARE (navi straniere) DIRITTO DI VISITA facoltà attribuita alle navi da guerra di sottoporre a visita in alto mare in TEMPO DI PACE, una nave mercantile straniera nel fondato sospetto di: Pirateria* Tratta degli schiavi Trasmissioni abusive Senza bandiera (priva di nazionalità) o falso di bandiera (inchiesta di bandiera) ENFORCEMENT: *solo in caso di pirateria è consentita la CATTURA (art. 105 MB, antica norma consuetudinaria) in tutti gli altri casi : raccolta di prove dell’attività illecita e trasmissione di un rapporto dettagliato alle Autorità nazionali per l’inoltro allo Stato di cui la nave batte bandiera

8 ILLECITI MARITTIMI Pirateria Tratta degli schiavi Narcotraffico Traffico di clandestini Terrorismo marittimo

9 TRAFFICO ILLEGALE DI CLANDESTINI ENFORCEMENT della nave da guerra in alto mare in alto mare se nave nazionale visita dirottamento sequestro se nave straniera agevola l’azione di navi da guerra del Paese di bandiera esercita il diritto di inseguimento nell’ipotesi di presenza costruttiva se nave priva di bandiera dirottamento soccorso a imbarcazioni di fortuna Nel mare territoriale Nel mare territoriale Presta concorso alle Autorità competenti

10 Testo unico sull’immigrazione Testo unico sull’immigrazione (D.Lgs.286/1998) Art 9.3 Art 9.3 (…)I Prefetti promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima (…) sentite le autorità marittime Controllo e ispezione nel mare territoriale affidato alla Pubblica Sicurezza

11 legge Fini-Bossi (189/2002) art. 11 lett.d) 9-bis 9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. 9-ter 9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.

12 legge Fini-Bossi (189/2002) art. 11 lett.d) 9-quater 9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. 9-quinquies 9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti

13 Decreto interministeriale 14/7/2003 Coordinamentocentrale Controllo acque internazionali Controllo acque territoriali (e zona contigua) (e zona contigua) DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE MARINA MILITARE GUARDIA di FINANZA SAR CP – GUARDIA COSTIERA

14 Scambio di informazioni sulla programmazione dei pattugliamenti Situazioni operative Evento immigrazione clandestina Evento SAR Aspetti connessi con il terrorismo internazionale Tavolo tecnico di coordinamento (Direzione centrale dell’immigrazione, MARISTAT, CINCNAV, MARICOGECAP, COGEGUARFI,Comando Generale Carabinieri) 14 settembre 2005

15 PROTOCOLLO CONTRO IL TRAFFICO DEI MIGRANTI CLANDESTINI Palermo, 12/12/2000 Ratificato da 119 Stati (dall’Italia con Legge 16 marzo 2006 n° 146) Traffico migranti = crimine in tutti gli Stati parti Collaborazione giudiziaria e di intelligence Poteri di enforcement in alto mare su navi di Stati parti

16 PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL NARCOTRAFFICO Art.108 M.B.: Cooperazione e collaborazione degli Stati Convenzione di Vienna 1988 contro il narcotraffico Accordo bilaterale ITALIA-SPAGNA del 23/3/1990 Art.99 D.P.R. 9/10/1990 N°309 : 1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che sia sospetta di essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope, può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda un’autorità consolare. 2.Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali e, al di fuori di esse, nei limiti previsti dalle norme dell’ordinamento internazionale

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