IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA webinar 11 marzo 2015 Diego Mazzotta.

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IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA webinar 11 marzo 2015 Diego Mazzotta

1)Necessità di rappresentare l’equilibrio finanziario in termini di allineamento delle scadenze dei crediti e dei debiti. Il concetto di impegno/accertamento collegato al criterio dell’esigibilità evita la rappresentazione di un equilibrio finanziario che poggia su obbligazioni attive esigibili a lungo termine, a fronte di obbligazioni passive esigibili a breve termine, con le difficoltà di liquidità che ne possono derivare 2)Necessità di rappresentare l’effettivo stock di debiti commerciali a carico della Pubblica amministrazione. La gestione dei residui da parte degli enti locali ad esempio è sicuramente “gonfiata” da normative legittime fino al 31/12/2014, quali l’art. 183 comma 5 del Tuel, di assunzione automatica dell’impegno a fronte di un accertamento vincolato. Oppure da disallineamenti delle scritture contabili tra diversi livelli di governo, che hanno portato a un accumulo asimmetrico dei residui; pur non alterando gli equilibri di bilancio degli enti in termini di saldo (normalmente la sopravvalutazione è effettuata sia in entrata che in uscita), il fatto che i Comuni abbiano iscritto ad esempio nel 2011 euro 940 mln di impegni di parte corrente (collegati ad accertamenti vincolati) in più rispetto ai corrispondenti trasferimenti vincolati della Regione, inficia i dati aggregati di contabilità nazionale. 2 Le esigenze a cui risponde la riforma dei bilanci e della contabilità pubblica

Il tema dei pagamenti alle imprese da parte della PA è da alcuni anni un argomento politico prioritario, con riferimento al quale sono stati adottati vari interventi per la riduzione dei tempi e lo smaltimento dell’arretrato (ad es. certificazione dei crediti, anticipazioni di liquidità DL 35/2013) Un sistema contabile che determini univocamente i debiti effettivi al 31/12 contribuisce a orientare i negoziati a livello europeo, in quanto fornisce informazioni aggregate più veritiere 3) Necessità di frenare l’accumulo di residui attivi di parte corrente, comprendenti quote di dubbia riscossione, a fronte dei quali non viene costituito un limite alla spesa. La sovrastima delle entrate favorisce la formazione di bilanci di previsione formalmente in pareggio, ma sostanzialmente in disequilibrio di parte corrente. L’obbligo di costituzione di un fondo rischio crediti di dubbia esigibilità, sia nel bilancio di previsione che nel rendiconto, impedisce di spendere immediatamente somme difficilmente incassabili. 3 Le esigenze a cui risponde la riforma dei bilanci e della contabilità pubblica

Il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che le obbligazioni siano registrate quando l’obbligazione sorge, con imputazione alle scritture contabili degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile. Concetti di impegno/accertamento, e imputazione 1) Impegno. Si assume al momento del sorgere dell’obbligazione. E’ necessario garantire intera copertura finanziaria alle obbligazioni giuridiche passive al momento in cui vengono perfezionate 2) Imputazione. L’impegno contabilizzato ha bisogno di un criterio in base al quale individuare l’esercizio, o gli esercizi, ai quali attribuire interamente o per quote la spesa. Il criterio è la scadenza/esigibilità dell’obbligazione, cioè il momento a partire dal quale non esistono ostacoli alla riscossione/pagamento della stessa 4 Le esigenze a cui risponde la riforma dei bilanci e della contabilità pubblica

I residui passivi riflettono la complessità e i relativi tempi tecnici delle varie tipologie di spesa garantiscono la continuità dell’azione amministrativa, nel passaggio da un esercizio all’altro, specialmente in caso di esercizio provvisorio rappresentano disponibilità accantonate che consentono un certo margine di flessibilità nell’azione amministrativa Necessario contemperare le esigenze. La regola contabile fondamentale della riforma stabilisce che l’ obbligazione è registrata quando questa sorge (il concetto di impegno), ma è assegnata all’esercizio in cui questa è esigibile (il concetto di imputazione). Sarà dunque fondamentale l’utilizzo efficace del bilancio pluriennale 5 Contemperare le esigenze della riforma e della continuità amministrativa degli enti

La riforma prevede tecniche contabili per realizzare gli scopi che prima erano raggiunti con l’iscrizione dei residui passivi 1) Continuità dell’azione amministrativa. Il Fondo pluriennale vincolato. Un’entrata vincolata accertata ed esigibile nell’anno 2015, euro 100, finanzia una spesa di 100 impegnabile secondo il nuovo principio (l’obbligazione giuridica si è perfezionata) nel 2015, ma esigibile ad es. 20 nel 2015 e 80 nel Il FPV è immediatamente utilizzabile, a seguito dell’accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all’impegno delle spese esigibili nell’esercizio in corso (i 20 del 2015, finanziati dalle entrate di 100 accertate nel 2015), e all’impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (gli 80 del 2016, la cui copertura è assicurata dal FPV) 2) Continuità dell’azione amministrativa. L’utilizzo di fondi vincolati. Un’entrata vincolata accertata ed esigibile nell’anno 2015, euro 100, finanzia una spesa non impegnabile nel 2015 secondo il nuovo principio (l’obbligazione giuridica non si è perfezionata). Il procedimento di spesa si perfezionerà nel 2016, con esigibilità ad es Art. 187 comma 3 e seguenti del Tuel modificato, principio 9.2 parte finale, disciplinano le modalità con le quali nel 2016 si potranno utilizzare i fondi vincolati, anche in esercizio provvisorio 6 Contemperare le esigenze della riforma e della continuità amministrativa degli enti. Gli strumenti

3) Flessibilità dell’azione amministrativa. Accantonamenti a fronte di rischi potenziali. Il Comune stanzia nelle spese 2015 euro 100 a fronte di possibili pagamenti di franchigie assicurative, il cui addebito è eventuale, e non allineato con la decorrenza della copertura La realizzazione della spesa è condizionata al verificarsi del rischio per il quale il fondo è stato accantonato. Lo stanziamento non sarà impegnato a fine anno, ma costituirà quota accantonata del risultato Art. 187 comma 3 e seguenti del Tuel modificato, principio 9.2 parte finale, disciplinano le modalità con le quali nel 2016 si potranno utilizzare i fondi accantonati, anche in esercizio provvisorio 7 Contemperare le esigenze della riforma e della continuità amministrativa degli enti. Gli strumenti

Fase della previsione. Si prevede di poter attuare un procedimento di spesa entro il 31/12/2015, che rispetterà le condizioni previste al punto 5.4 del principio (obbligazioni giuridicamente perfezionate all’interno del quadro economico escluse spese progettazione, oppure procedure di gara attivate). Opera pubblica 2015 di euro finanziata per euro con alienazioni patrimoniali, cofinanziata per euro a rendicontazione da Regione. Si ipotizza che nel corso del 2015 venga affidato l’incarico per la progettazione, per una spesa prevista di euro , l’incarico per la sicurezza dei lavori per una spesa prevista di euro 7.700, e approvato il progetto esecutivo. Entro il 2016 si prevede il completamento dell’opera, anche perché l’ipotetica assegnazione regionale impone tale scadenza, pena la perdita del finanziamento. La copertura complessiva dell’opera deve essere garantita interamente nell’esercizio Il Fondo pluriennale vincolato assicura il pareggio di bilancio nell’anno 2016, per la quota di spesa finanziata con alienazioni patrimoniali 2015, ma rimandata all’esercizio successivo per scadenza presunta delle obbligazioni; il meccanismo di impegno/accertamento speculare di Comune e Regione nell’esercizio 2016 garantisce invece il completamento della provvista finanziaria dell’investimento programmato 8 L’applicazione del principio con riferimento a un’opera pubblica Un esempio

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Fase della gestione. A seguito dell’assegnazione del finanziamento all’ente in questione, la Regione, nel 2015, impegna il finanziamento di euro imputandolo, sulla base del cronoprogramma del Comune, nell’esercizio 2016; comunica al Comune di avere effettuato gli impegni. Acquisita la delibera e la comunicazione della Regione, il Comune può accertare l’entrata di euro per contributo agli investimenti nell’apposito capitolo di entrata; il quadro delle fonti di finanziamento a questo punto è completo, e quindi possono essere realizzati i successivi passaggi relativi alla realizzazione dell’opera. Deve sussistere almeno una delle condizioni poste dal principio 5.4. La “prenotazione” dell’intero quadro economico è possibile, a) se è stato approvato un progetto e non sono state ancora avviate le procedure di affidamento dei lavori, ma ci sono impegni imputati secondo esigibilità relativi ad alcune spese del quadro economico progettuale ad es. lavori in economia, oneri per la sicurezza dei lavori (e quindi purchè non si tratti solo delle spese di progettazione, che non forniscono un ragionevole grado di certezza sull’attivazione del progetto) b) se sono state attivate le procedure di gara, anche in mancanza di impegni imputati secondo esigibilità all’interno del quadro economico. 10 L’applicazione del principio con riferimento a un’opera pubblica Un esempio

11 L’applicazione del principio con riferimento a un’opera pubblica Un esempio

1) Nel caso in cui si verifichi una maggiore spesa per la realizzazione di opera pubblica in un esercizio per la quale ho previsto la copertura nell'anno successivo, cosa fare? Si rimanda all’esempio n. 2 del principio applicato per un’applicazione pratica del problema posto. A regime, le variazioni tra gli stanziamenti riguardanti il FPV e gli stanziamenti correlati, in quanto considerate meramente applicative delle decisioni del Consiglio Comunale, sono effettuate a) nel rispetto del regolamento di contabilità, fino al 31/12, dal responsabile di spesa o dal responsabile finanziario (D.lgs. 267/2000, art. 175, comma 3, lett. f); art. 175, comma 5-quater, lett.b) b) Successivamente, ed entro i termini di approvazione del rendiconto, dalla Giunta (D.lgs. 267/2000, art. 175, comma 5 bis, lett. e) Solo per il 2015 si avrà una situazione particolare per effetto della disposizione in base alla quale i Comuni non sperimentatori adottano gli schemi di bilancio Tuel, e come prima voce dell’entrata di tali schemi annuali e pluriennali inseriscono il FPV. In spesa il FPV è incluso nei singoli stanziamenti. 12 Domande-1 Bilancio autorizzatorio- bilancio conoscitivo

Ipotizzando un’opera pubblica di 100 finanziata con alienazioni patrimoniali, con attuazione prevista 20 nel 2015, 80 nel 2016; successivamente, si verifica una maggiore spesa di 10 nel 2015, si riportano le scritture contabili nel bilancio autorizzatorio schema Tuel e conoscitivo schema armonizzato 13 Domande-1 Bilancio autorizzatorio- bilancio conoscitivo

14 Domande-1 Bilancio autorizzatorio- bilancio conoscitivo

2) Premesso che in attuazione del principio applicato della contabilità finanziaria n. 10.6, al fine di dare corretta applicazione all’articolo 195 del TUEL, questo ente ha comunicato la quantificazione provvisoria dei fondi vincolati. A seguito della predetta comunicazione il tesoriere ha generato i sospesi in attesa di regolarizzazione, Dovendo l'ente effettuare la seguente operazione: a) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, per l'importo degli incassi vincolati che sono stati destinati alla copertura di spese correnti, sul capitolo di spesa "Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, che trattasi di pagamento di risorse vincolate. L'entrata è registrata attraverso l'operazione di cui al punto b); b) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera a), sul conto "Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL. L'ordine di incasso non presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, in quanto trattasi di incasso di entrate libere Si chiede un ausilio in merito poichè gli schemi approvati con il DPR 194/96, da applicarsi per l'esercizio 2015, non prevedono codifiche di bilancio per tali operazioni e pertanto non risulterebbe possibile effettuare le predette operazioni contabili 15 Domande-1 Bilancio autorizzatorio- bilancio conoscitivo

