PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E NATURALISTICA E GESTIONE DELLE AREE PROTETTE Prof.ssa Marina Rigillo Napoli a.a. 2015/016 Lezione del 21.04.2016.

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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E NATURALISTICA E GESTIONE DELLE AREE PROTETTE Prof.ssa Marina Rigillo Napoli a.a. 2015/016 Lezione del

LA PIANIFICAZIONE DI SETTORE

LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN ITALIA PIANIFICAZIONE GENERALE Obiettivo: CONTEMPLARE E COMPORRE TUTTI GLI INTERESSI PUBBLICI PIANO TERRITORIALE GENERALE (REGIONALE) PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE PIANO REGOLATORE GENERALE PIANI ATTUATIVI PIANIFICAZIONE SETTORIALE Obiettivo: CONFERIRE MAGGIOR TUTELA A UNO SPECIFICO INTERESSE PUBBLICO PIANO DI BACINO PIANO PARCO PIANO PAESISTICO ……

– Parchi storici ITALIA – FASI DI ISTITUZIONE – Parchi storici

LA LINEA DEL TEMPO e LE AREE NATURALI PROTETTE 1922 Istituzione Dei Parchi Storici L394/ Parchi Regionali e Parchi CIPE L.426/98 "Nuovi interventi in campo ambientale"

Art. 1 - Finalità e ambito della legge Legge 364/91 FINALITA ’ … garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese, ossia: formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse per le quali il legislatore prevede uno speciale regime di tutela e di gestione tale da permettere: la “conservazione di specie animali o vegetali, …; l’applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale ; la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica (…), nonché di attività ricreative compatibili; la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici”. Comma 4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

Art. 2 - Classificazione delle aree naturali protette Legge 364/91 1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future. 2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. 3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regio nali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati. 4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n.127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 Agosto 1981, n La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali sono effettuate, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le stesse. 8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni. 9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

Art. 7 – Misure di incentivazione Legge 364/91 1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente agli articoli 12 e 25: a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale; b) recupero dei nuclei abitati rurali; c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali; e) attività culturali nei campi di interesse del parco; f) agriturismo; g) attività sportive compatibili; h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili. 2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGIE LEGGI DI PROTEZIONE DELLA NATURA IN ITALIA PERIODO 3/ LEGGE QUADRO 364/1991

GESTIONE CONCERTATA DELLO SVILUPPO URBANO E DEL TERRITORIO Strategie, Obiettivi, Informazioni, Consenso degli ATTORI Istituzionali e degli attori sociali LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COME “SISTEMA”

DEFINIZIONE LEGGI DI PROTEZIONE DELLA NATURA IN ITALIA PERIODO 3/ LEGGE QUADRO 364/1991

DEFINIZIONE LEGGI DI PROTEZIONE DELLA NATURA IN ITALIA PERIODO 3/ LEGGE QUADRO 364/1991

DEFINIZIONE LEGGI DI PROTEZIONE DELLA NATURA IN ITALIA PERIODO 3/ LEGGE QUADRO 364/1991

DEFINIZIONE LEGGI DI PROTEZIONE DELLA NATURA IN ITALIA PERIODO 3/ LEGGE QUADRO 364/1991

DEFINIZIONE LEGGI DI PROTEZIONE DELLA NATURA IN ITALIA PERIODO 3/ LEGGE QUADRO 364/1991

ENTE PARCO Generalmente all’idea di “parco” si fa corrispondere esclusivamente una proiezione di territorio da tutelare, ciò non di meno ad esso corrisponde anche l’articolazione e le funzioni di un Ente territoriale, un soggetto pubblico, dotato di autonomi poteri. Le competenze dell’ente sono ripartite tra i diversi organi che lo compongono: il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Comunità del Parco, la Giunta esecutiva, il Direttore. La L.394/91 entra nel merito, in maniera puntuale, dell’organo di gestione dei parchi nazionali e non fa alcun riferimento agli enti di gestione per i parchi regionali L.394/91, art.9 LEGGI DI PROTEZIONE DELLA NATURA IN ITALIA PERIODO 3/ LEGGE QUADRO 364/1991

DISCIPLINA DELLE AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI E REGIONALI Organizzazione amministrativa e soggetti coinvolti Aree Protette nazionaliAree Protette regionali Ente GestoreEnte Parco di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del Parco, sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’Ambiente - Ente di diritto pubblico; - Consorzi tra enti locali; - Associazioni ex L. 142/90 Composizion e Ente Parco Presidente, Consiglio Direttivo (composto dal Presidente e 12 componenti nominati dal Ministro dell’Ambiente sentite le Regioni interessate), Giunta esecutiva, Collegio dei Revisori dei Conti (nominato con decreto del Ministro dell’Ambiente), Comunità del Parco (composta da presidenti delle Regioni e Province, da Sindaci e da Presidenti delle Comunità Montane, i cui territori siano compresi nel Parco) Ciascun Parco prevede i criteri per: composizione del Consiglio Direttivo; designazione di: Presidente, Direttore, Collegio dei Rev. Conti e organi di consulenza tecnica e scientifica; costituzione della Comunità del Parco Competenze Presidente Rappresentare l’Ente ParcoNon specificate Competenze Consiglio Deliberare sulle questioni generali, sui bilanci, sui regolamenti e sulle proposte di PdPNon specificate Competenze Comunità del Parco Deliberare, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo, il PPES. È organo consultivo e propositivo e il suo parere è obbligatorio sul RdP, sul PdP, su altre questioni a richiesta di 1/3 dei componenti del Consiglio direttivo, sul bilancio e conto Consultivo Non specificate LEGGI DI PROTEZIONE DELLA NATURA IN ITALIA PERIODO 3/ LEGGE QUADRO 364/1991

DISCIPLINA DELLE AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI E REGIONALI Strumenti di pianificazione e gestione Aree Protette nazionaliAree Protette regionali Strumenti di Attuazione 1. Regolamento del Parco (adottato dall’Ente Parco) 2. Piano del Parco (predisposto dall’Ente Parco. La Comunità del Parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del PdP indicati dal Consiglio direttivo ed esprime il proprio parere sullo stesso. Approvato dal Consiglio direttivo è adottato ed approvato dalle Regioni interessate) 3. Piano Pluriennale Economico e Sociale (elaborato dalla Comunità del Parco, con parere vincolante del Consiglio Direttivo, approvato dalle Regioni interessate. In caso di contrasto, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell’Ambiente) 4. Piano anti incendi boschivi (AIB) del parco 1. Piano del Parco (adottato da ente di gestione, approvato dalla Regione) 2. Piano Pluriennale Economico e Sociale (iter analogo) LEGGI DI PROTEZIONE DELLA NATURA IN ITALIA PERIODO 3/ LEGGE QUADRO 364/1991

DISCIPLINA DELLE AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI E REGIONALI Strumenti di pianificazione e gestione Aree Protette nazionaliAree Protette regionali Piano del Parco Disciplina l’organizzazione del territorio, i vincoli, le destinazioni d’uso mediante le norme di attuazione relativa; l’accessibilità veicolare e pedonale; le attrezzature e servizi per la gestione e funzione sociale del Parco Con le Regioni e le Province, favorisce la crescita economica, sociale, culturale delle comunità Residenti Articolazione zonale Il Piano suddivide il territorio in base al grado di tutela: - riserve integrali; l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità, - riserve generali orientate; è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio - aree di protezione; possono continuare, secondo gli usi tradizionali, le attività tradizionali agro-silvo-pastorali, la pesca e la produzione artigianale di qualità - aree di promozione economica e sociale; sono consentite attività compatibili e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali Non c’è esplicito riferimento ad alcuna articolazione Zonale LEGGI DI PROTEZIONE DELLA NATURA IN ITALIA PERIODO 3/ LEGGE QUADRO 364/1991

DISCIPLINA DELLE AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI E REGIONALI Strumenti di pianificazione e gestione Aree Protette nazionaliAree Protette regionali Regolamento del Parco Disciplina le attività, nel rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali. Valorizza gli usi, i costumi, le consuetudini, le attività tradizionali delle popolazioni residenti e le espressioni culturali proprie delle identità locali. Piano Pluriennale Economico e Sociale Contestualmente al PdP, promuove lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti nel Parco e nei territori adiacenti. Può concedere sovvenzioni a privati ed enti locali; predisporre impianti di attrezzature, impianti di depurazione, …; l’agevolazione o promozione di attività tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali… e ogni altra attività che favorisce, nel rispetto delle esigenze di conservazione del Parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse Promuove iniziative compatibili con l’ambiente. Al finanziamento concorrono lo Stato, le Regioni, gli Enti locali, altri enti interessati LEGGI DI PROTEZIONE DELLA NATURA IN ITALIA PERIODO 3/ LEGGE QUADRO 364/1991

DISCIPLINA DELLE AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI E REGIONALI Strumenti di pianificazione e gestione Aree Protette nazionaliAPR Piano anti incendi boschivi (AIB) del parco Strumento previsto dalla Legge quadro sugli incendi boschivi L. 353/2000. Le informazioni complessive e la relativa elaborazione su GIS risultano determinanti nella pianificazione e gestione del territorio protetto a tutela dagli incendi boschivi. Il piano prevede:  Elementi normativi, informazioni su accordi AIB, referenti, ecc.  Pianificazione esistente (silvo-agro-pastorale) e descrizione del territorio (geo-morfo-pedologica, vegetazionale/uso suolo, ecc.) comprese le zone di interfaccia urbano-foresta;  Analisi degli incendi pregressi, fattori predisponenti e cause determinanti, classificazione e mappatura delle aree a rischio incendi, della gravità e della pericolosità;  Obiettivi, priorità, identificazione degli interventi di prevenzione AIB da attuare e loro zonizzazione;  Procedure seguite e raccordo fra le varie istituzioni in caso di incendio;  Monitoraggio e aggiornamenti annuali. // LEGGI DI PROTEZIONE DELLA NATURA IN ITALIA PERIODO 3/ LEGGE QUADRO 364/1991

DISCIPLINA DELLE AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI E REGIONALI ALTRE DISPOSIZIONI Aree Protette nazionaliAree Protette regionali Rilascio nulla osta Il rilascio di concessioni o autorizzazioni è subordinato al preventivo nulla osta dell’Ente Parco Non si fa alcun riferimento Vigilanza e Sorveglianz a La vigilanza è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell’Ambiente, per le aree marine congiuntamente al Ministro della Marina mercantile. La sorveglianza è esercitata dal Corpo Forestale dello Stato La vigilanza è esercitata dalle Regioni. La sorveglianza può essere esercitata in accordo con il Corpo Forestale dello Stato

MERITI -Aver definito in maniera univoca finalità, classificazione, enti interessati, composizione e competenze, … -Aver previsto disposizioni finanziarie, cautelative, di sorveglianza e di monitoraggio, … -Aver individuato le aree in cui istituire i nuovi Parchi nazionali -Aver coordinato gli ordinamenti regionali per istituzione e gestione, … -…. LIMITI In alcuni casi, pur fornendo disposizioni puntuali non ne esplicita chiaramente le modalità di applicazione: -Aree contigue -Coordinamento tra tutela e sviluppo socio-economico -Rapporto tra Piano del Parco e altri strumenti di pianificazione del territorio -… LEGGI DI PROTEZIONE DELLA NATURA IN ITALIA PERIODO 3/ LEGGE QUADRO 364/1991

La lezione è disponibile sul sito: