LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI UST PAVIA Caterina Mosa.

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LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI UST PAVIA Caterina Mosa

DISABILI E VALUTAZIONE art. 318 D.Lgs. 297/1994 Valutazione del rendimento e prove d'esame 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. 2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. 4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.

DISABILI E VALUTAZIONE DPR 122/2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia LA VALUTAZIONE È RIFERITA AL COMPORTAMENTO E AL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO È ESPRESSA CON VOTO IN DECIMI ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO: -PREDISPOSIZIONE DI PROVE DIFFERENZIATE CORRISPONDENTI AGLI INSEGNAMENTI IMPARTITI IDONEE A VALUTARE IL PROGRESSO DELL’ALUNNO, SENZA MENZIONE SUL DIPLOMA DI LICENZA -LE PROVE DIFFERENZIATE HANNO UN VALORE EQUIVALENTE A QUELLE ORDINARIE AI FINI DEL SUPERAMENTO DELL’ESAME E DEL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LICENZA -POSSIBILITA’ DI USARE ATTREZZATURE TECNICHE E SUSSIDI DIDATTICI SPECIFICI -NEL CASO DI NON CONSEGUIMENTO DELLA LICENZA: RILASCIO ATTESTATO CREDITO FORMATIVO ESAME DI STATO CONCLUSIVO SC. SEC. SECONDO GRADO -MODALITÀ EX ART. 318 T.U. 297/1994; PROVE EQUIPOLLENTI A QUELLE PREDISPOSTE PER GLI ALTRI CANDIDATI -NEL CASO DI NON CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA: RILASCIO ATTESTATO CONTENENTE INDIRIZZO E DURATA CORSO DI STUDI, MATERIE COMPRESE NEL PIANO DI STUDI E RELATIVE ORE, CONOSCENZE E CAPACITÀ ACQUISITE, CREDITI FORMATIVI DOCUMENTATI

DSA E VALUTAZIONE Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

CITTADINI NON ITALIANI E VALUTAZIONE I MINORI CON CITTADINANZA NON ITALIANA PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE SONO VALUTATI NELLE FORME E NEI MODI PREVISTI PER I CITTADINI ITALIANI DPR 122/2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

CITTADINI NON ITALIANI E VALUTAZIONE Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, MIUR 2014 Possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni Formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato solo in via eccezionale Valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite Non abbassare gli obiettivi ma adattare gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione In sede di esame finale primo ciclo possibile presenza, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d’origine per facilitare comunicazione

ADHD e VALUTAZIONE Nota Miur Prot. n /6/2010 In merito alla norma sancita dal Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009 n° 5 che riguarda “Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento” è auspicabile che i docenti considerino i fattori presenti nella diagnosi ADHD prima di procedere alla valutazione dell’alunno/a. Si sottolinea l'importanza e delicatezza della valutazione periodica del comportamento dell'alunno (voto di condotta). Occorre infatti tenere conto del fatto che il comportamento di un alunno con ADHD è condizionato fortemente dalla presenza dei sintomi del disturbo. Sarebbe pertanto auspicabile che la valutazione delle sue azioni fosse fatta evitando di attribuire valutazioni negative per comportamenti che sono attribuibili a fattori di tipo neurobiologico.

BES NON CERTIFICATI e VALUTAZIONE OM 24 aprile 2013, n.13 – Esami di Stato Sc. Sec. II grado Art. 18 – Esame dei candidati con DSA, comma 4 Per altre situazioni di alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura, formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato CRITERIO GENERALIZZABILE METTERE GLI ALUNNI IN CONDIZIONE DI DIMOSTRARE CIÒ CHE SANNO E SANNO FARE

GLI ALUNNI CON BES NON CERTIFICATI - VALUTAZIONE LA NORMATIVA COME RISORSA SCUOLA PRIMARIA - I docenti possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, con decisione assunta all'unanimità SCUOLA SEC. I GRADO - Per essere ammessi alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo è necessario che il consiglio di classe abbia attribuito un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina PRIMO CICLO IN GENERALE - Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno SCUOLA SEC. II GRADO - Per l’ammissione alla classe successiva è richiesta la sufficienza in tutte le discipline, ma nel caso di carenze il giudizio finale è rimandato all’accertamento successivo all’attuazione degli interventi di recupero

COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA DPR 122/2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.

