PER UN PAESE MIGLIORE 21/22/23 OTTOBRE 2010 MOSTRA D’OLTREMARE/NAPOLI SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI.

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PER UN PAESE MIGLIORE 21/22/23 OTTOBRE 2010 MOSTRA D’OLTREMARE/NAPOLI SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI LE SOCIETÀ DI LAVORO PROFESSIONALE ANDREA BONECHI Consigliere CNDCEC con delega alla Riforma delle professioni

2 SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Principio n. 1 La società è fondata sul lavoro intellettuale dei professionisti soci, che è indispensabile per la costituzione e per l’esercizio. La prestazione d’opera intellettuale dei soci professionisti rappresenta l’elemento organizzativo della società e, per sua natura giuridica che discende dall’art. 33, comma 5, Cost. a mezzo del quale si distingue il professionista nel genere dei lavoratori autonomi, essa è definita prestazione d’opera “professionale” o prestazione di lavoro “professionale”.

3 SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI  Le prestazioni professionali costituiscono conferimenti (art. 5) a cui i professionisti si obbligano in sede di costituzione.  Il valore dei conferimenti di opera professionale è proposto ogni anno dagli amministratori, nel rispetto delle regole poste nell’atto costitutivo (art. 2, comma 2, lett. h) e approvato dai soci concordemente (art. 5).  Il socio professionista che non effettua il conferimento d’opera per oltre 6 mesi può essere escluso dalla società (art. 5). Principio n. 1

4 SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Principio n. 2 La società non ha bisogno di un capitale minimo. I conferimenti diversi dal lavoro intellettuale costituiscono oggetto di prestazioni accessorie.  I conferimenti di capitale (effettuati dai soci professionisti o dai soci non professionisti) costituiscono solo conferimenti accessori (art. 5), e consentono una partecipazione minoritaria agli utili (max 25%) e al diritto di voto (artt. 9 e 10). Nell’atto costitutivo occorre attestare che almeno il 25% di tali conferimenti sia stato versato.

5 SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Principio n. 3 Tutela del lavoro intellettuale dei soci  Non può essere escluso dalla società il socio professionista che, pur non avendo effettuato i versamenti a copertura della sua quota di partecipazione alle perdite, continui a conferire la sua opera professionale a favore della società. In tal caso, egli non avrà diritto agli acconti sugli utili e non potrà percepire gli utili dopo l’approvazione del rendiconto, fino a che non avrà coperto la quota di perdita a lui spettante (art. 22, comma 2).

6 SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI  La società non si scioglie se i soci non provvedono alla copertura della perdita, anche se il patrimonio costituito con i conferimenti accessori e con gli utili non distribuiti nei precedenti esercizi è completamente perduto, purché i soci continuino a conferire l’opera professionale, lavorando nella società per il raggiungimento dello scopo sociale (art. 20, comma 3).  I professionisti sospesi dall’albo non sono esclusi di diritto dalla società (art. 6, comma 2). Principio n. 3

7 SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Principio n. 4 Tutela dei clienti, quali consumatori di servizi professionali e di prestazioni intellettuali.  Prestazione di qualità assicurata dalla necessaria iscrizione negli albi professionali, dal controllo da parte degli ordini professionali e dalla conseguente assoggettabilità al procedimento disciplinare: -la prestazione può essere svolta solo dai professionisti dotati delle necessarie qualifiche professionali (art. 13, comma 2) -la prestazione è svolta nel rispetto delle regole, anche deontologiche, della professione di appartenenza (art. 13, commi 3 e 4) -i professionisti cancellati o radiati sono esclusi dalla società, il professionista sospeso può essere escluso dalla società (art. 6)

8 SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Principio n. 5 Rilevanza giuridica dello studio professionale come complesso di beni, anche ai fini della sua cedibilità.  Mutuando le disposizioni dettate in tema di azienda dall’art. 2555, lo studio professionale viene qualificato come il complesso di beni, diritti, rapporti giuridici, crediti ed altre attività, debiti ed altre passività, inerenti all’esercizio della professione intellettuale (art. 14).

9 SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Principio n. 6 Personalità giuridica della società.  La personalità giuridica si acquista con l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese (art. 3). La società è iscritta anche in una sezione speciale dell’albo professionale (art. 3).  L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico (art. 2).  L’atto costitutivo indica lo schema di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi da responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai soci (art. 2, comma 2, lettera g – art. 7, comma 7). La polizza è sottoscritta prima dell’iscrizione della società nel registro delle imprese (art. 2, comma 2, lett. g).

10 SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Principio n. 7 Tutela della società dalle ragioni dei creditori particolari dei soci.  Il creditore particolare del socio non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore finché dura la società (art. 15, comma 1).  La partecipazione sociale non può formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro e pignoramento, salvo espresso consenso di tutti i soci (art. 15, comma 2).  Il credito del socio professionista verso la società per gli utili da distribuire può essere pignorato dal creditore particolare del socio fino ad un ammontare massimo di un quinto (art. 19, comma 4).

11 SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Principio n. 8 Apertura alle società multi-professionali, compatibilmente con gli ordinamenti professionali ai quali appartengono i professionisti coinvolti.  È prevista la possibilità di costituire SLP multidisciplinari nei casi in cui gli ordinamenti professionali lo consentano (art. 1, comma 2).

