1 La procedura negoziata nel Codice dei contratti Venezia, 31 marzo 2009 Antonio Vespignani Direttore ANCE Venezia.

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1 La procedura negoziata nel Codice dei contratti Venezia, 31 marzo 2009 Antonio Vespignani Direttore ANCE Venezia

2 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE   D. Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6 (cd. primo decreto correttivo), in vigore dall'1 febbraio 2007   D. Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 (cd. secondo decreto correttivo), in vigore dal 1 agosto 2007   D. Lgs. 11 settembre 2008, n. 152, (cd. terzo decreto correttivo), in vigore dal 17 ottobre 2008

3 Procedura negoziata: Art. 54, comma 4 – procedure per l’individuazione degli offerenti Art. 54, comma 4 – procedure per l’individuazione degli offerenti Art. 56 – previa pubblicazione di un bando di gara Art. 56 – previa pubblicazione di un bando di gara Art. 57 – senza previa pubblicazione di un bando di gara Art. 57 – senza previa pubblicazione di un bando di gara Art. 122, commi 7 e 7-bis – Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia Art. 122, commi 7 e 7-bis – Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia Art. 204, commi 1 e 1-bis – procedura negoziata per i lavori sui beni culturali Art. 204, commi 1 e 1-bis – procedura negoziata per i lavori sui beni culturali

4 Art Procedure per l'individuazione degli offerenti Art Procedure per l'individuazione degli offerenti Comma 4  Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara. [*] [*] Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6, a decorrere dal 1° febbraio 2007.

5 Art Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara Comma 1  Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:

6 a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;

7 b) Lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113, a decorrere dal 1° agosto c) Lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113, a decorrere dal 1° agosto d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.

8 Comma 2  Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari, e per individuare l'offerta migliore con i criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83. Comma 2  Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari, e per individuare l'offerta migliore con i criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83. Comma 3  Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Comma 3  Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

9 Comma 4  Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Comma 4  Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.

10 Art Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara Comma 1  Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre. Comma 1  Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.

11 Comma 2  Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita: Comma 2  Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita: a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;

12 b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

13 Comma 5  Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita: Comma 5  Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita: a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

14 Comma 6  Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Comma 6  Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

15 Comma 7  E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli. Comma 7  E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

16 Art Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia Comma 7  La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro. Comma 7  La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro.

17 La legge 22 dicembre 2008, n. 201, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 recante La legge 22 dicembre 2008, n. 201, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 recante “ “Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997”, ha introdotto nel corpo dell’art. 122 del d. lgs. n. 163/2006 il comma 7-bis, consentendo così il ricorso alla procedura negoziata anche per l'affidamento di lavori fino a Euro, con invito rivolto ad almeno cinque imprese.

18 L’intervento normativo – dichiaratamente voluto per fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e semplificare le procedure d'appalto per i lavori sotto soglia – non dà luogo ad un innalzamento della soglia già prevista per la procedura negoziata ma si sostanzia nell’introduzione di una nuova fascia di importo soggetta ad alcune condizioni. L’intervento normativo – dichiaratamente voluto per fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e semplificare le procedure d'appalto per i lavori sotto soglia – non dà luogo ad un innalzamento della soglia già prevista per la procedura negoziata ma si sostanzia nell’introduzione di una nuova fascia di importo soggetta ad alcune condizioni.

19 Art Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia Comma 7-bis  I lavori di importo complessivo pari o superiore a euro e inferiore a euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. Comma 7-bis  I lavori di importo complessivo pari o superiore a euro e inferiore a euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.

20 La procedura negozia è ammessa per importi: fino a euro non è richiesto il ricorrere di particolari circostanze. Mancando nell’art. 122, co. 7, un espresso riferimento all’art. 57, co. 6 che prevede l’obbligo di confronto tra almeno 3 imprese, è possibile sostenere l’ammissibilità dell’affidamento diretto senza gara informale; fino a euro non è richiesto il ricorrere di particolari circostanze. Mancando nell’art. 122, co. 7, un espresso riferimento all’art. 57, co. 6 che prevede l’obbligo di confronto tra almeno 3 imprese, è possibile sostenere l’ammissibilità dell’affidamento diretto senza gara informale; da a euro non è richiesto il ricorrere di particolari circostanze, ma vanno rispettati i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, invitando almeno 5 imprese qualificate ; da a euro non è richiesto il ricorrere di particolari circostanze, ma vanno rispettati i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, invitando almeno 5 imprese qualificate ; fino a euro nei soli casi e alle condizioni previste dagli artt. 56, co. 1, lett. a) e 57, co. 1, lett. a); fino a euro nei soli casi e alle condizioni previste dagli artt. 56, co. 1, lett. a) e 57, co. 1, lett. a); per qualsiasi importo nei soli casi e alle condizioni previste dagli artt. 56, co. 1, lett. d) e 57, co. 1, lett. b) e c); per qualsiasi importo nei soli casi e alle condizioni previste dagli artt. 56, co. 1, lett. d) e 57, co. 1, lett. b) e c);

21 In ordine alle modalità di aggiudicazione – ferma restando la possibilità teorica di far ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – essa avviene con il criterio del prezzo più basso con verifica delle offerte anomale (cd. massimo ribasso “secco”). In ordine alle modalità di aggiudicazione – ferma restando la possibilità teorica di far ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – essa avviene con il criterio del prezzo più basso con verifica delle offerte anomale (cd. massimo ribasso “secco”). Per tale ragione, la lettera di invito dovrà prevedere l’obbligo di presentare a corredo dell’offerta le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara (art. 86, comma 5 d. lgs. n. 163/2006). Per tale ragione, la lettera di invito dovrà prevedere l’obbligo di presentare a corredo dell’offerta le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara (art. 86, comma 5 d. lgs. n. 163/2006).

22 L’amministrazione appaltante può comunque optare, in alternativa, per il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale; tale modalità potrà essere utilizzata solo qualora si verifichino le seguenti condizioni: L’amministrazione appaltante può comunque optare, in alternativa, per il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale; tale modalità potrà essere utilizzata solo qualora si verifichino le seguenti condizioni: vi sia espressa previsione nella lettera di invito del ricorso all’esclusione automatica; vi sia espressa previsione nella lettera di invito del ricorso all’esclusione automatica; l’invito sia stato rivolto a non meno di 10 imprese; l’invito sia stato rivolto a non meno di 10 imprese; siano pervenute offerte valide da parte di almeno 10 imprese. siano pervenute offerte valide da parte di almeno 10 imprese.

23 Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10, si dovrà comunque aggiudicare al massimo ribasso “secco”, peraltro con modalità diverse in ordine alla verifica dell’anomalia, a seconda che il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 5, oppure inferiore.

24 Nel primo caso, pur non potendosi procedere all’esclusione automatica, si dovrà comunque individuare la soglia di anomalia al fine di procedere alla verifica delle offerte che appaiono anormalmente basse secondo la procedura (“taglio delle ali” e medie) dell’art. 86, comma 1. Nel primo caso, pur non potendosi procedere all’esclusione automatica, si dovrà comunque individuare la soglia di anomalia al fine di procedere alla verifica delle offerte che appaiono anormalmente basse secondo la procedura (“taglio delle ali” e medie) dell’art. 86, comma 1.

25 Nel caso in cui, invece, vi siano meno di 5 offerte ammesse, non si procederà nemmeno all’individuazione della soglia di anomalia e l’amministrazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni offerta presentata se, in base ad elementi specifici, appare anormalmente bassa (art. 86, comma 3). Nel caso in cui, invece, vi siano meno di 5 offerte ammesse, non si procederà nemmeno all’individuazione della soglia di anomalia e l’amministrazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni offerta presentata se, in base ad elementi specifici, appare anormalmente bassa (art. 86, comma 3).

26 Procedura negoziata Soglie di importo in euro Condizioni fino a sempre (art. 122, co. 7) da a  sempre, invito ad almeno 5 imprese (art. 122, co. 7-bis) fino al  solo nei casi e alle condizioni degli artt. 56, co. 1, lett. a) e 57, co. 1, lett. a) per qualsiasi importo  solo nei casi e alle condizioni degli artt. 56, co. 1, lett. d) e 57, co. 1, lett. b) e c)

27 art. 122, comma 7-bis da a criterio di aggiudicazione se la lettera di invito prevede l’invito deve essere rivolto se le offerte ammesse sono si aggiudica verifica dell’anomalia le giustificazioni delle voci di prezzo massimo ribasso con esclusione automatica delle offerte anomale più di 10 imprese 10 o più  esclusione automatica offerte anomale ___no tra 5 e 9  massimo ribasso “secco”  nei confronti delle offerte individuate con il calcolo dell’anomalia richieste solo alle offerte anormalmente basse meno di 5  massimo ribasso “secco”  nei confronti delle offerte che appaiano anomale in base ad elementi specifici richieste solo alle offerte anormalmente basse massimo ribasso “secco” almeno 5 imprese 5 o più  massimo ribasso “secco”  nei confronti delle offerte individuate con il calcolo dell’anomalia richieste già nella lettera di invito a corredo dell’offerta meno di 5  massimo ribasso “secco”  nei confronti delle offerte che appaiano anomale in base ad elementi specifici richieste già nella lettera di invito a corredo dell’offerta

28 Procedura negoziata sui beni culturali Art Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione Comma 1  L'affidamento con procedura negoziata dei lavori di cui all'art. 198, oltre che nei casi previsti dagli artt. 56 e 57, e dall'art. 122, co. 7, è ammesso per lavori di importo complessivo non superiore a cinquecentomila euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza, previa gara informale cui sono invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati. La lettera di invito è trasmessa all'Osservatorio che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico di cui all'art. 66, co. 7; dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'elenco degli operatori invitati è trasmesso all'Osservatorio.

29 Procedura negoziata sui beni culturali Comma 1-bis  L'affidamento con procedura negoziata è altresì ammesso per i lavori di cui al comma 1, relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo successivo al fine dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale. [*] [*] Comma inserito dall'art. 2, co. 1, lett. ccc), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113, a decorrere dal 1° agosto 2007.

30 Soglie di importo in euro Procedura negoziataristrettaapertaristrettasemplificata fino a sempre (art. 122, co. 7) sempre (art. 123, co. 1) da a sempre, invito ad almeno 5 imprese (art. 122, co. 7-bis) sempre (art. 123, co. 1) fino a sempre per appalti sui beni culturali, invito ad almeno 15 imprese (art. 204, co. 1) sempre (art. 123, co. 1) fino a solo nei casi e alle condizioni degli artt. 56, co. 1, lett. a) e 57, co. 1, lett. a) sempre (art. 123, co. 1) fino a ___ sempre solo sui beni culturali (art. 204, co. 5) per qualsiasi importo solo nei casi e alle condizioni degli artt. 56, co. 1, lett. d) e 57, co. 1, lett. b) e c) sempre ___