La Finanziaria 2008 IL NUOVO REGIME DI DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI PASSIVI (ART. 96 TUIR) IL NUOVO REGIME DI DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI PASSIVI (ART. 96 TUIR) Dott. Paolo Sommi
La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio Il nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi Introduzione La Legge Finanziaria 2008 (legge n. 244 del 24 dicembre 2007) sostituisce il precedente art. 96 del TUIR introducendo un nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi per la società di capitali.La Legge Finanziaria 2008 (legge n. 244 del 24 dicembre 2007) sostituisce il precedente art. 96 del TUIR introducendo un nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi per la società di capitali. Contestualmente il legislatore ha proceduto all’abrogazione degli artt. 97 (pro-rata patrimoniale) e 98 (thin capitalzation) del TUIR.Contestualmente il legislatore ha proceduto all’abrogazione degli artt. 97 (pro-rata patrimoniale) e 98 (thin capitalzation) del TUIR. La nuova normativa entrerà in vigore a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (per i soggetti con esercizio solare, dal 2008).La nuova normativa entrerà in vigore a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (per i soggetti con esercizio solare, dal 2008).Introduzione La Legge Finanziaria 2008 (legge n. 244 del 24 dicembre 2007) sostituisce il precedente art. 96 del TUIR introducendo un nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi per la società di capitali.La Legge Finanziaria 2008 (legge n. 244 del 24 dicembre 2007) sostituisce il precedente art. 96 del TUIR introducendo un nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi per la società di capitali. Contestualmente il legislatore ha proceduto all’abrogazione degli artt. 97 (pro-rata patrimoniale) e 98 (thin capitalzation) del TUIR.Contestualmente il legislatore ha proceduto all’abrogazione degli artt. 97 (pro-rata patrimoniale) e 98 (thin capitalzation) del TUIR. La nuova normativa entrerà in vigore a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (per i soggetti con esercizio solare, dal 2008).La nuova normativa entrerà in vigore a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (per i soggetti con esercizio solare, dal 2008).
La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio Il nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi Ambito soggettivo Sono esclusi dall’ambito applicativo della norma:Sono esclusi dall’ambito applicativo della norma: –banche e soggetti finanziari di cui all’art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio n. 87 (trattasi, ad esempio, di SGR, SIM e SICAV); –imprese di assicurazione; –società capogruppo di gruppi bancari ed assicurativi; –società consortili per l’esecuzione di lavori pubblici; –società di progetto (project financing); –società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti; –società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costituiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione. Rientrano invece nell’ambito di applicazione della norma le holding di partecipazione industriale.Rientrano invece nell’ambito di applicazione della norma le holding di partecipazione industriale. Ambito soggettivo Sono esclusi dall’ambito applicativo della norma:Sono esclusi dall’ambito applicativo della norma: –banche e soggetti finanziari di cui all’art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio n. 87 (trattasi, ad esempio, di SGR, SIM e SICAV); –imprese di assicurazione; –società capogruppo di gruppi bancari ed assicurativi; –società consortili per l’esecuzione di lavori pubblici; –società di progetto (project financing); –società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti; –società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costituiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione. Rientrano invece nell’ambito di applicazione della norma le holding di partecipazione industriale.Rientrano invece nell’ambito di applicazione della norma le holding di partecipazione industriale.
La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio Il nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi Ambito oggettivo (1/2) La norma trova applicazione con riferimento agli interessi passivi ed “oneri assimilati” derivanti da:La norma trova applicazione con riferimento agli interessi passivi ed “oneri assimilati” derivanti da: –contratti di mutuo; –contratti di locazione finanziaria; –emissioni di obbligazioni e titoli similari; –ogni altro rapporto avente causa finanziaria. Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione della norma:Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione della norma: –gli interessi passivi capitalizzati ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b) TUIR; –gli interessi passivi di natura commerciale. Ambito oggettivo (1/2) La norma trova applicazione con riferimento agli interessi passivi ed “oneri assimilati” derivanti da:La norma trova applicazione con riferimento agli interessi passivi ed “oneri assimilati” derivanti da: –contratti di mutuo; –contratti di locazione finanziaria; –emissioni di obbligazioni e titoli similari; –ogni altro rapporto avente causa finanziaria. Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione della norma:Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione della norma: –gli interessi passivi capitalizzati ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b) TUIR; –gli interessi passivi di natura commerciale.
