CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
FONTI La direttiva 97/81/CE DLGS 61/2000 DLGS 100/2001 DLGS 276/2003 L. 247/2007 ART. 46 L. 183/2010 ART. 22, comma 4, l. 183/2011 L. 92/2012
DEFINIZIONE Nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale Tempo pieno: è l'orario normale di lavoro di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati; Tempo parziale: è l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore al tempo pieno.
Tipi di part time (art. 1, d.lgs. 61/2000) È "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro; È "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno; È "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità suindicate.
FORMA (artt. 2 e 8, d.lgs. 61/2000) Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta.
FORMA E SANZIONE Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno L'eventuale mancanza di tali indicazioni non comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale.
SEGUE….forma e sanzioni Qualora l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto delle esigenze del lavoratore interessato e del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa
Elementi di flessibilità Lavoro supplementare Clausole elastiche Clausole flessibili Lavoro straordinario
LAVORO SUPPLEMENTARE È possibile solo nel part time orizzontale. È costituito dalle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ma entro il limite del tempo pieno.
LAVORO SUPPLEMENTARE E AUTONOMIA COLLETTIVA – Individuazione delle causali – Individuazione del numero massimo di ore di lavoro supplementare e delle conseguenti sanzioni – Indicazione della maggiorazione dell’importo della retribuzione oraria
CLAUSOLE ELASTICHE Consentono di ampliare l’orario di lavoro concordato tra le parti entro il limite del tempo pieno Possono essere stipulate solo in caso di part time verticale o misto
Possono essere stipulate solo se: 1.il lavoratore abbia manifestato, anche contestualmente alla stipulazione del contratto di lavoro, il proprio consenso sottoscrivendo uno specifico patto scritto (art. 3, co. 9); 2.l’elasticità sia stata disciplinata dalla fonte collettiva (così a seguito dell’abrogazione dell’art. 8, co. 2-ter, d.lgs. 61/2000); 3.e, comunque, purché il datore stesso fornisca al lavoratore un preavviso di almeno due giorni (inizialmente 10, divenuti 2 con l’art. 46, d.lgs. 276/2003, saliti a 5 con la L. 247/2007 discesi a 2 con la L. 183/2011).
Clausole elastiche e autonomia collettiva – Individuazione delle causali – Individuazione dei limiti massimi e delle conseguenti sanzioni – Individuazione delle specifiche compensazioni Legittimità dei riposi compensativi Momento genetico del diritto del lavoratore al compenso
Clausole flessibili Consentono la variazione unilaterale della collocazione della prestazione lavorativa part time (verticale, orizzontale, mista) La flessibilità può essere chiesta solo se: – Vi è uno specifico patto scritto – Vi è una regolamentazione collettiva – Il datore fornisce un preavviso di almeno due giorni Il diritto di ripensamento
Lavoro straordinario È consentito nel part time verticale e misto Concerne le ore di lavoro svolte oltre il tempo pieno (circ. min. 9/2004) È disciplinato dalla fonte collettiva che lo può rendere obbligatorio. – Problemi di compatibilità con il principio comunitario di volontarietà
Principio di non discriminazione Art. 4, comma 1, d.lgs. 61/2000: “il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile” Principio pro rata temporis (riproporzionamento di alcuni istituti contrattuali in ragione dell’orario ridotto di lavoro)
Trasformazione del part-time- art. 5 Da part time a tempo pieno Da tempo pieno a tempo parziale