In collaborazione con Il passaggio generazionale dell'azienda:crisi o sviluppo dell'impresa? Avv. Ilaria Piombo Milano, 9 luglio2015.

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In collaborazione con Il passaggio generazionale dell'azienda:crisi o sviluppo dell'impresa? Avv. Ilaria Piombo Milano, 9 luglio2015

2 Secondo i dati delle Camera di Commercio attualmente in Italia ci sono circa imprenditori ultrasettantenni. Oltre il 99% delle imprese italiane sono Pmi: il 93% è a conduzione familiare. MA: solo ¼ delle imprese familiari sopravvive al ricambio generazionale. Al terzo passaggio, rimane in piedi solo il 5% delle imprese familiari.

3 L'insuccesso del passaggio generazionale porta spesso al fallimento o alla svendita dell'attività o del marchio a multinazionali estere.

4 Attaccamento all'impresa Attaccamento all'impresa Gestione accentrata Gestione accentrata Timore di rimanere senza nulla da fare dopo Timore di rimanere senza nulla da fare dopo Timore dell'estinzione dei propri valori Timore dell'estinzione dei propri valori Impulsività Impulsività Non condivisione della pianificazione Non condivisione della pianificazione

5 Fase della valutazione condivisa Fase della valutazione condivisa (azienda, patrimonio, qualità professionali della famiglia, analisi dei valori che fondano l'impresa e la famiglia) Fase della pianificazione condivisa (progetto aziendale sulle future strategie dell'impresa, progetto + progetto sui bisogni famigliari = progetto di passaggio generazionale) Fase della realizzazione e del controllo condiviso

6 STRUMENTI per il PASSAGGIO GENERAZIONALE dell'IMPRESA PATTI DI FAMIGLIA TRUST PRIVATE EQUITY

7 PATTI DI FAMIGLIA Legge n. 85 Duplice intervento di modifica del Codice Civile 1) Modifica Art. 458 c.c. “Divieto di patti successori” 2) Aggiunta del Capo V bis “Del patto di famiglia” (Artt. 768 bis c.c./768 octies c.c.)

8 ARTICOLO 768 BIS Nozione E' patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

9 Art. 458 Divieto di patti successori Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi

10 Il patto di famiglia costituisce altresì un'eccezione all'azione di riduzione ex art. 533 c.c., attraverso cui i legittimari potrebbero agire in giudizio al fine di ottenere la reintegrazione della quota di legittima nel caso in cui questa fosse compromessa da atti dispositivi del soggetto disponente.

11 IL TRUST Il termine TRUST significa “fiducia”. E' uno strumento giuridico di origine anglosassone creato per proteggere beni o diritti quando questi siano destinati ad uno scopo o siano riservati ad uno o più beneficiari.

12 Il proprietario originale, detto disponente o SETTLOR, trasferisce la proprietà di alcuni suoi beni ad un amministratore, detto TRUSTEE, il quale a sua volta li gestisce con i diritti ed i poteri di un vero proprietario nell'interesse di uno o più BENEFICIARI o per la realizzazione di uno scopo specifico.

13 Avv. Ilaria Piombo SETTLOR (disponente)‏ BENEFICIARI TRUSTTrustee PROTECTOR (guardiano)‏

14 I beni in trust sono “blindati”, ossia, essi costituiscono patrimonio separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari e di conseguenza non possono essere aggrediti dai creditori personali di questi ultimi.

15 Il SETTLOR o DISPONENTE Il SETTLOR o DISPONENTE: Costituisce in trust i beni spogliandosene Determina lo scopo, le regole di funzionamento e la durata del trust nel deed of settlement (vincolante) e nella letter of wishes (non vincolante) Nomina il primo Trustee Individua i Beneficiari Generalmente nomina il primo Guardiano

16 Non ha poteri di gestione del trust (può riservarsi alcuni limitati poteri, ad esempio con riferimento alla modifica dei beneficiari) Non ha il potere di decidere la risoluzione del trust (trust irrevocabile) Non ha il potere di revocare direttamente il Trustee ma può chiedere la rimozione in via giudiziale in caso di violazione di legge o di comportamento manifestamente irragionevole

17 Il TRUSTEE È proprietario dei beni conferiti in trust e deve amministrarli, discrezionalmente, nell’interesse dei Beneficiari (trust discrezionale): acquisto in regime di segregazione patrimoniale e con una disponibilità finalizzata. È un fiduciario atipico: non risponde a chi lo ha nominato ma al più ai beneficiari. Deve amministrare i beni del trust secondo l’atto costitutivo e le norme di legge (es. rendiconto). Generalmente può essere revocato solo in via giudiziale su istanza del Disponente, dei Beneficiari o del Guardiano se agisce in violazione della legge o in modo manifestamente irragionevole.

18 OBBLIGHI DEL TRUSTEE - di natura fiduciaria: agire nell’interesse dei beneficiari - di natura specifica: amministrare i beni per poi destinarli agli aventi titolo - di risultato: pagare ai beneficiari quanto dovuto secondo l’atto costitutivo - di mezzi: amministrare i beni

19 Il Trustee può, salvo che l’atto istitutivo non lo escluda espressamente: accumulare il reddito del trust (“power of accumulation”) o distribuirlo ai Beneficiari in base all’atto costitutivo (in alcuni casi può essere previsto un vero e proprio diritto dei beneficiari alla distribuzione) liquidare il capitale del trust nell’interesse dei Beneficiari anche trasferendolo a terzi (“Trust for Sale”)

20 Il Trustee può, salvo che l’atto istitutivo non lo escluda espressamente : -anticipare, in tutto o in parte, il capitale a Beneficiari che abbiano diritti anche solo futuri o condizionati (“power of advancement”) -separare parte dei beni in trust in un altro trust ad esclusivo vantaggio di uno o più Beneficiari (“power to appropriate”) -nominare nuovi Beneficiari o escludere dei Beneficiari (eventualmente con il consenso del Protector) (“power of appointment”)

21 I BENEFICIARI Sono i soggetti nell’interesse dei quali il trust è amministrato; acquistano un diritto nei confronti del Trustee alla corretta esecuzione di quanto stabilito nell’atto costitutivo o norma di legge I primi Beneficiari sono generalmente individuati dal Settlor Possono essere individuati nominativamente o quali soggetti appartenenti ad una lista chiusa o categoria Successivi Beneficiari possono essere nominati dal Trustee all’interno della lista o categoria

22 I BENEFICIARI Beneficiari del reddito del trust: coloro che ricevono la distribuzione dei redditi del trust Beneficiari del capitale del trust: coloro che ricevono la distribuzione del capitale del trust al termine del trust o durante lo stesso Possono ricevere distribuzioni in denaro ma anche vantaggi in natura (es. diritto di abitare in immobili inclusi fra i beni del trust)

23 I BENEFICIARI Non sono proprietari dei beni in trust Non hanno poteri di gestione del trust Hanno un diritto di informazione e il diritto di ricevere dal Trustee il rendiconto della gestione compiuta (duty to account)

24 I BENEFICIARI Il Beneficiario che sia absolutely entitled ai beni in trust può ottenere dal Trustee la liquidazione della sua posizione o che il Trustee disponga dei beni in trust che gli spetterebbero nel modo e a favore di chi indichi Non hanno il potere di revocare il Trustee ma possono chiedere la loro rimozione in via giudiziale in caso di violazione di legge o di comportamento manifestamente irragionevole Possono rendere noti al Trustee i loro desideri e le proprie necessità con letter of wishes, memoranda o altro (non obbligatori)

25 AZIONI DEI BENEFICIARI Beneficiario titolare di diritto di credito Titolo del credito: atto di trust Azione contro il Trustee (debitore) Beneficiario con diritto sottoposto a condizione Azione cautelare Procedimento ex art 700 c.p.c. Beneficiario titolare di aspettativa Azione generale contro Trustee per mala gestio Carenza di azione individuale

26 Il Rendiconto del Trustee Azione generale ex art. 263 c.p.c. Il Trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee (art. 2 Convenzione de L’Aja) Azione di rivendicazione dei beni che il Trustee abbia confuso con i propri o di cui abbia disposto in modo improprio (art. 11, terzo comma, lett. d. Convenzione de L’Aja)

27 Il PROTECTOR o GUARDIANO Vigila sull’amministrazione del trust con poteri di decisione o di veto Il primo è generalmente nominato dal Settlor A titolo esemplificativo, può essergli dato il potere di: nominare nuovi Trustee modificare il compenso del Trustee approvare il rendiconto del Trustee modificare la legge regolatrice del trust accertare l’intervenuta incapacità del Trustee

28 Per costituire un TRUST occorre: Per costituire un TRUST occorre: 1) definire gli obiettivi principali che il Settlor si prefigge di raggiungere; 2) individuare i beneficiari (mai il Trustee) e le modalità di distribuzione dei benefici; 3) scelta e poteri del Trustee; 4) scelta e poteri del Protector; 5) legge applicabile, domicilio fiscale, luogo di gestione, pianificazione fiscale.

29 Il TRUST sarà regolato da una legge straniera (ad es.: Malta, Cipro, Jersey, UK, ecc). Non c'è infatti una legge italiana sul Trust, sebbene l'Italia abbia ratificato con legge 364/89 la Convenzione dell'Aja del 1985 sulla legge applicabile ai trusts e al loro riconoscimento.

30 CONCLUSIONI CONCLUSIONI

31 GRAZIE PER L'ATTENZIONE! Avv. Ilaria Piombo Studio Nizzola