Quale comportamento deve assumere l'ente per applicare fattivamente il principio contabile in argomento? Le eventuali variazioni tecniche necessarie nei titolo VI dell'entrate e IV delle spese possono, in assenza di bilancio, essere effettuate dal dirigente (o dalla giunta) tenuto conto che i servizi per conto di terzi non hanno autorizzatoria ai sensi dell'art.164 comma 2 e 168 comma 2 ter del Dlgs 267/2000 ? In quale specifico codice allocare tali partite, tenuto anche conto della puntuale controllo delle sezioni regionali di controllo della corte dei conti? 3) Nell'esercizio provvisorio 2015 con schema bilancio secondo vecchie regole in quali capitoli rilevare le operazioni di entrata ed uscita relative all'utilizzo fondi vincolati? Si utilizzano i capitoli dei servizi conto terzi? Al fine di predisporre i capitoli con gli stanziamenti di spesa e di entrata per la regolarizzazione sul bilancio autorizzatorio, si possono effettuare variazioni compensative agli interventi e risorse, titolo 4 di spesa e 6 di entrata. Tali variazioni, non modificando gli stanziamenti complessivi della voce di bilancio, possono essere effettuate dalla Giunta, anche in esercizio provvisorio. Sui nuovi capitoli, si abbinerà alla codifica DPR 194/1996 la riclassificazione prevista dal principio 10.6 ai fini del bilancio armonizzato conoscitivo e del piano dei conti finanziario (anche se quest’ultimo non obbligatorio nel 2015). 16 Domande-1 Bilancio autorizzatorio- bilancio conoscitivo

4) Il nuovo sistema contabile prevede che le spese per i trattamenti accessori debbano essere imputate su capitoli diversi (in base al nuovo piano dei conti). Considerato che fino allo scorso anno liquidavamo il salario accessorio su un unico capitolo, si chiede se è possibile continuare a liquidare sul predetto capitolo anche per il 2015, fino all'approvazione del bilancio di previsione del corrente anno, oppure se, durante l’esercizio provvisorio, è possibile creare nuovi capitoli e ripartire tra questi lo stanziamento presente sul vecchio capitolo? In esercizio provvisorio lo stanziamento (ad es. euro 100) è disponibile sull’unico capitolo ereditato dall’assestato 2014, classificato in un certo modo per titolo funzione servizio intervento. Se i nuovi capitoli da istituire, per euro 100, fossero all’interno della stessa codifica di bilancio, è possibile effettuare una variazione del Peg provvisorio in modo da spacchettare la spesa nei diversi capitoli associati al nuovo piano dei conti. In caso contrario, fino all’approvazione del bilancio 2015/2017 i pagamenti possono essere effettuati solo sullo stanziamento in competenza 2015, che riflette l’assestato Successivamente, approntati gli stanziamenti in bilancio, si possono annullare i mandati emessi in esercizio provvisorio sul capitolo unico, e riemetterli nei diversi capitoli spacchettati. 17 Domande-1 Bilancio autorizzatorio- bilancio conoscitivo

1) Siamo soggetti alla nuova contabilità del , non eravamo in sperimentazione. Il nostro ente ha iscritto a residuo da anni precedenti un lavoro ancora in corso di esecuzione. Nel periodo transitorio fino al riaccertamento straordinario dei residui si possono effettuare pagamenti in c/residui? In caso contrario come occorre procedere? 2) Le economie delle oopp che confluiscono nel fpv in quanto intervenuta formale rideterminazione del quadro economico, possono essere utilizzate prima del riaccertametno straordinario dei residui? se non vengono spese e rendicontate entro il 28/2 la regione revoca il finanziamento. 3) Nel 2014 ho accantonato somme relative a sentenze passate in giudicato e somme relative a parcelle. Dopo il riconoscimento in CC di questi debiti, si può liquidare la somma prima del riaccertamento straordinario? Il principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, punto 9.3, prevede espressamente che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario (con l’eccezione delle premialità e salario accessorio 2014 da pagare nel 2015). 18 Domande- 2- Attività prima del riaccertamento straordinario

1)Se a febbraio 2015 non è stato sottoscritto il contratto Integrativo non posso erogare la quota di fondo rischi e reperibilità che mensilmente erogavo? Si può pagare su un impegno se questo è stato regolarmente assunto, e imputato all’anno in corso, secondo la disciplina dell’armonizzazione contabile. Le spese premiali e accessorie sono sostenute dall’obbligazione giuridica che si perfeziona, e dunque risulta impegnabile, sulla base di un contratto decentrato firmato, e certificato dai revisori. Nello specifico le 2 voci sono tuttavia previste dalla contrattazione nazionale. Se sono tuttora validi contratti decentrati quadro con valenza pluriennale, all’interno dei quali anno per anno vengono siglate le intese, allora si può procedere al pagamento delle somme 2) Per i residui passivi da personale al 31/12/2014 non ancora liquidati ma da erogare dopo il riaccertamento straordinario dei residui come avviene la contabilizzazione? Per le spese priemiali e accessorie, si procede secondo il meccanismo previsto dal principio applicato 5.2, lett. a), punto 2). In sostanza, bisognerà mantenere i residui con il rendiconto 2014 Tuel, successivamente cancellarli e reimputarli sul 2015 con il riaccertamento straordinario 19 Domande- 3- Spese di personale

3) Delibera costituzione fondo 2014 contratto firmato nel 2015 il pagamento della produttività sarà inserito in bilancio ed imputato al 2015 ? Si richiamano quesiti simili nei precedenti webinar e presenti nelle slides. Avendo costituito il fondo nel 2014, l’intero importo del fondo confluirà in avanzo vincolato. In bilancio 2015 dunque, ci sarà la spesa del fondo costituito nel 2014, ma firmato nel 2015, finanziata da avanzo vincolato 4) Posto che nel caso si paghi il trattamento accessorio e premiante prima del riaccertamento straordinario il pagamento vada imputato a competenza 2015 sembra, dalla lettura del punto 5.2 casistica 3 del principio contabile applicato, che tale circostanza, comportando la necessità di impegnare nuovamente la spesa a competenza 2015 non sia ininfluente rispetto al patto di stabilità come avverrebbe invece con l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato dopo il riaccertamento, è così? Il risultato finale dei punti 2 e 3 citati è uguale. Nel caso 3, il primo impegno sulla competenza 2015 serve per pagare prima del riaccertamento. Nel corso del riaccertamento, si procederà alla cancellazione del residuo passivo originario, mantenuto con il rendiconto 2014, reimputandolo nel 2015, come se tale spesa non fosse stata già impegnata e pagata, alimentando dunque FPV di entrata. Quest’ultimo impegno reimputato sul 2015 verrà cancellato, riallineando l’importo degli impegni con imputazione 2015 a quanto necessario. 20 Domande- 3- Spese di personale

1) Ho impegnato nel 2014 al tit. 2° contributo in c/capitale destinato ad una azienda speciale, a fronte di investimenti effettuati per conto del Comune. Se l'azienda ha rendicontato l'investimento in parte, per la parte di investimento non effettuata confluisce nel FVP in sede di riaccertamento straordinario dei residui? Il relativo finanziamento é stato interamente realizzato nel La parte di investimenti non ancora realizzati, relativi a un progetto complessivo già attivato nel 2014 o precedenti, e da terminare nel 2015 o successivi, devono essere reimputati secondo esigibilità, alimentando il meccanismo di finanziamento del FPV. 2) Vorrei sapere se dopo al riaccertamento restano dei residui L’applicazione del principio della contabilità finanziaria potenziata comporterà sicuramente una riduzione dei residui, ma non la loro scomparsa. Rimarranno conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili/scadute nell’esercizio di riferimento, se non incassate, e tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, se non pagate (art. 3, comma 4, D.lgs. 118/2011) 21 Domande- 4- Residui passivi, FPV, avanzo vincolato