Riassumiamo La valutazione degli alunni BES deve: Essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici- didattici ( PEI/PDP) Basarsi su criteri educativi condivisi da tutti i docenti del CdC e del Team Verificare il livello di apprendimento degli alunni, riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari a prescindere dagli aspetti legati alle abilità deficitarie Essere effettuata con gli strumenti didattici compensativi o dispensativi individuati nell’ambito dei PEI o PDP

Alunni DA L’alunno deve essere valutato per quanto ha realmente acquisito in base agli obiettivi individuato nel PEI, evitando i confronti con quanto acquisito dai compagni di classe Se la disabilità grave non consente una valutazione come da «scheda valutativa» possono essere predisposti strumenti alternativi che possano riportare i progressi in relazione a macro-aree oppure ad una sola parte di quanto riportato nella scheda

Alunni DSA Il D.M. n del 12 luglio 2011 art. 6 ”Forme di verifica e di valutazione”, che cita: “… Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.»

«La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti concretamente le modalità di differenziazione a seconda della disciplina e del tipo di compito, discriminando fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l’impegno dell’allievo e le conoscenze effettivamente acquisite.» ( Linee Guida., pag. 18 e 28)

Modalità di valutazione per i Dsa Valutazione della partecipazione attiva nelle attività inclusive tenendo conto delle caratteristiche del disturbo Valutazione nelle verifiche scritte del contenuto piuttosto che della forma Forme di valutazione dinamica (riflessione metacognitiva ricerca degli errori) Tener conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti Nell‘esposizione orale non pretendere la memorizzazione di date e di elementi mnemonici Valorizzazione dei prodotti multimediali realizzati

Valutazione dsa Sempre in sede di valutazione delle prove, il mancato rispetto da parte dei docenti dell’indicazione di valorizzare i successi e di non stigmatizzare gli insuccessi, come si evince dall’art.5 delle Linee Guida (“Il successo nell’apprendimento è l’immediato intervento da opporre alla tendenza degli alunni o degli studenti con DSA a una scarsa percezione di autoefficacia e di autostima.” ). Infatti, ci sono numerosi casi di docenti che attribuiscono agli alunni con DSA votazioni fortemente insufficienti, che, oltre a risultare del tutto eccessive per evidenziare l’inadeguatezza della prova, sono contrarie alla volontà del legislatore di non demotivare l’alunno con DSA, ma di cercare di rafforzarne la fiducia e l’autostima.

TAR TOSCANA Sentenza N.346 /2013 Annullamento del giudizio di non ammissione alla classe seconda per alunno di prima secondaria di primo grado. La scuola non ha posto in essere gli adempimenti ritenuti necessari per far fronte alle necessità scolastiche di un alunno affetto da DSA, quindi è annullato il giudizio di non ammissione alla classe successiva NON CONFORMITÀ DEL PDP E MANCATO MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI DURANTE L’ANNO

TAR Friuli Venezia Giulia - Sez. I – Sent. 12/01/2012 n. 9 “Ove sia dimostrato che la scuola ha posto in essere gli adempimenti ritenuti necessari per far fronte alle necessità scolastiche di un alunno affetto da DSA, è legittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva che abbia riportato una grave insufficienza a seguito della verifica di recupero del debito formativo nella materia caratterizzante l’indirizzo di studio; infatti la legge 170/2010 è finalizzata a garantire il successo formativo e non a garantire sempre e comunque la promozione alla classe successiva”.

Criteri per la valutazione (1) I docenti delle discipline si avvarranno di prove di verifica appositamente predisposte. È fondamentale privilegiare la valutazione formativa, che considera e misura i progressi formativi tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione, dell'impegno e, soprattutto, delle potenzialità di apprendimento dimostrate. Il team dei docenti di classe, nel caso di: – allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato, – allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana, – allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d’origine, – allievi non alfabetizzati in lingua d’origine Considera che i tempi dell’apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell’anno scolastico e può dare una valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo l’allievo all’anno successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il team dei docenti di classe a prendere tale decisione.

Alunni stranieri Criteri per la valutazione (2) Nell’ottica formativa della valutazione, è opportuno considerare indicatori comuni che concorrono alla valutazione: - Il percorso scolastico pregresso; - La motivazione ad apprendere; - La regolarità della frequenza; - L’impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche; -La progressione e la potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento.