“Disciplina VIA e IPPC, norme di coordinamento ” Regione Abruzzo Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia Servizio Politica Energetica, Inquinamento Elettromagnetico, Qualità dell’Aria, SINA Dott.ssa Iris Flacco Dirigente del Servizio
L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) é il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, di recepimento della direttiva comunitaria 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 del citato D.Lgs. 59/05, tale autorizzazione é necessaria per poter esercire le attività specificate nell'allegato I dello stesso decreto.del decreto legislativo 18 febbraio 2005allegato I DECRETO LEGISLATIVO, N. 59 DEL 18 FEBBRAIO 2005 Regione Abruzzo Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia Servizio Politica Energetica, Inquinamento Elettromagnetico, Qualità dell’Aria, SINA
D.LGS N. 4 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2008, n. 24) Per quanto riguarda specificatamente la materia IPPC, il cosiddetto “correttivo unificato” nella Parte II, introduce modifiche al fine di assicurare il necessario coordinamento e semplificazione della legislazione IPPC con quella relativa alla VAS e alla VIA, totalmente riscritta dal D.lgs. 4/2008. Infatti il Comma 2 dell’Art. 4 della Parte seconda del D.lgs 152/06, così come modificato dal D.lgs n.4 del 16 gennaio 2006, prevede: Il presente decreto individua, nell'ambito della procedura di Valutazione dell'impatto ambientale, modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, come parzialmente modificato da questo decreto legislativo.
Impianti per i quali lo Stato è competente sia per la Via che per AIA Il Coordinamento tra le procedure inerenti la valutazione d’impatto ambientale e l’Autorizzazione Integrata Ambientale è stabilito all’Art. 10 della Parte seconda del D.lgs 152/06 così come modificato dal D.LGS N. 4: “ NORME PER IL COORDINAMENTO E LA SEMPLIFICAZIONI DEI PROCEDIMENTI” Impianti per i quali lo Stato è competente sia per la Via è di competenza regionale In tale articolo sono distinti : Regione Abruzzo Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia Servizio Politica Energetica, Inquinamento Elettromagnetico, Qualità dell’Aria, SINA
IMPIANTI PER I QUALI LO STATO È COMPETENTE SIA PER LA VIA CHE PER AIA Art. 8, comma 2 Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato, e che ricadano nel campo di applicazione di cui all'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il supporto tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata ora prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90. In tale articolo viene specificato che per una ottimizzazione dei tempi e una riduzione degli atti amministrativi, per i progetti compresi nell’allegato II alla parte seconda del D.lgs 152/08 e nell’allegato V al del D.lgs n.59/05, deve essere assicurato il necessario coordinamento tra la Commissione tecnica di verifica d’impatto ambientale (organo di supporto tecnico-scientifico per i progetti sottoposti a VIA statale) e la Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale Regione Abruzzo Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia Servizio Politica Energetica, Inquinamento Elettromagnetico, Qualità dell’Aria, SINA
Art. 10, comma 1 Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono, a tale fine, anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del IMPIANTI PER I QUALI LO STATO È COMPETENTE SIA PER LA VIA CHE PER AIA Il provvedimento di V.I.A. sostituisce (letteralmente “fa luogo”) quello di A.I.A. lo studio di impatto, gli elaborati progettuali e il provvedimento finale devono contenere le informazioni /condizioni e misure stabilite dai commi 1 e 2 dell’art 5, art. 7 e art. 8 del D.lgs 59/2005 (procedura ai fini del rilascio dell’aia, condizioni dell’aia, migliori tecniche disponibili). Regione Abruzzo Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia Servizio Politica Energetica, Inquinamento Elettromagnetico, Qualità dell’Aria, SINA
IMPIANTI PER I QUALI LA VIA E L’AIA SONO DI COMPETENZA REGIONALE Art. 10, comma 2 Le Regioni e le Province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di Via. E' in ogni caso assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure…omissis… Per i progetti sottoposti a VIA regionale (allegato III alla parte seconda del D.lgs 152/06) che ricadono nelle categorie industriali soggette al D.lgs. 59/2005 (allegato I del D.lgs 59/05), viene rinviata alle regioni la predisposizione degli strumenti atti ad assicurare il necessario coordinamento tra la procedura di A.I.A. nell’ambito del procedimento di V.I.A.; mentre viene fissata l’unicità della consultazione al pubblico per le due procedure. Regione Abruzzo Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia Servizio Politica Energetica, Inquinamento Elettromagnetico, Qualità dell’Aria, SINA
IMPIANTI PER I QUALI LA VIA E L’AIA SONO DI COMPETENZA REGIONALE Con la DGR n. 209 del 17 marzo 2008 dal titolo “ D.G.R 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni: “ Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali”. Ulteriori modifiche in esito all’entrata in vigore del D.lgs 16 Gennaio 2008 n. 4 (G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008 ), la Regione Abruzzo ha adeguato la normativa regionale con quanto indicato nell’art. 3 del D.lgs 4/ In particolare al comma 3 dell’art. 3 “ Semplificazione ed unificazione dei procedimenti” per i progetti per i quali la VIA e L’AIA sono di competenza regionale al fine di unificare la consultazione da parte del pubblico, è predisposto un unico avviso al Pubblico (allegato 5 “Procedure di valutazione d’impatto ambientale”). Regione Abruzzo Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia Servizio Politica Energetica, Inquinamento Elettromagnetico, Qualità dell’Aria, SINA
IMPIANTI PER I QUALI LA VIA E L’AIA SONO DI COMPETENZA REGIONALE Restano separati gli Uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti i due procedimenti di AIA e di VIA. UFFICIO REGIONALE COMPETENTE PER LA PROCEDURA DI V.I.A Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia- Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazione ambientale Ufficio Valutazione Impatto Ambientale- via L. Da Vinci (palazzo Silone) L’Aquila UFFICIO REGIONALE COMPETENTE PER LA PROCEDURA DI A.I.A Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia-Servizio politica energetica, qualità dell’aria, inquinamento elettromagnatico, rischio ambientale, SINA Ufficio Attività tecnico Ecologiche- via Passolanciano, Pescara Regione Abruzzo Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia Servizio Politica Energetica, Inquinamento Elettromagnetico, Qualità dell’Aria, SINA
Inoltre, il “correttivo unificato” interviene, tramite modificazione diretta, anche nel D.lgs. 59/2005 (atto di recepimento della Direttiva 96/61/CE) con l’art. 36 comma 4: Art. 5 (procedura ai fini del rilascio dell’A.I.A.) comma 1 lettera h) – viene aggiunta tra le informazioni contenute nella domanda di rilascio dell’AIA, relativamente alle emissioni sull’ambiente, anche le attività di autocontrollo e controllo programmato che richiedono l’intervento dell’APAT o delle Agenzie Regionali; Art. 5 (procedura ai fini del rilascio dell’A.I.A.) comma 10 e 11 – viene eliminata l’obbligatorietà di convocare la conferenza dei servizi lasciandone facoltà all’autorità competente; viene disposto l’obbligo da parte dell’autorità competente di acquisire tutti i pareri della P.A. e affini, entro 60 gg dalla data di pubblicazione dell’annuncio degli atti di richiesta di A.I.A. da parte del gestore; · Regione Abruzzo Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia Servizio Politica Energetica, Inquinamento Elettromagnetico, Qualità dell’Aria, SINA
Art. 9 ( Rinnovo e riesame) comma 1 – vengono uniformate le prescrizioni per il rinnovo dell’A.I.A., eliminando il riferimento agli impianti esistenti, nuovi e agli impianti di produzione elettrica di potenza superiore a 300Mw. L’A.I.A. viene, quindi, rinnovata ogni 5 anni, confermando o aggiornando le relative condizioni a partire dalla data di rilascio. Rimane inalterata la comunicazione di richiesta di rinnovo da parte del gestore 6 mesi prima della scadenza dell’A.I.A.; Art. 17 (Disposizioni transitorie) comma 2 – viene specificato per gli impianti di competenza statale che, i procedimenti di rilascio di autorizzazioni che ricomprendono l’A.I.A. in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono portati a termine dalla medesima autorità presso la quale sono stati avviati. Art. 17(Disposizioni transitorie) comma 5 – ai gestori per i quali è prevista l’emanazione di un calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di rilascio di A.I.A. e nelle more della conclusione del procedimento relativo alla domanda presentata, non si applica la sanzione di cui all’art. 16 comma 1 nel caso di ritardi dovuti ad inadempienza della P.A. Regione Abruzzo Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia Servizio Politica Energetica, Inquinamento Elettromagnetico, Qualità dell’Aria, SINA
Delucidazioni in merito al Decreto Milleproroghe e all’Autorizzazione Avente valore di AIA ai sensi della DGR N.997 DEL Regione Abruzzo Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia Servizio Politica Energetica, Inquinamento Elettromagnetico, Qualità dell’Aria, SINA L’autorizzazione avente valore di AIA (ex comma 1 art.9 D.lgs 59/05) rilasciata agli impianti esistenti proroga le autorizzazioni precedentemente rilasciate nel rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti ivi previsti, per un anno dalla data di rilascio del provvedimento. I nuovi impianti, ai sensi della lettera e) dell’art.2 del D.lgs 59/05, per i quali al termine del sia scaduto il termine per il rilascio dell’AIA, possono continuare ad esercire nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali già rilasciate.
In riferimento al comma 1-quater del DL 180/2007, così come introdotto dal decreto “Milleproroghe”, si può così interpretare: il gestore che ha presentato domanda di AIA per un nuovo impianto, acquisita (se dovuta) la VIA, può senz’altro essere autorizzato alla realizzazione dell’impianto (senza preventiva autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativa all’esercizio), può realizzare l’impianto e può avviare eventuali fasi preliminari alla sua normale messa in esercizio, fasi in cui l’esercizio non è finalizzato alla produzione, ma piuttosto alla messa a punto dell’impianto. Regione Abruzzo Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia Servizio Politica Energetica, Inquinamento Elettromagnetico, Qualità dell’Aria, SINA
REGIONE ABRUZZO Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia Via Passolanciano PESCARA Tel. 085/7671; Fax 085/ Responsabile del Procedimento: Regione Abruzzo Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia Servizio Politica Energetica, Inquinamento Elettromagnetico, Qualità dell’Aria, SINA