POLITICHE ISTITUZIONALI E ATTI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE PUBBLICA Seminario LEG -19 marzo 2009 Gianpasquale Preite Università degli Studi di Foggia
G. Preite L’insieme delle informazioni, dei dati e dei documenti raccolti, prodotti, gestiti e trattati dalla Pubblica Amministrazione, nell’esercizio delle proprie attività istituzionali, rappresenta una risorsa strategica sotto il profilo sociale, politico, economico e culturale. La presenza di un’infrastruttura di rete aperta e utilizzabile da tutti ha modificato il rapporto giuridico- istituzionale e l’interfaccia comunicativo/informativa tra pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese. LE POLITICHE ISTITUZIONALI PER L’INFORMAZIONE DIGITALE
G. Preite I siti web degli Enti dovrebbero rappresentare una finestra sul sistema documentale pubblico …... e consistere in una piattaforma strategica finalizzata alla trasparenza e alla diffusione delle informazioni conoscibili all’esterno, divenendo il “luogo” della potenziale pubblicità di tutti i dati, atti e documenti pubblici in formato elettronico (laddove non esistano reali motivi di riservatezza previsti da norme di legge). Si tratta della cosiddetta “disponibilità” definita dal Codice dell’Amministrazione Digitale all’art. 1, comma 1, lettera o), sulla “possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge”. I SITI WEB DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
G. Preite L’attuale trend di sviluppo fornisce dati significativi sull’adozione di siti web e portali web locali per l’erogazione di servizi ed informazioni. Il sito web diventa in questo nuovo contesto solo un tassello di una complessa ed efficiente strategia di ammodernamento dell’apparato pubblico. Si realizza una nuova forma di front office digitale, particolarmente importante per gli Enti locali e in particolar modo i Comuni, che il piano nazionale di eGovernment definisce la prima e fondamentale interfaccia con i cittadini/utenti. Il FRONT OFFICE DIGITALE
G. Preite I problemi connessi all’eGovernment e, nel particolare, connessi all’accessibilità, usabilità e fruibilità sui siti web amministrazioni pubbliche, sono prima di tutto problemi relativi all’organizzazione e poi alle tecnologie. Questo nuovo paradigma richiede un approccio differente, in base al quale i sistemi e le tecnologie di front-end (front- office) funzionano a condizione che il back-office sia organizzato (ossia, la struttura interna di un Ente Pubblico che comprende tutto il sistema procedurale, amministrativo e documentale). Il FRONT OFFICE DIGITALE
G. Preite … se ciò si realizza, è assicurata la funzionalità dell’Ente e quindi dei servizi in rete; … diversamente, tutto il sistema di informazione tramite web finisce con l’essere una “vetrina”, magari interessante sotto il profilo tecnologico ma vuota sotto il profilo dei contenuti e della efficacia della comunicazione Nel raccordo tra back-office e front-office, uno degli obiettivi principali è la realizzazione di un sistema trasparente (azione amministrativa) attraverso strumenti che rendano possibile un effettivo esercizio del diritto di accesso in via informatica agli iter di processo, allo stato dei procedimenti, ai relativi documenti... agli atti dell’Ente.
G. Preite Come devono essere pubblicati gli atti, i dati, le informazioni e i documenti sul sito web dell’Ente?
G. Preite Tutte le leggi citate stabiliscono requisiti obbligatori per la gestione, la conservazione, il trattamento, l’accesso, la pubblicazione e la comunicazione di atti, procedimenti, dati e documenti: Vi sono dei punti fondamentali, per procedere alla redazione di deliberazioni e regolamenti al fine di adottare norme e regole sulla pubblicazione telematica di atti, documenti e dati nei siti degli Enti, e rendere concreta l'attuazione dell'art. 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale. ATTI E REGOLAMENTI PER PUBBLICARE SUL SITO WEB
G. Preite Gli elementi fondanti per l’efficacia e la validità giuridica dei siti web degli Enti e dei contenuti di tali siti, risiedono nei seguenti principi: 1.semplificazione amministrativa 2.durata certa del procedimento 3.responsabile procedimento 4.responsabile del protocollo 5.disponibilità dei dati 6.interoperabilità 7.accesso esterno ed interno 8.sicurezza dei dati e delle informazioni 9.qualità e certezza 10.aggiornamento periodico 11.validazione 12.riutilizzo 13.buone prassi 14.responsabilità della dirigenza 15.requisiti dei siti 16.contenuti dei siti
G. Preite ESEMPIO DI REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI, ATTI E DATI SUL SITO WEB (ENTE XY)
G. Preite ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il sito Internet del (ENTE XY), raggiungibile all’indirizzo www. (ENTE XY).it, ha come finalità la diffusione di notizie, dati, informazioni e servizi ai cittadini del (ENTE XY) del sito, nel rispetto dei principi di privacy, trasparenza, partecipazione del cittadino alle attività pubbliche e semplificazione amministrativa. Il presente regolamento disciplina le modalità di inserimento dell’iter procedimentale, delle informazioni, degli atti e dei dati individuando i documenti da pubblicare, le modalità con cui questi documenti devono essere inseriti e le responsabilità derivanti da queste attività nel rispetto del quadro normativo vigente e della potestà regolamentare dell'Ente.
