Regimi contabili e fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche ed altri enti senza scopo di lucro Treviso 27 febbraio 2016 Relatore: Dott. Giuseppe.

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Regimi contabili e fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche ed altri enti senza scopo di lucro Treviso 27 febbraio 2016 Relatore: Dott. Giuseppe Tamburo

Libri e registri contabili La forma organizzativa principalmente utilizzata dagli enti che svolgono attività sportiva dilettantistica nonchè dagli enti che svolgono attività culturale/ricreativa/di promozione sociale è quella dell’associazione non riconosciuta, priva cioè di personalità giuridica. Le associazioni non riconosciute sono regolate dagli artt. 36 e segg. del codice civile, i quali non prevedono specifici obblighi di tipo contabile.

Al fine di individuare i libri e i registri che un’ associazione non riconosciuta deve istituire, è necessario fare riferimento alle norme sull’ordinamento e sull’amministrazione previste dallo statuto. In sostanza, oltre alle previsioni contenute negli artt. 36 e segg. del c.c., assumono valenza prioritaria i patti tra gli associati, i principi che questi ultimi hanno concretamente stabilito fissandoli nelle norme statutarie.

Sono dunque obbligatori quei libri la cui tenuta è prevista espressamente dallo statuto ovvero, in assenza di specifica previsione, risulterà comunque opportuna l’istituzione di un adeguato sistema di registri e di contabilità con il preciso intento di: - documentare le adunanze e le deliberazioni degli organi dell’associazione; - Redigere il rendiconto economico – finanziario al termine dell’esercizio.

Libri sociali Libro soci Libro soci Libro verbali assemblee soci Libro verbali assemblee soci Libro verbali consiglio direttivo Libro verbali consiglio direttivo Libro verbali revisori dei conti (eventuale) Libro verbali revisori dei conti (eventuale)

Libro soci A schede mobili o sotto forma di supporto informatizzato, è il libro necessario per annotare i nominativi - completi delle generalità e del numero di codice fiscale - di tutti coloro i quali hanno richiesto ed ottenuto di far parte dell’associazione (sia minorenni che maggiorenni)

Libro assemblee soci è il libro necessario per l’annotazione delle delibere assembleari, siano esse ordinarie o straordinarie; è il libro necessario per l’annotazione delle delibere assembleari, siano esse ordinarie o straordinarie; Tra le delibere assembleari annuali c’è quella che approva (o meno) il rendiconto economico- finanziario Tra le delibere assembleari annuali c’è quella che approva (o meno) il rendiconto economico- finanziario

Libro adunanze consiglio direttivo è il libro necessario per l’annotazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo dell’associazione; Le delibere ineriscono essenzialmente a questioni gestionali e ad impegni di spesa.

Libro collegio dei revisori dei conti si tratta di un registro riservato alle associazioni che hanno previsto il Collegio dei Revisori (conosciuto anche come Collegio Sindacale), che è un organo di controllo. si tratta di un registro riservato alle associazioni che hanno previsto il Collegio dei Revisori (conosciuto anche come Collegio Sindacale), che è un organo di controllo. In esso sono riportati i verbali delle riunioni periodiche dell’organo di controllo (se previsto dallo Statuto sociale). In esso sono riportati i verbali delle riunioni periodiche dell’organo di controllo (se previsto dallo Statuto sociale).

Forma dei registri sociali Tutti i libri sociali possono essere istituiti in forma libera (senza applicazione di bolli, né vidimazione), sia sotto forma di registri manuali che a fogli mobili per una tenuta computerizzata Tutti i libri sociali possono essere istituiti in forma libera (senza applicazione di bolli, né vidimazione), sia sotto forma di registri manuali che a fogli mobili per una tenuta computerizzata

Associazioni che svolgono esclusivamente attività istituzionale: Decommercializzazione specifica (art. 148 tuir) “Per le Associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati”

Associazioni che svolgono esclusivamente attività istituzionale: I libri contabili Registro di Prima nota Registro di Prima nota

Prima nota dovranno essere annotati tutti i movimenti in entrata e in uscita, distinguendo le operazioni in contanti (cassa) da quelle effettuate a mezzo del conto corrente bancario o postale. dovranno essere annotati tutti i movimenti in entrata e in uscita, distinguendo le operazioni in contanti (cassa) da quelle effettuate a mezzo del conto corrente bancario o postale.

A proposito del c/c bancario per le associazioni sportive dilettantistiche i commi 7 e 8 della legge n. 133/99, modificati dall’art. 37 della legge n. 342/2000, prevedono l’obbligo di effettuare tutti i pagamenti e i versamenti di importo superiore a 516,46 € (un milione di vecchie lire) tramite conti correnti bancari o postali intestati all’associazione sportiva (per cui sono ammessi: assegni bancari o postali non trasferibili, assegni circolari, giroconti e bonifici bancari, bollettini di conto corrente postali, ecc.) o mediante l’utilizzo di carte di credito o bancomat i commi 7 e 8 della legge n. 133/99, modificati dall’art. 37 della legge n. 342/2000, prevedono l’obbligo di effettuare tutti i pagamenti e i versamenti di importo superiore a 516,46 € (un milione di vecchie lire) tramite conti correnti bancari o postali intestati all’associazione sportiva (per cui sono ammessi: assegni bancari o postali non trasferibili, assegni circolari, giroconti e bonifici bancari, bollettini di conto corrente postali, ecc.) o mediante l’utilizzo di carte di credito o bancomat

Rendiconto economico-finanziario Riepilogando opportunamente le movimentazioni evidenziate in prima nota si otterrà il rendiconto economico – finanziario. Riepilogando opportunamente le movimentazioni evidenziate in prima nota si otterrà il rendiconto economico – finanziario. Esso sarà formato da una situazione economica (proventi ed oneri) e da una situazione patrimoniale (attività e passività) Esso sarà formato da una situazione economica (proventi ed oneri) e da una situazione patrimoniale (attività e passività) La situazione patrimoniale renderà edotti sia i soci che i terzi (nella fattispecie: enti pubblici, istituti di credito, organi federali, ecc.) sulle disponibilità finanziarie e sulle immobilizzazioni, nonché sulle esposizioni debitorie e sui crediti vantati dall’associazione La situazione patrimoniale renderà edotti sia i soci che i terzi (nella fattispecie: enti pubblici, istituti di credito, organi federali, ecc.) sulle disponibilità finanziarie e sulle immobilizzazioni, nonché sulle esposizioni debitorie e sui crediti vantati dall’associazione

Le funzioni del Rendiconto economico finanziario Esso ha una duplice funzione: Esso ha una duplice funzione: Esprime i risultati della gestione dell’esercizio chiuso; Esprime i risultati della gestione dell’esercizio chiuso; costituisce uno strumento di sviluppo per l’ente ed un atto obbligato di trasparenza nei confronti degli associati costituisce uno strumento di sviluppo per l’ente ed un atto obbligato di trasparenza nei confronti degli associati

Il rendiconto deve essere accompagnato da documenti giustificativi di supporto (C.M. n. 124/E del 12/05/98): deve essere accompagnato da documenti giustificativi di supporto (C.M. n. 124/E del 12/05/98): Per i costi della sfera istituzionale, da scontrini, ricevute o fatture intestate all’associazione con indicazione del codice fiscale; Per i costi della sfera istituzionale, da scontrini, ricevute o fatture intestate all’associazione con indicazione del codice fiscale; per i costi relativi alla sfera commerciale, da fatture o documenti intestati all’associazione con indicazione della partita I.V.A per i costi relativi alla sfera commerciale, da fatture o documenti intestati all’associazione con indicazione della partita I.V.A