12 SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Principio n. 9 Personalità della prestazione professionale resa dal socio nell’ambito dell’incarico ricevuto dalla società.  L’incarico è conferito alla società (art. 13, comma 1) che individua il professionista o i professionisti che eseguiranno la prestazione e ne dà notizia al cliente [il cliente può scegliere i professionisti che dovranno eseguire l’incarico] (art. 13, comma 2).  L’incarico è svolto personalmente dal professionista (art. 13, comma 3), salva la possibilità per lo stesso di avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti ed ausiliari [eccezione: dissenso del cliente] (art. 13, comma 6).  Se la prestazione è svolta da più professionisti iscritti nello stesso albo professionale il compenso è quello spettante ad un solo professionista, salvo diversa pattuizione con il cliente (art. 13, comma 5).

13 SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Principio n. 10 Compatibilmente con gli ordinamenti delle singole professioni, apertura ai soci non professionisti, limitata ai soli conferimenti accessori, di mezzi, con partecipazione minoritaria agli utili e di voto.  È ammessa la partecipazione di soggetti non professionisti nei casi in cui gli ordinamenti lo consentano (art. 1, comma 3).  Non è ammessa la partecipazione agli utili da parte dei soci non professionisti in misura superiore al 25% (art. 9, comma 1).  I soci non professionisti possono trasferire liberamente la loro quota, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo (art. 8, comma 3).

14 SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Principio n. 11 Oggetto sociale principale individuato nell’esercizio in comune della professione dei soci; oggetto sociale secondario individuato in quello tipico della società di mezzi: natura comunque professionale e non imprenditoriale della società.  La società ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio delle attività professionali (art. 4, comma 1).  La società può avere ad oggetto anche singoli atti relativi alle attività professionali (art. 4, comma 1).

15 SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI  La società può avere per oggetto secondario l’amministrazione, l’organizzazione e la gestione dello studio professionale, il coordinamento delle prestazioni intellettuali dei soci (art. 4, comma 2).  L’esercizio della professione mediante società di lavoro professionale non costituisce in alcun caso elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa. Ne deriva che la società non può in nessuna caso essere sottoposta a fallimento (art. 4, comma 4). Principio n. 11

16 SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Principio n. 12 L’amministrazione della società non può essere affidata a persone diverse dai soci professionisti della società.  L’amministrazione della società può essere affidata solo ai soci professionisti (art. 11, comma 1).  L’amministrazione può essere affidata disgiuntamente a ciascun socio professionista, ovvero può essere affidata congiuntamente a più soci professionisti. Per il compimento delle operazioni sociali è richiesto in caso di amministrazione congiunta il consenso di tutti i soci amministratori (art. 11).

17 SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Principio n. 13 Nel caso vi siano conferimenti di mezzi e particolarmente laddove questi siano effettuati, se consentito, anche da soci non professionisti, la remunerazione, in termini di distribuzione dell’utile, del lavoro intellettuale è distinta da quella dei conferimenti di mezzi, con decisa prevalenza della remunerazione a favore del primo, e con modalità distinte da definire nello statuto, nel quale ricorreranno gli ordinari canoni societari per i conferimenti di mezzi, mentre per il lavoro professionale le modalità di remunerazione saranno rimesse alla determinazione dei soci.

18 SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI  Il valore dei conferimenti di opera professionale è proposto ogni anno dagli amministratori (art. 5, comma 3), nel rispetto delle regole poste nell’atto costitutivo (art. 2, comma 2, lett. h) e approvato dai soci concordemente (art. 5, comma 2).  Il socio professionista che non effettua il conferimento d’opera per oltre 6 mesi può essere escluso dalla società (art. 5, comma 8).  I conferimenti di capitale (effettuati dai soci professionisti o dai soci non professionisti) costituiscono solo conferimenti accessori (art. 5, comma 6), e consentono una partecipazione minoritaria agli utili (max 25%) e al diritto di voto (artt. 9 e 10). Nell’atto costitutivo occorre attestare che almeno il 25% di tali conferimenti sia stato versato (art. 2, comma 2, lett. f). Principio n. 13

19 SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI REGIME DI RESPONSABILITÀ (ART. 7)  Responsabilità per le obbligazioni sociali: -risponde la società con il suo patrimonio. In caso di incapienza può essere promossa l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori che abbiano agito intenzionalmente a danno dei creditori sociali -qualora il fatto determinante la responsabilità sia ricollegabile all’attività di gestione della società, risponde soltanto la società con il suo patrimonio

20 SECONDO CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI -ciascun socio professionista è personalmente ed illimitatamente responsabile, in solido con la società, per i danni causati dall’attività professionale da lui svolta -è riconosciuto alla società il diritto di regresso nei confronti del socio il cui inadempimento abbia causato la riduzione, o la perdita del patrimonio della società o la sua insolvenza -nel caso in cui chi ha causato il danno non sia individuabile rispondono la società e tutti i soci personalmente e illimitatamente, ma con beneficium excussionis REGIME DI RESPONSABILITÀ (ART. 7)  Responsabilità per le prestazioni professionali: