Autorità per l’energia elettrica e il gas 1 Opzioni ulteriori domestiche “verdi” Verona, 10 marzo 2006 Egidio Fedele Dell’Oste.

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Autorità per l’energia elettrica e il gas 1 Opzioni ulteriori domestiche “verdi” Verona, 10 marzo 2006 Egidio Fedele Dell’Oste

Autorità per l’energia elettrica e il gas 2 Inquadramento generale (1) Direttiva 2001/77/CE d.lgs 29 dicembre 2003, n. 387 “garanzia di origine” attesta:  Fonte energetica  Data di produzione  Luogo di produzione

Autorità per l’energia elettrica e il gas 3 Inquadramento generale (2) Stratificazione del mercato N.B. dal luglio 2007 tutti i clienti sono potenzialmente idonei

Autorità per l’energia elettrica e il gas 4 Inquadramento generale (3) Mercato Acquirente Unico Distributore Cliente finale Rivenditore di un “bene” non approvvigionato in proprio e rivenduto a prezzo amministrato Importo passante Sistema di perequazione

Autorità per l’energia elettrica e il gas 5 La commercializzazione dell’energia verde può interessare anche l’utenza diffusa? Come raggiungere l’utenza BT vincolata ? In particolare il settore domestico? Il distributore presta un servizio di fornitura regolato (compreso il rapporto contrattuale). E’ possibile utilizzare efficacemente e in modo non discriminatorio questo canale per commercializzare energia verde? Che prospettive esistono con un mercato completamente libero? Quesiti / Obiettivi

Autorità per l’energia elettrica e il gas 6 1. approvvigionamento da parte dell’Acquirente Unico per conto delle imprese distributrici e commercializzazione tramite maggiorazione della componente CAD; 2. approvvigionamento da parte delle imprese distributrici e commercializzazione come prodotto svincolato dalla fornitura di energia elettrica; 3. approvvigionamento da parte delle imprese distributrici e commercializzazione attraverso l’offerta di opzioni ulteriori domestiche. Possibili soluzioni (doc. consultaz. 7 marzo 2005) Ferme restando le forme di commercializzazione che il mercato vorrà sviluppare è possibile utilizzare il canale “regolato” almeno secondo tre direzioni:

Autorità per l’energia elettrica e il gas 7 Approvvigionamento delle “garanzie di origine” da parte dell’Acquirente Unico (1) I clienti comunicano all’impresa distributrice la volontà di acquistare “garanzie di origine” per un periodo non inferiore a 6 mesi a partire da gennaio o luglio di ogni anno. L’impegno all’acquisto è tacitamente rinnovabile, con possibilità di recesso tramite preventiva comunicazione all’impresa distributrice entro la fine del mese di aprile o di ottobre di ogni anno. L’impresa distributrice comunica all’Acquirente Unico la quantità di “garanzie di origine” da acquistare entro la fine dei mesi maggio e di novembre di ogni anno con riferimento rispettivamente ai periodi luglio-dicembre e gennaio-giugno. Imprese distributrici e Acquirente Unico devono dare separata evidenza contabile di costi e ricavi derivanti dalla commercializzazione delle “garanzie di origine”.

Autorità per l’energia elettrica e il gas 8 Approvvigionamento delle “garanzie di origine” da parte dell’Acquirente Unico (2) L’Acquirente Unico acquista le “garanzie di origine” da offrire ai clienti domestici. L’offerta ai clienti domestici delle “garanzie di origine” non comporta la proposta di specifiche opzioni tariffarie ulteriori, ma la predisposizione di una componente “CAD verde” maggiorata in funzione del costo delle “garanzie di origine”. La componente di costo associato alle “garanzie di origine” non è soggetta al meccanismo delle tariffe biorarie.

Autorità per l’energia elettrica e il gas 9 Schemi alternativi (1) L’impresa distributrice offre ai propri clienti domestici la possibilità di acquistare “garanzie di origine” come prodotto svincolato dalla fornitura di energia elettrica e al di fuori del sistema di opzioni tariffarie. Separata evidenza dei costi commerciali aggiuntivi; Fissazione da parte dell’Autorità di una tariffa a copertura degli oneri amministrativi connessi alla commercializzazione delle “garanzie di origine”; Accessibilità senza discriminazione ai servizi commerciali dell’impresa distributrice a tutti i soggetti interessati a commercializzare “garanzie di origine”; Forme di controllo sull’affidabilità e la trasparenza delle “garanzie di origine” offerte; Obblighi informativi in capo ai soggetti che intendono commercializzare le “garanzie di origine” tramite le imprese distributrici.

Autorità per l’energia elettrica e il gas 10 Schemi alternativi (2) L’impresa distributrice offre opzioni ulteriori domestiche “verdi” con corrispettivi associati a “garanzie di origine”. Introduzione di meccanismi regolatori per l’approvvigionamento di “garanzie di origine” da parte delle imprese distributrici con procedure trasparenti e non discriminatorie; Separata evidenza contabile dei flussi finanziari connessi all’acquisto e alla rivendita delle “garanzie di origine”; Obblighi in materia di trasparenza riguardo alla destinazione dei ricavi aggiuntivi connessi alla cessione delle “garanzie di origine”.