G. Preite ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI a) D.P.R. 223/1989 “ Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”; b) Legge 241/1990 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documentiamministrativi”; c) Legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." d) D.Lgs. 112/1998 “ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; e) D.P.R. 447/1998 “ Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; f) Nota del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 23 maggio 2000 in merito all’applicazione da parte dei comuni della disciplina in materia di protezione dei dati personali; g) Legge 7 giugno 2000 nr. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”; h) D.P.R. 396/2000 “ Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della Legge 15 maggio 1997, n. 127”. i) Decreto Legislativo 30 marzo 2001 nr. 165: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; j) D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” k) D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (TU sulla Privacy) l) Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 19 novembre 2004 concernente le modalità di diffusione, tramite Internet, di dati personali e le misure necessarie a garantire il diritto all’oblio; m) D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 “ Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.”; n) Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 aprile 2006 recante disposizioni integrative e correttive: “Codice dell’amministrazione digitale”; o) Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune di Sarezzo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del : “Esame ed approvazione del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari”; p) Legge 27 dicembre 2006 nr. 296: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)”; q) Provvedimento a carattere generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 19 aprile 2007 “Internet: sui siti di comuni e province trasparenza, ma con dati personali indispensabili” così meglio indicato nell’allegato 1, “Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali”; r) Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248: ”Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”; s) Legge 24 dicembre 2007 nr. 244: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”
G. Preite ART. 3 - CARATTERISTICHE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI I documenti, le informazioni e i dati devono essere certi, validati, aggiornati, disponibili, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità.
G. Preite ART. 4 - DATI, INFORMAZIONI, ATTI E DOCUMENTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE Nel presente articolo vengono individuati i dati, atti e documenti di cui viene espressamente autorizzata la pubblicazione sul sito web del (ENTE XY) … tutti i punti previsti nell’art. 54 del CAD Nel sito web (ENTE XY) sono comunque contenuti tutti i documenti, gli atti, i dati e le informazioni che, in virtù di disposizioni di legge o disposizioni interne dell’Ente, debbano essere resi pubblici con tale modalità.
G. Preite ART. 5 – PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE Affinché possano essere facilmente reperibili e consultabili, atti, dati e informazioni, sono pubblicati in apposite sezioni del sito web dell’Ente. Laddove necessario deve essere indicata la data della pubblicazione. L’Ente garantisce la conformità e corrispondenza delle informazioni contenute sul proprio sito a quelle contenute nei provvedimenti amministrativi originali.
G. Preite ART. 6 - COMPETENZE E RESPONSABILITÀ È nominato un responsabile per il trattamento dei dati personali; È nominato un responsabile del procedimento; E nominato un responsabile del protocollo; È nominato un responsabile per la sicurezza; È nominato un responsabile per i sistemi informativi; La responsabilità dell’inserimento, aggiornamento e correttezza dei dati e delle informazioni, e dell’inserimento degli atti, sul sito web compete al Dirigente (responsabile verso l’esterno). Compete all’Ufficio Comunicazione del (ENTE XY) una supervisione generale sul contenuto delle notizie al fine di presentare in modo uniforme le stesse e all’Ufficio Informatica la gestione della piattaforma tecnologica che permette l’inserimento distribuito delle informazioni.
G. Preite ART. 5 - PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL PRESENTE REGOLAMENTO. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito (ENTE XY) in modo che sia direttamente accessibile dalla pagina principale.