LA RESPONSABILITA’ DEI PRODUTTORI LA GESTIONE DEI RAEE PROFESSIONALI (2)

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LA GESTIONE DEI RAEE PROFESSIONALI
Transcript della presentazione:

LA RESPONSABILITA’ DEI PRODUTTORI LA GESTIONE DEI RAEE PROFESSIONALI (2)

RACCOLTA SEPARATA (Art. 6) RAEE PROVENIENTI DA NUCLEI DOMESTICI I Comuni assicurano sistemi adeguati di raccolta separata dei RAEE che consentano ai detentori finali (consumatori) e ai distributori di conferire gratuitamente tali rifiuti RAEE NON PROVENIENTI DA NUCLEI DOMESTICI I produttori, eventualmente tramite terzi, organizzano e gestiscono sistemi adeguati di raccolta separata dei RAEE

TRATTAMENTO E RECUPERO (Art. 8 e 9) I produttori o i terzi in loro nome dovranno istituire e gestire sistemi di recupero e trattamento dei RAEE, conformi alla normativa comunitaria, ricorrendo alle migliori tecniche disponibili. Tali sistemi potranno essere individuali o collettivi e dovranno raggiungere precisi obiettivi RITIRO (Art. 7) I produttori o i terzi in loro nome provvedono al ritiro e all’invio ai centri di trattamento e recupero dei RAEE raccolti (professionali) e dei RAEE depositati presso i centri di raccolta (domestici)

FINANZIAMENTO (Art 12) 1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. 2. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 [31 Dicembre 2008] è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero è a carico del detentore negli altri casi. 3. Le apparecchiature di cui al comma 2 non sono equivalenti nel caso in cui il peso dell'apparecchiatura ritirata sia superiore al doppio del peso dell'apparecchiatura consegnata. 5. Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE professionali di cui ai comma 1, il produttore costituisce, nel momento in cui un'apparecchiatura elettrica od elettronica è immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalità equivalenti definite con il decreto di cui all'articolo 11, comma 2.

RESPONSABILITA’ Gli articoli precedenti attribuiscono al produttore di AEE professionali una precisa responsabilità di gestione dei RAEE individuandone tutte le fasi: Raccolta Ritiro Trattamento Recupero e di finanziamento di tali operazioni Consentono al produttore di optare per un sistema individuale o collettivo per quanto riguarda le operazioni di gestione ma mantengono una responsabilità individuale per quanto attiene al finanziamento Tale responsabilità inizia dal momento in cui il Produttore viene messo a conoscenza dal proprio cliente dell’esistenza di RAEE quando il cliente acquista contestualmente nuove AEE in sostituzione di quelle che intende smaltire. Se il cliente non informa il produttore dell’esistenza di tali RAEE il produttore non ha (e non può) avere alcun obbligo/responsabilità di gestione/finanziamento Una volta assunte tali responsabilità il produttore non può trasferirle ad altri soggetti (clienti)

COME ADEMPIERE Per adempiere agli obblighi di gestione dei RAEE il produttore di professionale ha diverse possibilità: Adesione a Sistema Collettivo Gestione tramite intermediario (fornitore di servizi) Gestione tramite operatori autorizzati (accordi con trasportatori e impianti di trattamento) Gestione in proprio (necessità di tutte le autorizzazioni necessarie)

SOCIETA’ DI SERVIZI GESTIONE RAEE

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE Ogni anno, tramite il MUD, sezione RAEE, i produttori di AEE devono comunicare Le quantità immesse sul mercato (tutti i produttori) Le quantità raccolte (Sistemi collettivi o produttori di professionale che non aderiscono) Le quantità reimpiegate, riciclate e recuperate (Impianti di trattamento (?))

DA TENERE PRESENTE E’ lasciata ai produttori la possibilità di stipulare con i clienti accordi che prevedano modalità alternative ma equivalenti di finanziamento. E’ importante ricordare che il cliente ha la facoltà di restituire un RAEE ma non l’obbligo. Se non si avvale di tale facoltà il Produttore non ha nessun obbligo/responsabilità nella gestione del RAEE che rimane compito del detentore. Potrebbe anche essere opportuno specificare che nulla è dovuto dal produttore nel caso il RAEE non sia restituito al produttore stesso.

ACCORDI CONTRATTUALI E’ lasciata ai produttori la possibilità di stipulare con i clienti accordi che prevedano modalità alternative ma equivalenti di finanziamento. E’ importante ricordare che il cliente ha la facoltà di restituire un RAEE ma non l’obbligo. Se non si avvale di tale facoltà il Produttore non ha nessun obbligo di gestione del RAEE. Laddove il cliente non si avvalga della facoltà di restituire un RAEE in caso di acquisto di una nuova apparecchiatura, tutti gli obblighi e le responsabilità per la gestione del RAEE rimangono in capo al detentore del rifiuto. E’ consigliabile prevedere nel momento della vendita dell’AEE (conferma dell’ordine, firma del contratto, ecc) un campo dove il cliente deve dichiarare se ha RAEE da consegnare per lo smaltimento. In caso tale campo non venga compilato, deve essere specificato che il produttore non ha nessun obbligo e nessuna responsabilità ai sensi del D.lgs 151. Il cliente deve dichiarare il numero, i pesi e le tipologie di AEE di cui vuole disfarsi e dichiarare sotto la propria responsabilità che si tratta di AEE equivalenti e adibite alle medesime funzioni di quelle nuove che acquista Potrebbe anche essere opportuno specificare che nulla è dovuto dal produttore nel caso il RAEE non sia restituito al produttore stesso. Nel caso di RAEE nuovi, è necessario tener presente anche altri aspetti.

MODALITA’ DI RESTITUZIONE E’ opportuno stipulare degli accordi con i propri clienti relativamente alle modalità di restituzione. Il cliente deve: Garantire che i RAEE dichiarati all’atto dell’acquisto di nuove AEE siano disponibili per il trasporto entro la data prevista dal trasportatore Garantire che i RAEE siano disponibili in zona idonea alle operazioni di carico così come richiesto dalle necessità del trasportatore (tipo di mezzo, modalità di carico) Garantire che i RAEE siano stoccati e imballati correttamente ai sensi della normativa vigente, dove necessario. Garantire la presenza di personale incaricato e gli eventuali mezzi necessari alle operazioni di carico (es. muletti). Eventuali condizioni sulla stato dei RAEE (Integri, non cannibalizzati, non contenenti altri rifiuti, ecc) Poiché il produttore si troverebbe a pagare per viaggi a vuoto o per soste prolungate dei mezzi del trasportatore, nel caso le condizioni sopra elencate non siano rispettate, potrebbe essere utile specificare che tali costi aggiuntivi saranno addebitati al cliente in caso di sua negligenza.