Istituzioni di diritto romano

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Istituzioni di diritto romano Contratti reali

Contratti reali I contratti reali sono cinque: mutuo, deposito, comodato, pegno, fiducia. Gaio nelle Istituzioni quando parla dei contratti reali pone l’accento sulla trasmissione della cosa come momento che perfeziona il contratto. L’obbligazione sorge dalla dazione della res

Contratti reali Nei contratti reali la cosa può essere trasferita sia in proprietà che in detenzione. Nel mutuo e nella fiducia una delle due parti trasferisce la proprietà della cosa; negli altri contratti reali si trasferisce la sola detenzione o il possesso. Il mutuo è il contratto reale più antico ed è stato introdotto dal diritto civile

Contratti reali Il mutuo è un contratto reale unilaterale. Unilaterale significa, in questo caso, che una sola delle due parti è tenuta alla prestazione.

Contratti reali Tutti i contratti, infatti, si fondano sull’accordo tra due o più parti che manifestano la volontà di far sorgere il rapporto obbligatorio. I contratti sono negozi bilaterali. Tuttavia, se osserviamo dalla prospettiva dell’adempimento, se solo una delle due parti è gravata dalla prestazione, il contratto si dice unilaterale.

Contratti reali Il mutuo inoltre è un contratto a titolo gratuito. Oggetto del contratto di mutuo è questo: il mutuante trasferisce in proprietà al mutuatario una somma di denaro o una certa quantità di cose fungibili, con l’obbligo per il mutuatario di restituire la stessa somma o la stessa quantità di res alla scadenza del termine fissato dalle parti o, se non vi è un termine, a semplice richiesta del mutuante.

Accordo sulla restituzione Contratti reali Elementi fondamentali del contratto di mutuo sono: Datio rei Accordo sulla restituzione

Actio certae creditae pecuniae Contratti reali Entrambi sono elementi essenziali in assenza dei quali il contratto non è valido Le azioni a tutela del contratto di mutuo sono: Actio certae rei Actio certae creditae pecuniae

Contratti reali La prima serve per riottenere la restituzione delle cose fungibili, la seconda per riottenere la restituzione del denaro. Il mutuo è contratto, si è detto, a titolo gratuito: non sono previsti interessi

Contratti reali Ma quando oggetto del contratto diventa anche il prestito di denaro, occorre superare la contraddizione esistente, perché nessuno prestava denaro senza interessi Poiché però il sistema contrattuale romano è tipico, non poteva essere modificato dalle parti: occorreva, dunque, trovare un’altra soluzione

Contratti reali La soluzione trovata fu esterna al contratto di mutuo: accanto a questo, le parti facevano una stipulatio usurarum con la quale venivano fissati gli interessi del mutuo In questo modo la restituzione del denaro o della res era tutelato dalle azioni che sorgevano dal contratto di mutuo, mentre il pagamento degli interessi dall’actio ex stipulatu nascente dalla stipulatio

Contratti reali Vi erano solo tre eccezioni alla gratuità del mutuo, nel senso che esistevano tre tipologie di mutuo che producevano interessi: I mutui di derrate I mutui delle città Il prestito marittimo

Contratti reali In merito al prestito marittimo (fenus nauticum) serviva a finanziare attività commerciali: il mutuante dava una somma di danaro o altre cose fungibili al mutuatario che le trasportava per mare per farne oggetto di commerci nel luogo dove sarebbe giunto Peculiarità di questa operazione era che il mutuatario avrebbe restituito la somma o le cose solo se fossero arrivate a destinazione

Contratti reali L’intero rischio dell’operazione ricadeva pertanto sul mutuante e, proprio in ragione di questo, le usurae (interessi) pattuiti erano molto elevati Probabilmente nella prassi mutuante e mutuatario facevano una stipulatio nella quale il mutuatario si obbligava a restituire sia il capitale che gli interessi

Contratti reali A quanto ammontavano gli interessi? Nell’epoca più antica ad 1/12 del capitale, cioè alla fine dell’anno si restituiva il doppio della somma ricevuta Successivamente, verso la fine della repubblica, il tasso di interesse ammontava al 12%, comunque molto alto

Contratti reali Il comodato è un contratto reale sorto grazie al pretore E’ un contratto a titolo gratuito ed imperfettamente bilaterale Cosa significa imperfettamente bilaterale?

Contratti reali Che l’obbligazione sorge sicuramente a carico di una parte e solo eventualmente a carico dell’altra Nel comodato una parte dà gratuitamente in detenzione ad un’altra una cosa, convenendo che la utilizzi in un certo modo, fissato nel contratto e la restituisca nella sua integrità specifica

Contratti reali Il comodato ha ad oggetto una cosa inconsumabile perché il comodatario deve usarla e restituirla In origine, la tutela per questo tipo di contratto era offerta dal pretore (actio commodati) Successivamente, quando il contratto venne riassorbito nell’ambito del ius civile, viene difeso con un giudizio di buona fede

Contratti reali Vi sono dei casi in cui si può dare in comodato una res consumabile: es. prestare ad un altro una cosa affinché ne ostenti la proprietà (ad pompam vel ostentationem) o ne faccia oggetto di studio (come le monete) Il comodatario deve: restituire la cosa così come l’ha ricevuta, usarla nei limiti fissati dal contratto. Se il comodatario eccedeva i limiti commetteva furtum usus

Contratti reali Il comodatario risponde, in caso di deterioramento, sia per dolo (se ha posto in essere volontariamente atti volti a danneggiare la cosa), colpa (se il danneggiamento deriva da una condotta imprudente), custodia In questo caso ultimo il comodatario deve prestare custodia, custodire la cosa affinché non si deteriori

Contratti reali Quando si è tenuti anche per custodia, si risponde per fatti oggettivi Il comodatario che, potendo compiere degli atti per salvare la cosa non li compia, risponde anche per il naufragio, l’incendio, il caso fortuito Questa responsabilità si giustifica in ragione della gratuità del rapporto: il comodatario riceve una cosa per usarla gratuitamente

Contratti reali Il comodante, proprietario della cosa, è tenuto a risarcire le eventuali spese necessarie che il comodatario ha sostenuto per la conservazione della cosa o per danni arrecati dalla stessa Ricordo che il contratto è infatti imperfettamente bilaterale: se si verifica l’eventualità di spese affrontate dal comodatario, allora il comodante dovrà risarcirle

Contratti reali Il deposito è un contratto reale a titolo gratuito imperfettamente bilaterale in base al quale il depositante trasferisce la detenzione di una cosa al depositario affinché la custodisca gratuitamente e la restituisca al depositante a richiesta o alla scadenza del termine La gratuità è elemento essenziale: se fosse stabilito un corrispettivo, ci troveremmo di fronte ad una locazione

Contratti reali Il depositario non può usare la cosa, deve solo custodirla e restituirla nelle medesime condizioni in cui l’ha ricevuta: il depositario riceve la detenzione della cosa Il depositante deve rifondere le spese al depositario qualora ne abbia dovute affrontare per la conservazione della cosa o i danni arrecati dalla cosa stessa

Contratti reali L’azione a tutela del depositante è l’actio depositi, un’actio in factum di origine pretoria Anche in questo caso, quando il contratto sarà assorbito dal ius civile, l’azione a tutela sarà un giudizio di buona fede Nel deposito il depositario risponde del solo dolo, perché il depositario non trae da questo contratto alcuna utilità

Contratti reali Dalla figura tipica di deposito di distinguono tre tipologie: a) deposito necessario, chiamato anche deposito miserabile: era il deposito che il depositante era costretto a fare in caso di necessità (alluvione, incendio, etc.) e non aveva avuto modo di valutare la persona del depositario. In questo caso, se il depositario non restituiva la cosa, il pretore concedeva l’actio depositi con cui il depositante si vedeva versare il doppio del valore della cosa

Contratti reali b) il sequestro: si aveva questa figura quando le parti di un processo affidavano volontariamente ad un terzo da loro scelto la custodia della res litigiosa, con l’obbligo da parte del terzo (sequester) a restituire la cosa a chi risultasse il vincitore della lite. Il sequester non aveva la semplice detenzione della cosa, ma il possesso e poteva esercitare i relativi interdetti a tutela della cosa

Contratti reali c) deposito irregolare: in questo caso si aveva il trasferimento di proprietà di cose fungibili, con l’obbligo per chi riceveva le cose di restituire la stessa qualità e quantità su richiesta del trasferente. L’accipiente, divenendo proprietario, poteva disporre delle cose come meglio credeva. Il caso più frequente di deposito irregolare era rappresentato dalle banche. In realtà questa figura nacque autonomamente rispetto al mutuo e al deposito stesso solo in epoca giustinianea.

Contratti reali Il pegno è un contratto reale imperfettamente bilaterale concluso tra chi dà una cosa in pegno (terzo oppignorante) e chi la riceve (creditore pignoratizio) Oggetto dell’obbligazione è la restituzione della cosa data in pegno, quando l’obbligazione principale viene adempiuta

Contratti reali E’ un contratto imperfettamente bilaterale perché è tenuto all’obbligazione di conservare e restituire la cosa solo il creditore pignoratizio Se egli dovesse affrontare delle spese per il mantenimento della cosa, allora l’oppignorante dovrebbe rifonderle A tutela del rapporto vi era un’actio pignoraticia

Contratti reali La fiducia è un contratto sul quale non sappiamo molto e di cui ci parla Gaio nelle Res cottidianae Consiste nel trasferimento di proprietà di una cosa tramite mancipatio o in iure cessio Colui che riceve la cosa in proprietà deve restituirla una volta che si sia realizzato il fine voluto dalle parti

Contratti reali Si è discusso se con il trasferimento della proprietà della cosa sorgesse effettivamente un obbligo a ritrasferirla Alcuni hanno immaginato che questo obbligo sarebbe potuto sorgere nel corso della mancipatio o dell’in iure cessio con una nuncupatio, cioè con una dichiarazione fatta dall’accipiente di restituire la cosa

Contratti reali La fiducia era usata: a) per garantire un’obbligazione preesistente (fiducia cum creditore): il debitore trasferiva la proprietà di una cosa al creditore e questo si impegnava a ritrasferirla nel momento dell’adempimento. Rappresentò la più antica forma di garanzia di un’obbligazione, sostituita in epoca classica dalle figure del pegno e dell’ipoteca

Contratti reali b) a scopo di deposito o comodato (fiducia cum amico): in questo caso si trasferiva la proprietà a taluno con lo scopo che la custodisse o usasse e ritrasferisse in proprietà a colui che l’aveva data alla scadenza del termine o a richiesta. Si perseguivano, cioè gli scopi del deposito e del comodato in un’epoca in cui questi due contratti non erano ancora nati A tutela della fiducia vi è l’actio fiduciae