Caratteri delle azioni come partecipazioni sociali Indivisibilità = necessaria unità e non frazionabilità dei diritti inerenti all’azione effetti sul rapporto.

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Caratteri delle azioni come partecipazioni sociali Indivisibilità = necessaria unità e non frazionabilità dei diritti inerenti all’azione effetti sul rapporto tra i comproprietari e la società (per i rapporti interni tra i comproprietari vale la disciplina della comunione) Inscindibilità = unità dei diritti, che sono di titolarità di un unico soggetto (principio soggetto a deroghe) Autonomia = ogni azione è una entità distinta dalle altre azioni, sicchè i diritti relativi si replicano in base al numero delle azioni possedute (principio discusso)

I significati dell’espressione azione Azione: espressione polisensa Azione come frazione minima unitaria del capitale sociale e mezzo di commisurazione della posizione del socio: significato in prospettiva QUANTITATIVA Azione come partecipazione sociale e insieme delle relative posizioni giuridiche soggettive: prospettiva QUALITATIVA Azione come titolo rappresentativo della partecipazione sociale: prospettiva DOCUMENTALE (partecipazione reificata, incorporata nel documento)

PARTECIPAZIONE AZIONARIA, AZIONI E TITOLI DI CREDITO PROBLEMI: 1.E’ AMMISSIBILE UNA PARTECIPAZIONE AZIONARIA NON INCORPORATA IN UN TITOLO DESTINATO ALLA CIRCOLAZIONE? 2. LE AZIONI SONO VERI E PROPRI TITOLI DI CREDITO? PROBLEMI: 1.E’ AMMISSIBILE UNA PARTECIPAZIONE AZIONARIA NON INCORPORATA IN UN TITOLO DESTINATO ALLA CIRCOLAZIONE? 2. LE AZIONI SONO VERI E PROPRI TITOLI DI CREDITO?

I titoli azionari sono conformi ai requisiti generali dei titoli di credito? A) COSA E’ UN TITOLO DI CREDITO E’ UN DOCUMENTO CHE INCORPORA UN DIRITTO LETTERALE, AUTONOMO E ASTRATTO DOCUMENTO E’ UN DOCUMENTO CHE INCORPORA UN DIRITTO LETTERALE, AUTONOMO E ASTRATTO DOCUMENTO CARTACEO (CHARTULA) es. assegno bancario, cambiale SU SUPPORTO NON CARTACEO (DOCUMENTO INFORMATICO) Es. azioni dematerializzate SU SUPPORTO NON CARTACEO (DOCUMENTO INFORMATICO) Es. azioni dematerializzate

Partecipazione azionaria e titoli di credito Art comma 1 c.c.: la partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali, lo statuto può escludere l’emissione dei relativi titoli o prevedere l’utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione. Azione (partecipazione sociale) Incorporata in un titolo di credito materiale (anch’esso detto azione) che rispetta le modalità ordinarie di legittimazione e di circolazione Non incorporata in un titolo di credito Incorporata in un titolo di credito (anch’esso detto azione) che non rispetta le modalità ordinarie di legittimazione e di circolazione : DEMATERIALIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEL TITOLO EMESSO (v. disciplina dei sistemi di gestione accentrata, artt. 86 e ss. t.u.f.) PREVISIONE STATUTARIA DI NON EMISSIONE

Partecipazione azionaria e titoli di credito Non è detto che la partecipazione azionaria sia sempre rappresentata da un titolo di credito: lo statuto potrebbe decidere di non emettere le azioni. In questo caso, ”il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci” (art co.1 c.c.). Tra le parti il trasferimento ha efficacia secondo quanto previsto dalle norme che regolano il negozio traslativo che ha dato origine alla circolazione della partecipazione azionaria (compravendita, donazione etc.). E’ UNA SCELTA CHE HA SENSO NELLE SOCIETA’ CHIUSE A COMPAGINE STABILE.

Titolarità Legittimazione E’ attribuita dalla proprietà del titolo: proprietà del titolo titolarità del diritto E’ attribuita a chi si presume essere titolare, cioè al possessore del titolo stesso: Possesso legittimo del titolo potere di esercitare la pretesa, i relativi diritti menzionati sul titolo Titolarità e legittimazione nei titoli di credito

TITOLARITA’ E LEGITTIMAZIONE NELLE AZIONI La legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, nonché l’incombenza dei relativi doveri, spetta ordinariamente, ma non necessariamente, al titolare delle azioni (v. ad es. i casi di pegno, usufrutto, sequestro). Se le azioni non sono state emesse, titolarità e legittimazione sono accertate mediante il libro soci. Se vi è stata emissione dei titoli azionari, occorrerà verificare a quale legge di circolazione siano stati assoggettati. La legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, nonché l’incombenza dei relativi doveri, spetta ordinariamente, ma non necessariamente, al titolare delle azioni (v. ad es. i casi di pegno, usufrutto, sequestro). Se le azioni non sono state emesse, titolarità e legittimazione sono accertate mediante il libro soci. Se vi è stata emissione dei titoli azionari, occorrerà verificare a quale legge di circolazione siano stati assoggettati.