3) I residui passivi per trasferimenti in c/capitale all'Unione di Comuni per opere pubbliche in corso di realizzazione, possono essere mantenuti o vanno reimputati o cosa c'è da fare Dipenderà nel concreto dallo stato di attuazione dei procedimenti di spesa e dalle modalità di finanziamento. a) Eventuali pagamenti effettuati prima del riaccertamento, oppure SAL, fatture, certificati scaduti al 31/12/2014, vanno mantenuti a residuo, sia con il rendiconto 2014 che con il riaccertamento. b) Se sussiste almeno una delle condizioni del principio 5.4 (obbligazioni giuridicamente perfezionate all’interno del quadro economico escluse spese progettazione, oppure procedure di gara attivate), devono essere reimputate. c) Se non si rientra nei casi a), oppure b), i residui vanno cancellati, confluendo nell’avanzo vincolato o destinato a seconda delle modalità di finanziamento 22 Domande- 4- Residui passivi, FPV, avanzo vincolato

1) Le somme conservate a residui derivanti da ruoli coattivi presso equitalia dove vanno contabilizzati? A regime, in base al principio applicato 3.7.1, l’emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi a entrate già accertate, non comporta l’accertamento di nuove entrate. Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa (Principio applicato 3.3). Anche i ruoli coattivi relativi a ruoli emessi e non accertati negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del principio devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento. Qualora negli anni pregressi fossero stati accertati ruoli comprensivi di sanzioni, interessi e spese di notifica andranno confermati (sempre che non siano inesigibili o prescritti), fatto salvo l’accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di riaccertamento straordinario 2) Come devo prevedere l'entrata relativa al cds nel bilancio di previsione tenendo conto che devo accertare in base ai verbali notificati? La previsione in bilancio è il frutto di una stima da svolgere insieme all’ufficio competente, sulla base di diversi criteri quali l’ andamento storico dell’attività sanzionatoria, le risorse tecniche e umane a disposizione, eventuali obiettivi assegnati che prevedano un maggiore impulso all’attività di sicurezza stradale ecc. A valle di questo processo, si determinerà una stima finanziaria dell’attività che sarà svolta, da iscrivere come previsione di bilancio, a fronte della quale dovrà essere calcolato il FCDE in spesa. Per il pregresso, si accerterà per cassa fino ad esaurimento. Si veda in particolare l’esempio n. 4 del principio, 23 Domande- 5- Modalità di accertamenti, impegni, imputazione

3) L'addizionale IRPEF come viene imputata? Rientra nelle fattispecie del punto del principio applicato (entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti). In sostanza viene accertata sulla competenza dell’anno sulla base delle riscossioni effettuate entro la scadenza del rendiconto o, nell’esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale. In quest’ultimo caso la componente dell’avanzo costituita da residui attivi accertati sulla base di tale stima è evidenziata nella rappresentazione dell’avanzo di amministrazione 4) Come si tratta l'impegno pluriennale? Esempio un contratto che decorre dal 2015 al 2017? Si richiama il quesito 19 del webinar del 2/3/2015. Nel caso specifico l’ente contabilizza un impegno pluriennale a carico di ciascun esercizio del triennio, corrispondente alla quota annuale del contratto (in sostanza vincola la somma corrispondente alle prestazioni previste, sull’esercizio 2015, 2016, 2017). Il finanziamento verrà assicurato dalle entrate correnti 2015, 2016, Domande- 5- Modalità di accertamenti, impegni, imputazione