La valutazione del rischio La sorveglianza sanitaria Gli enti esterni Gualberto Depaoli SPRESAL ASL TO1 La sicurezza nelle scuole Torino, 26 gennaio 2011
Valutazione del rischio Art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 1.La valutazione di cui all'artìcolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro- correlato, secondo i contenuti dell' accordo europeo dell'8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Oggetto valutazione del rischio Art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 2.Il documento di cui all'articolo 17. comma 1. lettera a), redatto a conclusione della valutazione … deve contenere: a)una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati…
Scheda Ministero Pubblica Istruzione Valutazione dei Rischi Circolare 29 aprile 1999, n. 119 Caratteristiche strutturali Rischi per la sicurezza Rischi per la salute Rischi per la salute e la sicurezza Rischi meccanici Rischi agenti fisici Fattori psicologici Rischi elettrici Agenti biologici Fattori ergonomici Rischio incendio Condizioni di lavoro difficili Sostanze pericolose
ELENCO DEI FATTORI DI RISCHIO NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ASPETTI ORGANIZZATIVI e GESTIONALI - Organizzazione del lavoro - Compiti, funzioni e responsabilità - Analisi, pianificazione e controllo - Informazione – formazione - Partecipazione - Norme e procedimenti di lavoro - Dispositivi di protezione individuali - Emergenza e pronto soccorso - Sorveglianza sanitaria - Lavori in appalto
ELENCO DEI FATTORI DI RISCHIO NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SALUTE E SICUREZZA DI LAVORATORI E STUDENTI - Impianto elettrico - Antincendio e vie di uscite d’emergenza - Rumore e comfort acustico - Rischio chimico - Carico lavoro fisico / movimentazione dei carichi - Microclima - Illuminazione - Arredi - Attrezzature
ELENCO DEI FATTORI DI RISCHIO NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI RISCHI LEGATI ALLE ATTIVITA’ SVOLTE IN AMBIENTI SPECIFICI - Aule normali - Aule speciali - Aule magne / Auditorio - Uffici (Direzione e Amministrazione) - Biblioteca - Refettori (Distribuzione degli alimenti) - Attivita’ sportive (Palestre e spazi esterni, Attrezzature) - Servizi e spogliatoi - Barriere architettoniche
Obblighi del medico competente Art. 25 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 1.Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fìsica dei lavoratori, all'attività dì formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servìzio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro… b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rìschi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati…
Sorveglianza sanitaria Art. 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 1.La sorveglianza sanitaria e’ effettuata dal medico competente: a) Nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva di cui all’art.6 b) Qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi
Sorveglianza sanitaria Art. 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprìmere il giudizio di idoneità alla mansione specìfica; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verìfìcare l'idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntìva; e-ter)visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
Sorveglianza sanitaria Art. 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 4.Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rìschio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Obblighi Enti esterni Art. 18 c.3 D.Lgs. 81/08 Gli obblighi relativi a interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione
In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.