Legge di circolazione e legge di legittimazione nei titoli di credito Titoli al portatore (non intestati ad un nome) Titoli all’ordine (il nome del beneficiario risulta solo sul titolo) Titoli nominativi (il nome del beneficiario risulta anche sul registro dell’emittente) Circolazione: consegna del titolo al nuovo beneficiario Legittimazione:esibizione del titolo al debitore Circolazione: consegna del titolo al nuovo beneficiario Legittimazione:esibizione del titolo al debitore N.B. LA PROPRIETA’ DEL TITOLO (E DEL DIRITTO) SI TRASFERISCE CON UN QUALSIASI NEGO- ZIO VALIDO; NELLA SLIDE SI FA RIFERIMENTO ALLA CIRCOLAZIONE DELLA LEGITTIMAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO, NON DELLA TITOLARITA’ DELLO STESSO. Circolazione: girata e consegna del titolo Legittimazione: possesso in qualità di ultimo giratario di una serie continua di girate Circolazione: girata e consegna del titolo Legittimazione: possesso in qualità di ultimo giratario di una serie continua di girate Circolazione: cambio del nominativo sul titolo e sul registro dell’emittente Legittimazione:qualità di intestatario sul titolo e nel registro dell’emittente Circolazione: cambio del nominativo sul titolo e sul registro dell’emittente Legittimazione:qualità di intestatario sul titolo e nel registro dell’emittente

LE AZIONI POSSSONO ESSERE nominative o AL portatore (art. 2354). AL PORTATORE NOMINATIVE Il trasferimento avviene con la consegna del titolo. Il trasferimento avviene mediante: Girata: Autenticata da un notaio o da altro soggetto previsto da leggi speciali. Chi si dimostri possessore in base ad una serie continua di girate ha diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel libro soci ed è comunque legittimato all’esercizio dei diritti sociali (art comma 3 c.c.) Girata: Autenticata da un notaio o da altro soggetto previsto da leggi speciali. Chi si dimostri possessore in base ad una serie continua di girate ha diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel libro soci ed è comunque legittimato all’esercizio dei diritti sociali (art comma 3 c.c.) Meccanismo previsto dall’art. 2022: cambio di intestazione nel libro soci richiesto dall’alienante (che deve comprovare identità e capacità di disporre con idonea certificazione) ovvero dall’acquirente (che deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico) Circolazione dematerializzata (per le azioni quotate o per scelta statutaria): scritturazione sui conti destinati a registrare i movvimenti degli strumenti finanziari; la scritturazione sul conto vale come girata (art ult. comma c.c.)

I titoli azionari sono conformi ai requisiti generali dei titoli di credito? B) REQUISITI DEI T.D.C. incorporazione autonomia letteralità astrattezza Il documento costituisce veicolo per la circolazione del diritto; contiene il diritto, la sua perdita comporta la perdita del diritto (v. artt.1994,2006, 2007,2016 ss. c.c.) Il documento costituisce veicolo per la circolazione del diritto; contiene il diritto, la sua perdita comporta la perdita del diritto (v. artt.1994,2006, 2007,2016 ss. c.c.) Il diritto del portatore del titolo è indipendente da quelli dei precedenti portatori e non può essere paralizzato dalle eccezioni ad essi relative (v. artt. 1992, 1993, 1994 c.c.) Il diritto del portatore del titolo è indipendente da quelli dei precedenti portatori e non può essere paralizzato dalle eccezioni ad essi relative (v. artt. 1992, 1993, 1994 c.c.) La prestazione dovuta al possessore legittimo del titolo è individuata dal contenuto letterale del solo titolo (letteralità completa) ovvero anche di documenti esterni cui la lettera del titolo fa rinvio (letteralità incompleta o per relationem) L’emissione del titolo non deriva da una causa tipica, ma può essere l’effetto di una pluralità di negozi, che in ogni caso non risultano dalla lettera del titolo (es. cambiale, assegno bancario) L’emissione del titolo non deriva da una causa tipica, ma può essere l’effetto di una pluralità di negozi, che in ogni caso non risultano dalla lettera del titolo (es. cambiale, assegno bancario)

I titoli azionari sono conformi ai requisiti generali dei titoli di credito? C) VERIFICA DEI REQUISITI NEI TITOLI AZIONARI INCORPORAZIONE I TITOLI AZIONARI NON INCORPORANO UN DIRITTO, MA UNA POSIZIONE GIURIDICA COMPLESSA FATTA DI DIRITTI E OBBLIGHI (STATUS SOCII) ; I CARATTERI DI TALE STATUS SONO UNIFORMI E CIRCOLANO CON L’AZIONE, MA QUESTO AVVIENE ANCHE SE NON C’E’ STATA EMISSIONE DEI TITOLI AZIONARI (RIGIDITA’ DOVUTA ALLA TIPICITA’ E INSCINDIBILITA’ DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA) LETTERALITA’ AUTONOMIA ASTRATTEZZA I CARATTERI DELLA POSIZIONE DEL SOCIO SONO DETTATI DALLA LETTERA DEL TITOLO AZIONARIO E DA DOCUMENTI IN ESSO MENZIONATI (STATUTO) L’ACQUIRENTE SUBENTRA NELLA POSIZIONE DEL SOCIO DANTE CAUSA QUALE DERIVA DAL RAPPORTO SOCIALE, CON I RELATIVI DIRITTI E OBBLIGHI (V. DISCIPLINA DEI DECIMI NON RICHIAMATI) E NON NEI RAPPORTI PERSONALI (ES. PATTI PARASOCIALI). ASSENZA DI TUTELA REALE NELLA SOVRAEMISSIONE (MA V. TITOLI RAPPRESENTATIVI DI MERCI) I TITOLI AZIONARI NON SONO ASTRATTI, VENGONO EMESSI SEMPRE IN RELAZIONE AD UN CONTRATTO DI S.P.A. E QUINDI PER LA CAUSA SOCIETATIS (V. DISCIPLINA EMISSIONE PRIMA DELL’ISCRIZIONE)

Quali sono i caratteri essenziali dei titoli di credito? Incorporazione della posizione giuridica nel documento: il possesso del documento in base alla legge di circolazione è condizione necessaria e sufficiente per l’esercizio dei diritti presente nelle azioni Destinazione alla circolazione: i t.d.c. sono strumenti di mobilizzazione e trasferimento dei beni e della ricchezza presente nelle azioni