Il rendiconto Per i ricavi di natura commerciale da fatture emesse e/o dai corrispettivi iscritti nell’apposito prospetto di cui al D.M. 11/02/1997. Per i ricavi di natura commerciale da fatture emesse e/o dai corrispettivi iscritti nell’apposito prospetto di cui al D.M. 11/02/1997. Per i ricavi istituzionali non è necessaria ai fini del rendiconto annuale l’ emissione di alcun documento; in mancanza di espressa previsione normativa è opportuno rilasciare ricevute semplici ai soci per gli importi versati a titolo di quote associative e di partecipazione alle iniziative organizzate dall’associazione. Per i ricavi istituzionali non è necessaria ai fini del rendiconto annuale l’ emissione di alcun documento; in mancanza di espressa previsione normativa è opportuno rilasciare ricevute semplici ai soci per gli importi versati a titolo di quote associative e di partecipazione alle iniziative organizzate dall’associazione. Tali ricevute dovranno contenere i dati e il codice fiscale dell’associazione, nonché l’indicazione che l’importo scritto sulla ricevuta rientra tra le operazioni non soggette ad I.V.A. ai sensi dell’art. 4, comma 4, DPR n. 633/72 e successive modificazioni. Tali ricevute dovranno contenere i dati e il codice fiscale dell’associazione, nonché l’indicazione che l’importo scritto sulla ricevuta rientra tra le operazioni non soggette ad I.V.A. ai sensi dell’art. 4, comma 4, DPR n. 633/72 e successive modificazioni.

Conservazione documentazione Il rendiconto deve essere conservato, unitamente alla documentazione riguardante tutti i ricavi e tutti i costi, per 4 anni ai fini fiscali e per 10 ai fini civilisti. Il rendiconto deve essere conservato, unitamente alla documentazione riguardante tutti i ricavi e tutti i costi, per 4 anni ai fini fiscali e per 10 ai fini civilisti.

Attività di sicura commercialità (art. 148 tuir) Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita; Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita; Somministrazione di pasti; Somministrazione di pasti; Erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; Erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; Prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito; Prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito; Prestazioni di servizi portuali e aereoportuali; Prestazioni di servizi portuali e aereoportuali; Prestazioni effettuate nell’esercizio di: Prestazioni effettuate nell’esercizio di: Gestione di spacci aziendali e mense; Gestione di spacci aziendali e mense; Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; Pubblicità commerciale; Pubblicità commerciale; Telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari Telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari

Modalità svolgimento attività commerciale: Occasionale (reddito diverso) Occasionale (reddito diverso) Continuativa (reddito impresa – apertura partita iva art. 4 DPR 633/72) Continuativa (reddito impresa – apertura partita iva art. 4 DPR 633/72)

Art. 4 DPR 633/72 “ Per esercizio di imprese si intende l’esercizio abituale, ancorchè non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt e 2195 del cc, anche se non organizzate in forma d’impresa, dirette alla prestazione di servizi se non rientrano nell’art del cc..”

Determinazione del reddito Regime Normale Regime Normale Regimi Forfetari Regimi Forfetari

Regime normale Contabilità ordinaria o semplificata Contabilità ordinaria o semplificata

Regimi forfetari Art. 145 Tuir Art. 145 Tuir Legge 398/1991 – Legge 66/92 Legge 398/1991 – Legge 66/92

Art. 145 Tuir Regime applicabile agli enti ammessi alla contabilità semplificata; Regime applicabile agli enti ammessi alla contabilità semplificata; Impiego di coefficienti di redditività ai fini della determinazione base imponibile e cioè: Impiego di coefficienti di redditività ai fini della determinazione base imponibile e cioè: Attività di prestazione di servizi Attività di prestazione di servizi Fino a € ,71 15% Fino a € ,71 15% Oltre fino a € ,14 25% Oltre fino a € ,14 25% Altre attività Altre attività Fino a € ,84 10% Fino a € ,84 10% Oltre fino a ,90 15% Oltre fino a ,90 15%

La legge n. 398 del per le associazioni sportive dilettantistiche ( L. 66/92 per ass.ni senza scopo lucro e pro-loco ) ha disposto un regime forfetario particolarmente semplificato per le associazioni che svolgono attività commerciale in via continuativa. ha disposto un regime forfetario particolarmente semplificato per le associazioni che svolgono attività commerciale in via continuativa.

