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Le società di persone Dr. Mariasofia Houben

Costituzione Società semplice (deputata all’attività agricola): “il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti” (art c.c.) Il contratto può quindi essere stipulato verbalmente o per iscritto e l’esistenza della società può altresì essere desunta dal comportamento concludente dei soci.

Costituzione S.n.c. e s.a.s.: il contratto di società deve essere adottato con scrittura privata autenticata e redigendo un atto costitutivo contenente i requisiti stabiliti dall’art c.c. (e 2316 c.c.)

Contenuto dell’atto costitutivo 1. Generalità dei soci e, per le s.a.s. quali sono gli accomandanti e quali gli accomandatari (i primi sono privi di poteri gestori e hanno responsabilità limitata, i secondi hanno la gestione esclusiva della società e rispondono illimitatamente per le sue obbligazioni) 2. Ragione sociale

Contenuto dell’atto costitutivo 3. Nominativi dei soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società 4. La sede della società (e le eventuali sedi secondarie) 5. L’oggetto sociale: la descrizione dell’attività che la società vuole svolgere

Contenuto dell’atto costitutivo 6. i conferimenti di ciascun socio, il valore a essi attribuito e il modo di valutazione 7. le prestazioni a cui sono obbligati gli eventuali soci d’opera 8. le regole sulla ripartizione degli utili e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite 9. la durata della società

Iscrizione nel registro delle imprese Il contratto di società semplice e l’atto costitutivo delle altre società vanno iscritti nel registro delle imprese: solo ciò che è iscritto è opponibile ai terzi. Ma: Se la s.s. non si iscrive, essa semplicemente non può avvalersi del regime pubblicitario descritto

Iscrizione nel registro delle imprese Se invece non vengono iscritte una s.n.c. o una s.a.s. esse vengono definite irregolari e subiscono l’applicazione della disciplina (più sfavorevole) della s.s. per quanto riguarda i rapporti con i terzi, con tre eccezioni:

Mancata iscrizione e snc e sas irregolari 1) In ogni caso i soci della s.n.c. e gli accomandatari della s.a.s. rispondono illimitatamente e solidalmente verso i terzi per le obbligazioni sociali 2) in ogni caso si presume che i soci che agiscono per la società abbiano il potere di rappresentanza 3) gli accomandanti che non abbiano partecipato alle operazioni sociali conservano la responsabilità limitata

Modifiche al contratto Ogni modifica del contratto richiede il consenso di tutti i soci (art c.c.): tale regola è tuttavia derogabile  può ad esempio stabilirsi nel contratto sociale che alcune sue modifiche vadano adottate a maggioranza

Mutamento delle persone dei soci Serve il consenso di tutti i soci. Unica eccezione è costituita dal trasferimento della quota dell’accomandante: il suo trasferimento mortis causa è libero, quello inter vivos è subordinato, ai soli fini della sua opponibilità alla società al consenso della maggioranza del capitale, a meno che l’atto costitutivo non disponga diversamente (art c.c.)

Obblighi dei soci I soci sono tenuti ad effettuare i conferimenti secondo quanto stabilito nell’atto costitutivo. Nelle società di persone no vi sono limitazioni in ordine alle entità conferibili (denaro, beni – in proprietà o in godimento-, crediti, opera o servizi)

Obblighi dei soci Divieto di servirsi delle cose appartenenti alla società per fini estranei a quelli sociali senza il consenso degli altri soci. Divieto di concorrenza. Derogabile con il consenso degli altri soci.

Autonomia patrimoniale Le società di persona sono dotate di autonomia patrimoniale: il loro patrimonio è distinto da quello dei soci ed è destinato al conseguimento dell’oggetto sociale e all’adempimento delle obbligazioni contratte per la società.

Responsabilità per le obbligazioni sociali Per le obbligazioni sociali, nelle società di persone, alla responsabilità della società si affianca quella illimitata e solidale dei soci o di alcuni di essi.

Società semplice Sono sempre e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali i soci che hanno agito in nome e per conto della società. Tale responsabilità si estende a tutte le obbligazioni sociali e non solo a quelle assunte dal singolo socio. I soci non amministratori possono però limitare la propria responsabilità con apposito patto, che per essere opponibile ai terzi deve essere iscritto nel registro delle imprese.

S.n.c. Tutti i soci sono sempre e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali nei confronti dei terzi ai quali non è opponibile alcun patto limitativo della responsabilità. E’ possibile stipulare un patto ma esso ha efficacia solamente interna (art c.c.).

S.a.s. Solo gli accomandatari sono responsabili solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Gli accomandanti invece rischiano solo quanto conferito. Tuttavia, la responsabilità si estende anche a loro quando: -si siano ingeriti nella gestione -abbiano consentito a inserire il loro nome nella ragione sociale.

Sussidiarietà La responsabilità dei soci non è diretta. Nelle società semplici il socio, per evitare il pagamento, ha l’onere di indicare al creditore i beni della società sui quali egli può agevolmente soddisfarsi (art c.c.) Analoga regola vale per le società irregolari (art. 2297, co. 1)

sussidiarietà Nelle s.n.c. e nella s.a.s. regolari, invece il creditore, prima di rivolgersi al socio, deve dimostrare di aver preventivamente escusso il patrimonio sociale (art c.c.) Beneficio di preventiva escussione

Responsabilità per i “nuovi” soci… Chi entra a far parte di una società di persone risponde illimitatamente nei confronti dei terzi di tutte le obbligazioni sociali, anche di quelle sorte prima del suo ingresso (art c.c.)

…e per gli “ex soci” Il socio che esce dalla società rimane responsabile nei confronti dei terzi per tutte le obbligazioni sociali sorte o esistenti al momento dello scioglimento del rapporto (art c.c.). L’”uscita” del socio deve essere iscritta nel registro delle imprese

Solidarietà La responsabilità per le obbligazioni sociali non solo è illimitata ma anche solidale: il creditore può cioè rivolgersi a ciascun socio per ottenere il pagamento dell’intero credito vantato verso la società.

Il creditore particolare del socio Autonomia patrimoniale delle società di persone => divieto di compensazione dei crediti che un soggetto ha verso il socio con i debiti che ha verso la società (art.2271) Tuttavia il creditore particolare del socio può ottenere la liquidazione della quota del socio.

Diritto agli utili e partecipazione alle perdite Se il contratto nulla dispone le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato nel contratto si presumono uguali

Patto leonino Il contratto sociale può determinare liberamente la misura della partecipazione dei soci agli utili alle perdite. Unico limite: patto leonino (art. 2265)  patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

Diritto agli utili Il diritto agli utili matura in capo ai soci quando viene approvato il rendiconto. Salva diversa disposizione del contratto sociale, il diritto agli utili non è subordinato ad alcuna altra decisione dei soci => approvato il rendiconto dal quale risultano degli utili la società è obbligata a pagarli ai soci