La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio Il nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi Ambito oggettivo (2/2) Restano in ogni caso indeducibili:Restano in ogni caso indeducibili: –gli interessi passivi “di funzionamento” relativi ad “immobili patrimonio” (art. 90, comma 2 TUIR); –gli interessi passivi ex art. 110 commi 7 e 10 TUIR (transfer price e Paesi black list); –gli interessi passivi relativi a titoli obbligazionari aventi un rendimento eccedente la soglia prevista dall’art. 3, comma 115 della Legge 549 del 1995; –gli interessi passivi relativi ai soci di cooperative. Ambito oggettivo (2/2) Restano in ogni caso indeducibili:Restano in ogni caso indeducibili: –gli interessi passivi “di funzionamento” relativi ad “immobili patrimonio” (art. 90, comma 2 TUIR); –gli interessi passivi ex art. 110 commi 7 e 10 TUIR (transfer price e Paesi black list); –gli interessi passivi relativi a titoli obbligazionari aventi un rendimento eccedente la soglia prevista dall’art. 3, comma 115 della Legge 549 del 1995; –gli interessi passivi relativi ai soci di cooperative.
La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio Il nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi Step 1 – concorrenza degli interessi attivi Gli interessi passivi ed oneri assimilati sono deducibili sino a concorrenza degli interessi attivi. Al fine del computo di questi ultimi occorre considerare:Gli interessi passivi ed oneri assimilati sono deducibili sino a concorrenza degli interessi attivi. Al fine del computo di questi ultimi occorre considerare: –gli interessi attivi di natura commerciale; –per le società che operano con la Pubblica Amministrazione, gli interessi attivi virtuali ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi da parte dell’Ente pubblico. Step 1 – concorrenza degli interessi attivi Gli interessi passivi ed oneri assimilati sono deducibili sino a concorrenza degli interessi attivi. Al fine del computo di questi ultimi occorre considerare:Gli interessi passivi ed oneri assimilati sono deducibili sino a concorrenza degli interessi attivi. Al fine del computo di questi ultimi occorre considerare: –gli interessi attivi di natura commerciale; –per le società che operano con la Pubblica Amministrazione, gli interessi attivi virtuali ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi da parte dell’Ente pubblico.
La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio Il nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi Step 2 – 30% del Risultato Operativo Lordo L’eccedenza sarà deducibile entro il 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL) così calcolato:L’eccedenza sarà deducibile entro il 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL) così calcolato: RISULTATO OPERATIVO (A – B) + Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali + Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali + Ammontare dei canoni di leasing Per il primo (2008) ed il secondo (2009) esercizio di applicazione della norma è inoltre prevista una franchigia pari rispettivamente ad Euro e Per il primo (2008) ed il secondo (2009) esercizio di applicazione della norma è inoltre prevista una franchigia pari rispettivamente ad Euro e Step 2 – 30% del Risultato Operativo Lordo L’eccedenza sarà deducibile entro il 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL) così calcolato:L’eccedenza sarà deducibile entro il 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL) così calcolato: RISULTATO OPERATIVO (A – B) + Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali + Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali + Ammontare dei canoni di leasing Per il primo (2008) ed il secondo (2009) esercizio di applicazione della norma è inoltre prevista una franchigia pari rispettivamente ad Euro e Per il primo (2008) ed il secondo (2009) esercizio di applicazione della norma è inoltre prevista una franchigia pari rispettivamente ad Euro e
La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio Il nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi Step 3 – Riporto in avanti di interessi passivi e ROL L’art. 96 consente il riporto in avanti degli interessi passivi non dedotti nell’esercizio negli esercizi successivi, e quindi la loro compensazione qualora, in tali esercizi, vi sia capienza del ROL.L’art. 96 consente il riporto in avanti degli interessi passivi non dedotti nell’esercizio negli esercizi successivi, e quindi la loro compensazione qualora, in tali esercizi, vi sia capienza del ROL. La norma consente inoltre il riporto in avanti del 30% di ROL eccedente gli interessi passivi (solo a partire dal terzo esercizio successivo a quello di entrata in vigore della norma), il quale potrà essere utilizzato a compensazione negli esercizi successivi.La norma consente inoltre il riporto in avanti del 30% di ROL eccedente gli interessi passivi (solo a partire dal terzo esercizio successivo a quello di entrata in vigore della norma), il quale potrà essere utilizzato a compensazione negli esercizi successivi. Entrambi i meccanismi operano senza limiti temporali.Entrambi i meccanismi operano senza limiti temporali. Step 3 – Riporto in avanti di interessi passivi e ROL L’art. 96 consente il riporto in avanti degli interessi passivi non dedotti nell’esercizio negli esercizi successivi, e quindi la loro compensazione qualora, in tali esercizi, vi sia capienza del ROL.L’art. 96 consente il riporto in avanti degli interessi passivi non dedotti nell’esercizio negli esercizi successivi, e quindi la loro compensazione qualora, in tali esercizi, vi sia capienza del ROL. La norma consente inoltre il riporto in avanti del 30% di ROL eccedente gli interessi passivi (solo a partire dal terzo esercizio successivo a quello di entrata in vigore della norma), il quale potrà essere utilizzato a compensazione negli esercizi successivi.La norma consente inoltre il riporto in avanti del 30% di ROL eccedente gli interessi passivi (solo a partire dal terzo esercizio successivo a quello di entrata in vigore della norma), il quale potrà essere utilizzato a compensazione negli esercizi successivi. Entrambi i meccanismi operano senza limiti temporali.Entrambi i meccanismi operano senza limiti temporali.
La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio Il nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi Step 4 – Ricorso al consolidato fiscale (comma 7 art. 96) Gli interessi passivi eccedenti, potranno essere “apportati” nell’imponibile di gruppo mediante compensazione con l’eventuale ROL eccedente di altre società aderenti al consolidato fiscale.Gli interessi passivi eccedenti, potranno essere “apportati” nell’imponibile di gruppo mediante compensazione con l’eventuale ROL eccedente di altre società aderenti al consolidato fiscale. Tale possibilità riguarda non solo gli interessi passivi eccedenti prodotti nell’esercizio, ma anche quelli pregressi, purché generati in esercizi di vigenza del consolidato.Tale possibilità riguarda non solo gli interessi passivi eccedenti prodotti nell’esercizio, ma anche quelli pregressi, purché generati in esercizi di vigenza del consolidato. Riportabilità anche del ROL pregresso?Riportabilità anche del ROL pregresso? Step 4 – Ricorso al consolidato fiscale (comma 7 art. 96) Gli interessi passivi eccedenti, potranno essere “apportati” nell’imponibile di gruppo mediante compensazione con l’eventuale ROL eccedente di altre società aderenti al consolidato fiscale.Gli interessi passivi eccedenti, potranno essere “apportati” nell’imponibile di gruppo mediante compensazione con l’eventuale ROL eccedente di altre società aderenti al consolidato fiscale. Tale possibilità riguarda non solo gli interessi passivi eccedenti prodotti nell’esercizio, ma anche quelli pregressi, purché generati in esercizi di vigenza del consolidato.Tale possibilità riguarda non solo gli interessi passivi eccedenti prodotti nell’esercizio, ma anche quelli pregressi, purché generati in esercizi di vigenza del consolidato. Riportabilità anche del ROL pregresso?Riportabilità anche del ROL pregresso?
La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio Il nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi Step 5 – Consolidato virtuale delle controllate estere (comma 8 art. 96) Ai fini della deducibilità degli interessi passivi a livello di consolidato fiscale, sarà possibile tenere conto anche del ROL eccedente generato da società estere (UE ed extra UE), a patto che le stesse possiedano tutti i requisiti necessari per l’adesione al regime di consolidato nazionale, oltre alla revisione del bilancio.Ai fini della deducibilità degli interessi passivi a livello di consolidato fiscale, sarà possibile tenere conto anche del ROL eccedente generato da società estere (UE ed extra UE), a patto che le stesse possiedano tutti i requisiti necessari per l’adesione al regime di consolidato nazionale, oltre alla revisione del bilancio. Alcuni dubbi interpretativi.Alcuni dubbi interpretativi. Step 5 – Consolidato virtuale delle controllate estere (comma 8 art. 96) Ai fini della deducibilità degli interessi passivi a livello di consolidato fiscale, sarà possibile tenere conto anche del ROL eccedente generato da società estere (UE ed extra UE), a patto che le stesse possiedano tutti i requisiti necessari per l’adesione al regime di consolidato nazionale, oltre alla revisione del bilancio.Ai fini della deducibilità degli interessi passivi a livello di consolidato fiscale, sarà possibile tenere conto anche del ROL eccedente generato da società estere (UE ed extra UE), a patto che le stesse possiedano tutti i requisiti necessari per l’adesione al regime di consolidato nazionale, oltre alla revisione del bilancio. Alcuni dubbi interpretativi.Alcuni dubbi interpretativi.
La Finanziaria 2008, novità ed opportunità per le imprese Torino, 4 febbraio Il nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi Primi chiarimenti di Telefisco 2008 Modalità di applicazione della norma antielusiva specifica in caso di fusioni;Modalità di applicazione della norma antielusiva specifica in caso di fusioni; Utilizzabilità del principio del “cherry picking”;Utilizzabilità del principio del “cherry picking”; Regime di esenzione per i compensi attribuiti ai sensi degli accordi di consolidamento.Regime di esenzione per i compensi attribuiti ai sensi degli accordi di consolidamento. Primi chiarimenti di Telefisco 2008 Modalità di applicazione della norma antielusiva specifica in caso di fusioni;Modalità di applicazione della norma antielusiva specifica in caso di fusioni; Utilizzabilità del principio del “cherry picking”;Utilizzabilità del principio del “cherry picking”; Regime di esenzione per i compensi attribuiti ai sensi degli accordi di consolidamento.Regime di esenzione per i compensi attribuiti ai sensi degli accordi di consolidamento.