In particolare le agevolazioni della 398/91 portano: definizione di un limite di proventi commerciali al di sotto del quale è possibile usufruire delle agevolazioni; definizione di un limite di proventi commerciali al di sotto del quale è possibile usufruire delle agevolazioni; la determinazione di un coefficiente per la determinazione forfetaria del reddito imponibile; la determinazione di un coefficiente per la determinazione forfetaria del reddito imponibile; le modalità di determinazione dell’I.v.a. dovuta; le modalità di determinazione dell’I.v.a. dovuta; le semplificazioni in materia di adempimenti contabili e dichiarativi. le semplificazioni in materia di adempimenti contabili e dichiarativi.

Requisiti Soggettivi le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro, così come previsto dall’art. 90 della l. 289/2002, riconosciute dal CONI ed iscritte al Registro; le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro, così come previsto dall’art. 90 della l. 289/2002, riconosciute dal CONI ed iscritte al Registro; le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni ed iscritte al Registro; le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni ed iscritte al Registro; le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco; le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco; associazioni bandistiche, cori amatoriali e filodrammatiche e associazioni di musica e danza popolare purché legalmente riconosciute e senza scopo di lucro. associazioni bandistiche, cori amatoriali e filodrammatiche e associazioni di musica e danza popolare purché legalmente riconosciute e senza scopo di lucro.

Requisiti Oggettivi Opzione Opzione Limite dimensionale Limite dimensionale

Opzione Quadro VO dichiarazione annuale Iva Quadro VO dichiarazione annuale Iva Comportamento concludente Comportamento concludente

Opzione Dal 1 gennaio 2000 è vincolante per almeno un quinquennio. Dal 1 gennaio 2000 è vincolante per almeno un quinquennio. L’opzione deve essere anche comunicata all’Ufficio Siae competente in base al domicilio fiscale dell’ente, nonché al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate a mezzo raccomandata. L’opzione deve essere anche comunicata all’Ufficio Siae competente in base al domicilio fiscale dell’ente, nonché al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate a mezzo raccomandata.

Limite dimensionale Per poter usufruire del regime, le associazioni, nel periodo d’imposta precedente, coincidente o meno con l’anno solare, devono aver conseguito, nell’esercizio delle attività commerciali, proventi per un importo non superiore ad un determinato limite. Per poter usufruire del regime, le associazioni, nel periodo d’imposta precedente, coincidente o meno con l’anno solare, devono aver conseguito, nell’esercizio delle attività commerciali, proventi per un importo non superiore ad un determinato limite. Tale limite dimensionale è attualmente fissato in euro (duecentocinquantamila) di ricavi commerciali prodotti nel corso del periodo d’imposta, gli effetti dell’opzione terminano con decorrenza dal mese successivo a quello in cui il limite suddetto è stato superato. Tale limite dimensionale è attualmente fissato in euro (duecentocinquantamila) di ricavi commerciali prodotti nel corso del periodo d’imposta, gli effetti dell’opzione terminano con decorrenza dal mese successivo a quello in cui il limite suddetto è stato superato. I proventi commerciali che partecipano alla formazione del limite di euro devono essere individuati in base al criterio di cassa. I proventi commerciali che partecipano alla formazione del limite di euro devono essere individuati in base al criterio di cassa.

Non concorrono invece alla formazione di tale plafond: le plusvalenze patrimoniali; le plusvalenze patrimoniali; i proventi da cessione di beni strumentali; i proventi da cessione di beni strumentali; i corrispettivi ottenuti dalle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti i corrispettivi ottenuti dalle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti

I.V.A. L.398/91 Le associazioni sportive dilettantistiche determinano l’I.v.a. applicando a quella. a debito relativa ai proventi commerciali le seguenti detrazioni forfetarie: Le associazioni sportive dilettantistiche determinano l’I.v.a. applicando a quella. a debito relativa ai proventi commerciali le seguenti detrazioni forfetarie: 50 % per i proventi commerciali generici comprese le prestazioni pubblicitarie; 50 % per i proventi commerciali generici comprese le prestazioni pubblicitarie; 50 % per le sponsorizzazioni; 50 % per le sponsorizzazioni; 1/3 per le operazioni di cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione telefonica; 1/3 per le operazioni di cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione telefonica;

Pagamento maggio agosto novembre febbraio

F24 telematico Entratel Telematico Entratel Telematico Home Banking circuito CBI Home Banking circuito CBI Intermediari abilitati Intermediari abilitati

Dichiarazione annuale Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la 398/91 non devono presentare la dichiarazione I.v.a. annuale. Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la 398/91 non devono presentare la dichiarazione I.v.a. annuale.

IRES Le associazioni sportive dilettantistiche in regime di 398/91 determinano il reddito imponibile ai fini IRES applicando un coefficiente di redditività fissato per legge. Le associazioni sportive dilettantistiche in regime di 398/91 determinano il reddito imponibile ai fini IRES applicando un coefficiente di redditività fissato per legge. Tale coefficiente è attualmente pari al 3% Tale coefficiente è attualmente pari al 3% Attualmente l’aliquota Ires è pari al 33%. Attualmente l’aliquota Ires è pari al 33%. Quadro RG del modello Unico – Enti non commerciali ed equiparati. Quadro RG del modello Unico – Enti non commerciali ed equiparati.

IRAP La base imponibile è determinata sommando al reddito d’impresa calcolato secondo la L.398/91: le retribuzioni sostenute per il personale dipendente; le retribuzioni sostenute per il personale dipendente; i compensi spettanti ai co.co.co, i compensi di lavoro autonomo non esercitati abitualmente e gli interessi passivi. i compensi spettanti ai co.co.co, i compensi di lavoro autonomo non esercitati abitualmente e gli interessi passivi. I compensi, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari e i premi erogati ai sensi della L.133/99 e succ. modif. non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP I compensi, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari e i premi erogati ai sensi della L.133/99 e succ. modif. non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP

Esonero dall’obbligo di: tenuta delle scritture contabili relativamente al libro giornale, libro degli inventari e registro beni ammortizzabili; tenuta delle scritture contabili relativamente al libro giornale, libro degli inventari e registro beni ammortizzabili; registrazione delle fatture emesse; registrazione delle fatture emesse; presentazione della dichiarazione I.v.a., sia annuale che periodica; presentazione della dichiarazione I.v.a., sia annuale che periodica; di certificazione dei corrispettivi relativamente a scontrini e ricevute fiscali di certificazione dei corrispettivi relativamente a scontrini e ricevute fiscali

Adempimenti: annotare i proventi commerciali nel prospetto approvato con il dm (Prospetto riepilogativo previsto per i contribuenti minimi); annotare i proventi commerciali nel prospetto approvato con il dm (Prospetto riepilogativo previsto per i contribuenti minimi); annotare tali proventi cumulativamente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione; annotare tali proventi cumulativamente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione; obbligo di emissione fattura delle operazioni attive quali sponsorizzazione e/o cessione di diritti; obbligo di emissione fattura delle operazioni attive quali sponsorizzazione e/o cessione di diritti; numerare progressivamente per anno solare le fatture emesse e quelle ricevute; numerare progressivamente per anno solare le fatture emesse e quelle ricevute;

conservare copia della documentazione per il periodo di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento; conservare copia della documentazione per il periodo di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento; integrare i proventi che non costituiscono reddito imponibile nonché le operazioni intracomunitarie e le plusvalenze patrimoniali; integrare i proventi che non costituiscono reddito imponibile nonché le operazioni intracomunitarie e le plusvalenze patrimoniali; osservare eventuali disposizioni in materia di documento di trasporto nel caso si rendesse necessario; osservare eventuali disposizioni in materia di documento di trasporto nel caso si rendesse necessario; osservare le disposizioni in materia di operazioni intracomunitarie. osservare le disposizioni in materia di operazioni intracomunitarie.