LE AUTONOMIE LOCALI. LA COSTITUZIONE E LE AUTONOMIE LOCALI La Costituzione dedica l'intero Titolo V alle autonomie locali. Il primo articolo dedicato.

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LE AUTONOMIE LOCALI

LA COSTITUZIONE E LE AUTONOMIE LOCALI La Costituzione dedica l'intero Titolo V alle autonomie locali. Il primo articolo dedicato alle autonomie locali, l'articolo 114, stabilisce che costituiscono la Repubblica i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato.

LE REGIONI

Il sistema regionale italiano indicato dalla nostra Costituzione prevede due tipi diversi di Regioni: cinque Regioni a statuto speciale e quindici Regioni a statuto ordinario. LE REGIONI Le Regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Trentino- Alto Adige, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia), per le loro caratteristiche specifiche, storiche, etniche, linguistiche, socio-culturali, godono di prerogative molto particolari e di maggiore autonomia rispetto alle Regioni a statuto ordinario.

Entrambi i tipi di Regione sono disciplinati sia dalla Costituzione sia da appositi statuti. Lo statuto è un atto scritto che contiene le norme per l'organizzazione e il funzionamento della Regione. GLI STATUTI REGIONALI Le modalità di emanazione degli statuti sono però diverse a seconda che si tratti di Regioni a statuto ordinario o speciale. Lo statuto delle Regioni a statuto ordinario è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi membri, con due deliberazioni successive da effettuarsi in un intervallo non inferiore ai due mesi. Lo statuto delle Regioni a statuto speciale è approvato direttamente dal Parlamento con una legge costituzionale (art. 116 Cost.).

Approvazione dello Statuto regionale STATUTO SPECIALE APPROVATO DAL PARLAMENTO CON UNA LEGGE COSTITUZIONALE STATUTO ORDINARIO APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE

7 7 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE IL CONSIGLIO REGIONALE GLI ORGANI DELLA REGIONE LA GIUNTA REGIONALE

LE REGIONI E LE LORO FUNZIONI Le Regioni italiane sono governate da persone elette dai cittadini: i cittadini italiani residenti nella Regione, che hanno diritto di voto e hanno compiuto il diciottesimo anno di età, formano il corpo elettorale a cui è affidato il compito di eleggere i componenti del Consiglio regionale e, se previsto dallo statuto, anche il Presidente della Regione, che è anche Presidente della Giunta regionale. Poiché le Regioni sono titolari di moltissime funzioni che non sono solo di tipo amministrativo o politico, ma anche di tipo legislativo, è necessario esaminare il funzionamento e le competenze dei loro organi.

IL CONSIGLIO REGIONALE Il Consiglio regionale è l'organo deliberativo della Regione. l suoi componenti, chiamati consiglieri, sono eletti dai cittadini residenti e durano in carica cinque anni. Il numero dei consiglieri varia da un minimo di trenta fino a un massimo di ottanta, in base alla popolazione della Regione. La Costituzione e gli statuti regionali attribuiscono al Consiglio regionale le seguenti funzioni: legislative, cioè il Consiglio regionale approva e modifica lo statuto regionale, nelle Regioni a statuto ordinario; approva le leggi regionali e può formulare, in materie di interesse regionale, proposte di legge al Parlamento; elettive, cioè se lo statuto della Regione non prevede l'elezione diretta del Presidente, il Consiglio regionale elegge il Presidente della giunta regionale. Inoltre il consiglio regionale individua i rappresentanti regionali che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica.

LA GIUNTA REGIONALE La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. l suoi componenti, chiamati assessori, sono scelti dal Consiglio tra i propri membri oppure, nel caso in cui la Regione preveda, nel suo statuto, l'elezione diretta del Presidente, sono nominati e revocati dal Presidente stesso. Il numero degli assessori varia a seconda delle Regioni, poiché è stabilito dai singoli statuti regionali. Ogni assessore ha la responsabilità di un settore amministrativo chiamato assessorato (per esempio assessorato all’istruzione, alla sanità, al turismo ecc.). La Giunta svolge le seguenti funzioni: esecutive, cioè la giunta dà esecuzione alle leggi regionali; amministrative, cioè la giunta predispone il bilancio regionale e gestisce la pubblica amministrazione regionale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale diretto (a meno che lo statuto regionale disponga diversamente). E’ l'organo direttivo e di rappresentanza della Regione. E’ anche Presidente della Giunta, ne dirige la politica e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.

La potestà legislativa regionale consiste nel potere di emanare leggi regionali, valide sul proprio territorio, nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione. LE LEGGI REGIONALI L'articolo 117 della Costituzione (riformato nel 2001) individua tre diverse modalità per esercitare la potestà legislativa.

Competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie elencate nel comma 2 (politica estera, immigrazione, difesa, giurisdizione ecc.). 1 Competenza legislativa concorrente Stato – Regioni nelle materie indicate dal comma 3 (istruzione, salute, governo del territorio, ecc.). In queste materie le Regioni possano emanare norma nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali; 2 Competenza legislativa esclusiva delle Regioni (comma 4) per tutte le altre materie non espressamente indicate. 3

14 L’articolo 117 della Costituzione prevede dunque la seguente ripartizione: MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO LE FUNZIONI LEGISLATIVE DELLE REGIONI MATERIE DI COMPETENZA CONCORRENTE STATO - REGIONI MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE REGIONI Le leggi regionali devono essere emanate nel rispetto della Costituzione e dei trattati internazionali, evitando qualsiasi forma di contrasto con gli interessi nazionali o quelli delle altre Regioni.

15 I COMUNI

16 Il Comune è un ente pubblico territoriale dotato di autonomia nelle materie definite dalla legge (servizi sociali, gestione del territorio, sviluppo economico ecc.). l suoi organi principali sono il Sindaco, il Consiglio comunale, la Giunta comunale. Il sindaco e il Consiglio comunale sono eletti dai cittadini. I COMUNI

17 IL SINDACO IL CONSIGLIO COMUNALE LA GIUNTA COMUNALE GLI ORGANI DEL COMUNE

18 Il Sindaco, eletto ogni cinque anni dalla popolazione residente nel Comune stesso (inclusi i cittadini europei residenti) è l'organo di coordinamento e rappresentanza del Comune. Egli sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, svolge funzioni direttive ed esecutive. GLI ORGANI DEL COMUNE Il Consiglio comunale è l'organo deliberativo del Comune: ha autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria. Svolge funzioni di indirizzo e controllo politico e amministrativo, tra cui l'emanazione degli statuti comunali, l'ordinamento degli uffici ecc. I suoi componenti, eletti dai cittadini maggiorenni del Comune, restano in carica cinque anni. Il consiglio comunale è composto da un numero di consiglieri compreso tra dodici e sessanta, in base alla popolazione residente.

19 La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune, svolge le sue funzioni in modo collegiale, collaborando con il Sindaco. E’ composta dal Sindaco e da un numero di assessori che varia da Comune a Comune (non superiore a un terzo dei consiglieri comunali, per un numero massimo di sedici componenti). Gli assessori sono nominati e revocati nell'incarico dal Sindaco. GLI ORGANI DEL COMUNE

20 Le regole principali secondo cui è organizzato il Comune sono contenute nello statuto comunale, un provvedimento normativo approvato, con la maggioranza di due terzi, dal Consiglio comunale. Vi sono contenute tutte le regole che garantiscono il funzionamento del Comune (organizzazione degli uffici, funzionamento degli organi comunali ecc.). Le competenze del Comune includono attività importanti per la comunità locale: il funzionamento della polizia urbana, i compiti di costruzione e mantenimento delle opere di interesse pubblico locale (strade, acquedotti, impianti sportivi ecc.), i servizi di assistenza sociale (come l'assistenza agli anziani, gli asili nido ecc.), le modalità con cui si deve sviluppare il territorio per quanto riguarda costruzioni e spazi verdi (piano di governo del territorio e piano regolatore) e così via. LO STATUTO COMUNALE

21 Nei Comuni di maggiori dimensioni, sono presenti anche le circoscrizioni comunali, i cui componenti sono eletti dai cittadini della singola circoscrizione contemporaneamente alla elezione per il rinnovo del Consiglio comunale. Le circoscrizioni, che sono porzioni in cui viene suddiviso il territorio di un Comune, sono obbligatorie per i Comuni aventi una popolazione superiore ai abitanti, e sono facoltative per i Comuni aventi una popolazione compresa tra e abitanti. LE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

22 La legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” (“legge Delrio”) ridisegna confini e competenze dell'amministrazione locale. Se verrà approvata la riforma del titolo V della Costituzione (riforma attualmente in discussione in Parlamento), le Province verranno definitivamente abolite. Rimarrebbero solo due livelli a elezione diretta: Regioni e Comuni. La legge Delrio prevede la gratuità degli incarichi. Dal 1º gennaio 2015, l’assetto istituzionale degli enti locali italiani è stato rinnovato, con le Città metropolitane guidate dai Sindaci dei territori e con l’incremento di unioni e fusioni dei Comuni. LE CITTA’ METROPOLITANE

23 Le Città metropolitane sono: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, più Roma Capitale con disciplina speciale. Le città metropolitane svolgono le funzioni seguenti: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia (area metropolitana); dal 1º gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province. Gli organi delle città metropolitane sono il Sindaco, il Consiglio, la Conferenza. Il Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco del comune capoluogo.

24 LE PROVINCE

25 Le Province sono enti intermedi tra Regione e Comune. Le Province svolgono funzioni esclusivamente amministrative (a eccezione delle uniche due Province autonome, Trento e Bolzano, che hanno anche un potere di tipo legislativo). Gli organi della Provincia sono il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della Provincia. LE PROVINCE

26 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL CONSIGLIO PROVINCIALE LA GIUNTA PROVINCIALE GLI ORGANI DELLA PROVINCIA

27 Il Consiglio provinciale, organo deliberativo della Provincia, è eletto, ogni cinque anni, dai cittadini maggiorenni. Il numero dei componenti del Consiglio varia da ventiquattro a quarantacinque. La Giunta provinciale, organo esecutivo della Provincia, è composta da un numero variabile di assessori stabilito dagli statuti e non superiore a un terzo dei consiglieri provinciali e per un numero massimo di sedici componenti. Il Presidente della Provincia è anche Presidente della Giunta. E’ eletto dai cittadini ogni cinque anni e ha il compito di rappresentare la Provincia e di dirigere la Giunta. LE PROVINCE

L’UNIONE EUROPEA

L'Unione europea (Ue) è una delle più importanti organizzazioni internazionali, con competenze in materia economica, sociale, ambientale, di ordine pubblico, sicurezza e difesa. E’ costituita da ventotto Stati membri che hanno gradualmente sottoscritto trattati di adesione, impegnandosi a rispettarne le regole. L'Unione europea non è solo un'organizzazione per la cooperazione economica. In ambito economico stabilisce politiche comuni a tutti gli Stati membri e riconosce e tutela i principi della libera concorrenza tra imprese e della libera circolazione di persone, capitali, merci e servizi nel mercato unico europeo, formato cioè dai territori di tutti gli Stati membri. In ambito extraeconomico, invece, si occupa di pace, difesa, giustizia, sicurezza (lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo ecc.), solidarietà, tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale ecc.

La prima significativa tappa nel processa di integrazione europea si ha nel 1951, quando sei Paesi europei (Italia, Francia, Repubblica Federale Tedesca, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo) istituiscono con il Trattato di Parigi il primo organismo sovranazionale europeo: la CECA (Comunità europea del carbone e dell’acciaio). Scopo della CECA è dar vita a un mercato comune del carbone e dell'acciaio, con la creazione di una zona di libero scambio fra i Paesi membri, l'abolizione dei dazi e la proibizione di aiuti statali alle imprese del settore. LE TAPPE DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA

Il primo costituisce l'EURATOM (Comunità europea per l’energia atomica), i cui compiti consistono nella formazione e nello sviluppo delle industrie nucleari europee, in campo civile e pacifico. Si decide di proseguire sulla strada dell'integrazione con la firma, avvenuta a Roma il 25 marzo 1957, di due nuovi trattati. Il secondo istituisce la CEE (Comunità economica europea). Il motivo ispiratore della CEE è promuovere, grazie alla creazione di un Mercato Comune Europeo (MEC), uno sviluppo equilibrato delle economie dei Paesi aderenti, con un riavvicinamento delle politiche economiche. L'adesione dei nuovi Stati. La Comunità Europea si allarga progressivamente con l'ingresso di nuovi Stati, fino a coinvolgere oggi 28 Paesi europei.

LA COSTITUZIONE DELL’UNIONE EUROPEA Il Trattato sull'Unione Europea, stipulato a Maastricht in Olanda nel 1992 ed entrato in vigore nel 1993, rappresenta la fase più ambiziosa del processo di integrazione europea. Con il Trattato di Maastricht si modificano i trattati precedenti: al posto delle tre comunità esistenti viene creata un'organizzazione più generale denominata Unione Europea (UE). Gli obiettivi stabiliti dal Trattato sull'Unione Europea sono sia di natura economica sia di carattere politico. Dal punto di vista economico, il Trattato di Maastricht si prefigge una maggiore coesione economica e sociale. Mentre il mercato comune può infatti essere visto semplicemente come un'area dove avvengono scambi di merci senza barriere doganali, il mercato unico, assicurando la libera circolazione di persone, merci e capitali, presuppone un governo comune dell’economia.

Infatti il Trattato di Maastricht prevede anche la nascita dell'Unione Economica e Monetaria (UEM) fra i Paesi aderenti, con l'emissione dell'euro (la moneta unica europea) e l'istituzione della Banca Centrale Europea (BCE). Sono inoltre previste misure specifiche per garantire il progresso economico e sociale delle regioni più arretrate. Dal punto di vista politico, l'Unione Europea garantisce: una maggiore cooperazione tra gli Stati, finalizzata ad assumere posizioni comuni in materia di politica estera, sicurezza internazionale, giustizia, politica dell'immigrazione e tutela del lavoro; la nascita della cittadinanza dell'Unione, con la possibilità per i cittadini dei Paesi dell'UE di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell'Unione e di esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni locali anche in Paesi diversi da quello di appartenenza.

Il Trattato di Nizza. Con il Trattato di Nizza, del dicembre 2000, viene adottata la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il Trattato di Amsterdam. Il Trattato di Amsterdam, firmato nel 1997 ed entrato in vigore nel 1999, amplia ulteriormente le competenze dell'Unione Europea. Il Trattato di Lisbona. Nel 2007 viene sottoscritto il Trattato di Lisbona, che modifica il Trattato istitutivo della Comunità Europea e il Trattato di Maastricht.

LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA Le principali istituzioni dell'Unione europea sono: Parlamento europeo (Pe), Consiglio dell'Unione europea o dei ministri, Commissione europea e Corte di giustizia. Accanto a questi organi, ne sono presenti altri, tra cui possiamo ricordare il Consiglio europeo, con funzioni consultive e propulsive, la Bei (Banca europea degli investimenti), con compiti finanziari, la Bce (Banca centrale europea), che si occupa della politica monetaria, la Corte dei conti, con funzioni di controllo sulle finanze comunitarie.

Il Parlamento europeo (Pe). Insieme al Consiglio, è l'organo legislativo e di controllo dell'Unione europea. E’ l’unico organo eletto dai cittadini. È il più grande Parlamento multinazionale esistente al mondo, poiché rappresenta i 500 milioni di cittadini dell'Unione europea. In Italia il corpo elettorale che elegge i nostri parlamentari europei è costituito dai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età; il sistema elettorale è quello proporzionale. Svolge le seguenti funzioni: approva le norme europee in molti settori di sua competenza, esprime pareri e può apportare emendamenti alle proposte legislative (questa funzione è svolta insieme al Consiglio dell’UE);approva le norme europee in molti settori di sua competenza, esprime pareri e può apportare emendamenti alle proposte legislative (questa funzione è svolta insieme al Consiglio dell’UE); controlla e approva il bilancio;controlla e approva il bilancio; controlla l'operato della Commissione, di cui può chiedere le dimissioni con una mozione di censura.controlla l'operato della Commissione, di cui può chiedere le dimissioni con una mozione di censura.

Il Consiglio dell’Unione europea. Il Consiglio dell'Unione europea o Consiglio dei ministri (formato da ventotto rappresentanti, uno per ogni Stato) esercita il potere legislativo insieme al Parlamento europeo, in quanto emana gli atti dell'Unione (regolamenti, direttive e decisioni), sottoscrive trattati internazionali, approva il bilancio dell'Unione e ha funzioni di coordinamento complessivo. Il Trattato di Lisbona ha stabilito che il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo laddove sia previsto il voto all'unanimità. Dal 2014 è previsto il voto a doppia maggioranza, cioè quella degli Stati (55%) e quella della popolazione (65%).

Il Consiglio europeo. Il Consiglio europeo è costituito dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri, dal presidente della Commissione e dal presidente del Consiglio europeo, figura istituita dal Trattato di Lisbona, in carica per due anni e mezzo. Si riunisce due volte all'anno nel Paese che, in quel momento, detiene la presidenza dell'Unione. Definisce gli orientamenti generali della politica comunitaria.

La Commissione europea. La Commissione europea è l'organo esecutivo dell'Unione che dà attuazione ai trattati e agli atti comunitari e vigila sul loro rispetto. E’ il motore del processo decisionale, poiché il Consiglio e il Parlamento non possono decidere senza le sue proposte (potere di iniziativa legislativa). l singoli commissari sovrintendono alle strutture burocratiche dei diversi settori amministrativi di cui si occupa l'Unione (per esempio formazione, tutela dei diritti ecc.). Infine, la Commissione predispone e amministra il bilancio dell'Unione europea e ha il potere di negoziare accordi commerciali e di cooperazione con i Paesi extraeuropei.

Deve godere della fiducia del Parlamento europeo, che gliela può revocare votando una mozione di censura, finalizzata a provocarne le dimissioni. l componenti della Commissione sono 28, uno per ogni Stato membro. Una novità introdotta dal Trattato di Lisbona è la nuova figura di vicepresidente della Commissione: si tratta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Egli ha un ruolo molto ampio, poiché oltre a essere vicepresidente della Commissione è anche il mandatario del Consiglio per la politica estera e di sicurezza comune (Pesc) e il responsabile delle relazioni esterne. Incaricato di condurre sia la politica estera sia la politica di difesa comune.

La Corte di giustizia. La Corte di giustizia europea è l'organo giudiziario principale dell'Unione. E’ affiancata da un Tribunale che si occupa di questioni minori. Essa vigila sul rispetto dei trattati e degli atti comunitari, di cui fornisce interpretazioni uniformi e vincolanti (cioè obbligatori e per tutti i destinatari) e si occupa di risolvere le controversie originate dall'inosservanza del diritto comunitario da parte di Stati membri, istituzioni dell'Unione, cittadini europei ecc. l giudici della Corte e quelli del Tribunale sono ventotto (un giudice per ogni Stato membro).

IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

Le fonti del diritto dell'Unione europea sono gli atti emanati dagli organi dell'Unione (Consiglio dei ministri, Parlamento e Commissione). Anche il diritto dell'Unione europea, come quello italiano, è organizzato secondo un criterio di gerarchia delle fonti. LE FONTI DEL DIRITTO DELLA UE TRATTATI REGOLAMENTI DIRETTIVE DECISIONI

l trattati. l trattati si distinguono in istitutivi, modificativi e di adesione. l trattati istitutivi sono stati emanati per dar vita alle Comunità europee (Trattati di Roma e di Parigi, Trattato dell’Unione europea o Trattato di Maastricht del 1992), i trattati modificativi ai trattati istitutivi sono invece serviti a modificare i trattati originari e, infine, i trattati di adesione di nuovi Stati sono stati sottoscritti dai Paesi che hanno via via aderito prima alle tre Comunità e poi all'Unione europea. Tra i trattati più recenti ricordiamo l’Atto Unico europeo del 1986, il Trattato dell’UE del 1992, il Trattato di Amsterdam del 1997, il Trattato di Nizza del 2000, il Trattato di Lisbona del 2007.

l regolamenti. l regolamenti sono atti generali (rivolti agli Stati e ai cittadini), obbligatori (perché regolano direttamente e in modo vincolante la materia a cui si riferiscono) e direttamente applicabili nei territori degli Stati membri. Le direttive. Le direttive sono anch'esse fonti generali (sono destinate però solo agli Stati), sono obbligatorie, ma solo per quanto riguarda gli obiettivi da conseguire, e non sono direttamente applicabili: gli Stati che ne sono destinatari, infatti, devono in seguito adottare degli atti nazionali (per esempio, delle leggi interne) che diano attuazione a ogni singola direttiva. Le decisioni. Le decisioni hanno portata individuale, sono cioè destinate a singoli soggetti (uno Stato, un’impresa ecc.), ma, come i regolamenti, sono anch’esse obbligatorie e direttamente applicabili.